FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 11 settembre 2020, n. 20
Le principali misure fiscali del decreto “agosto”
SOMMARIO
PREMESSA: IL RUOLO E LE OPPORTUNITÀ PER IL CONSULENTE DEL LAVORO
- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE (ART. 97)
1.1 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (ART. 61 E 62 D.L. N. 18/2020)
1.2 SOSPENSIONE DELLE RITENUTE FISCALI (ART. 61 D.L. N. 18/2020)
1.3 SOSPENSIONI PREVISTE DAL D.L. N. 23/2020 (ART. 18)
1.4 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI NON OPERATE
1.5 SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI INPS
1.6 SOSPENSIONE DEI PREMI INAIL
- PROROGA DEL SECONDO ACCONTO ISA (ART. 98)
- VERSAMENTI DOVUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 99)
- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 99)
- TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SOSPENSIONI
- RADDOPPIO DEL LIMITE DI WELFARE AZIENDALE PER IL 2020 (ART. 112)
PREMESSA: IL RUOLO E LE OPPORTUNITÀ PER IL CONSULENTE DEL LAVORO
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che contiene “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede alcune novità in materia fiscale.
Nella presente circolare vengono analizzati gli interventi del legislatore relativi a:
– sospensioni dei versamenti in autoliquidazione (articolo 97);
– proroga secondo acconto ISA (articolo 98);
– proroga riscossione coattiva (articolo 99);
– raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (articolo 112).
Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche è utile in premessa evidenziare che, in materia di pagamenti, il provvedimento ha disposto:
– il differimento dei termini di pagamento dei versamenti in autoliquidazione a suo tempo sospesi dai precedenti decreti emergenziali;
– la proroga della sospensione delle somme da versare presso l’agente della riscossione;
– la proroga a determinate condizioni del versamento del secondo acconto dovuto sulla base della dichiarazione fiscale per alcuni contribuenti.
Non sono state invece disposte ulteriori proroghe e pertanto non sono stati rinviati i termini di pagamento delle somme richieste dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (cfr. art. 144 D.L. n. 34/2020), i versamenti a seguito degli atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (cfr. art. 149 D.L. n. 34/2020), le rate dovute per la cd. rottamazione ter e saldo e stralcio (cfr. art. 154 D.L. n. 34/2020). Infine, si precisa che il presente documento contiene i riferimenti di prassi sull’argomento in oggetto, pubblicati dagli enti competenti fino alla data del 9 settembre 2020.
- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE (ART. 97)
L’articolo 97 modifica i termini entro cui effettuare i versamenti sospesi durante il periodo più acuto dell’emergenza epidemiologica. Questi, per effetto degli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avrebbero dovuto essere effettuati, senza applicazione di sanzione e interessi, entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo. La modifica prevista dall’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 consiste nel rinvio al 16 gennaio 2021 di una metà degli importi dovuti per il periodo di sospensione. Tale scadenza è posticipata al 18 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 7, lettera h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto 2020). Pertanto, i predetti versamenti potranno essere effettuati come segue:
– 50% il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo;
– 50%, sempre senza applicazione di sanzione e interessi, in unica soluzione entro il 18 gennaio 2021, o in ventiquattro rate mensili di pari importo.
Ipotizzando un contribuente che decide di dilazionare le somme dovute, il piano di ammortamento del debito potrà essere quello riportato nella seguente tabella:
RATA | SCADENZA | IMPORTO | NOTE |
---|---|---|---|
1 | 16/09/2020 | 12,50% delle somme sospese | |
2 | 16/10/2020 | 12,50% delle somme sospese | Un quarto del 50% |
3 | 16/11/2020 | 12,50% delle somme sospese | delle somme sospese |
4 | 16/12/2020 | 12,50% delle somme sospese | |
5 | 18/01/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
6 | 16/02/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
7 | 16/03/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
8 | 16/04/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
9 | 17/05/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
10 | 16/06/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
11 | 16/07/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
12 | 20/08/2021 (NOTA 1) | 2,083% delle somme sospese | |
13 | 16/09/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
14 | 18/10/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
15 | 16/11/2021 | 2,083% delle somme sospese | |
16 | 16/12/2021 | 2,083% delle somme sospese | Un ventiquattresimo |
17 | 17/01/2022 | 2,083% delle somme sospese | del 50% delle somme sospese |
18 | 16/02/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
19 | 16/03/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
20 | 18/04/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
21 | 16/05/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
22 | 16/06/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
23 | 18/07/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
24 | 20/08/2022 (NOTA 2) | 2,083% delle somme sospese | |
25 | 16/09/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
26 | 17/10/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
27 | 16/11/2022 | 2,083% delle somme sospese | |
28 | 16/12/2022 | 2,083% delle somme sospese |
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha chiarito che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:
– per intero, entro il 16 settembre 2020;
– per intero, in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020;
– per il 50%, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020;
– per il restante 50%, in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24), con prima scadenza dal 18 gennaio 2021 [rinviata, ex articolo 7, lettera h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al 18 gennaio 2021].
Qualora i contribuenti avessero già effettuato i versamenti sospesi, non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. L’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 interviene sugli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 esclusivamente nella parte relativa al pagamento delle somme sospese, senza alcuna modifica al perimetro applicativo delle predette sospensioni. Tali articoli disciplinano i termini entro cui occorre effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali nonché dei premi assicurativi, sospesi rispettivamente dalle seguenti disposizioni:
articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cd. decreto “Cura Italia”;
articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, cd. decreto “Liquidità”.
I versamenti sospesi previsti dalle citate disposizioni hanno riguardato le somme dovute in autoliquidazione dei contribuenti e datori di lavoro nonché dei percipienti che hanno chiesto, alle condizioni previste, ai sostituti d’imposta di non operare la ritenuta fiscale. Di seguito nel dettaglio vengono riportati i versamenti che ricadono nel perimetro di cui all’articolo 97 del D.L. n. 104/2020.
1.1 Sospensione dei versamenti (art. 61 e 62 D.L. n. 18/2020)
La sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 61 del D.L. n. 18/2020 riguardava alcuni contribuenti che operavano in settori ritenuti particolarmente colpiti sotto il profilo economico dall’emergenza epidemiologica.
L’articolo 62, a determinate condizioni, ha previsto la sospensione per tutti gli altri contribuenti.
Nello specifico, l’articolo 61 ha previsto la sospensione dei seguenti versamenti:
VERSAMENTI SOSPESI | MESI DI SOSPENSIONE |
---|---|
Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati | Marzo e aprile 2020 |
Contributi previdenziali ed assistenziali | |
Premi per l’assicurazione obbligatoria | |
IVA | Marzo 2020 |
I soggetti interessati dalla sospensione sono stati:
– imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator;
– federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche nonché gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
– gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
– gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
– gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
– che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
– aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
– gestori di parchi divertimento o parchi tematici;
– gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
– gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
– gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
– gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
– onlus di cui all’articolo 10, del D.Lgs. n. 460/1997, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’articolo 126, comma 3 del D.L. n. 34/2020, ha previsto che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche individuate di cui all’art. 61, comma 5 del D.L. n. 61/2020, le sospensioni si applicavano fino al 30 giugno 2020.
La sospensione prevista, invece, dall’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 ha riguardato i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dell’IVA con scadenza dall’8 al 31 marzo 2020, per tutti i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.
1.2 Sospensione delle ritenute fiscali (art. 61 D.L. n. 18/2020)
L’articolo 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, ha previsto che i termini di pagamento delle somme sospese riguarda anche le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, che hanno sospeso l’applicazione, per il mese di marzo, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, in qualità di sostituti d’imposta aventi sede legale o operativa negli undici comuni della cd. zona rossa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, decreto del MEF 24 febbraio 2020.
Tali comuni – ricordiamo – sono (cfr. allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020):
– Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, in provincia di Lodi;
– Vò, in provincia di Padova.
1.3 Sospensioni previste dal D.L. n. 23/2020 (art. 18)
L’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:
– ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– imposta sul valore aggiunto;
– contributi previdenziali e assistenziali;
– premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione ha riguardato esclusivamente i seguenti soggetti:
CONTRIBUENTI | REQUISITI PER LA SOSPENSIONE |
---|---|
Con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 50 milioni di euro | Diminuzione di fatturato o corrispettivi, rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, di almeno il 33% |
Con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente superiori a 50 milioni di euro | Riduzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, sia stata di almeno il 50% |
Contribuenti che hanno avviato la loro attività d’impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 | Nessuno |
Enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa | |
Limitatamente all’IVA per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, a prescindere dai ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente | Diminuzione di fatturato o corrispettivi, rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di marzo 2019, di almeno il 33% |
1.4 Versamento delle ritenute fiscali non operate
Dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i sostituti d’imposta non hanno operato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti dei soggetti che hanno manifestato opzione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020. Invero, la disposizione era originariamente prevista per il mese di marzo dall’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 ed è successivamente stata abrogata dall’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 23/2020.
L’opzione in parola era consentita ai percipienti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 400 mila euro che, nel mese precedente, non avevano sostenuto spese per lavoro dipendente. Tali soggetti dovevano rilasciare al sostituto una dichiarazione che i compensi o ricavi non sono soggetti a ritenuta fiscale per effetto dell’articolo 19, comma 1 del D.L. n. 23/2020.
Il versamento delle ritenute fiscali non operate (rectius: non subite) potrà essere effettuato dal percipiente ai sensi dell’art. 97 del D.L. n. 104/2020.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020 ha istituito il codice tributo “4050” per il versamento, da parte dei lavoratori autonomi, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta.
1.5 Sospensione dei contributi INPS
L’INPS è intervenuto con le circolari n. 37/2020, n. 52/2020, 59 e n. 64 del 28 maggio 2020 e diversi messaggi. Ricadono nella sospensione (NOTA 3) dei versamenti tutti i contributi previdenziali con scadenza nell’arco temporale interessato dalle diverse disposizioni richiamate in precedenza.
Sono compresi nella sospensione i versamenti relativi a:
– piani di rateazione concessi dall’Istituto;
– somme richieste con note di rettifica;
– atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza;
– quote di TFR da versare al fondo di tesoreria.
Sono compresi nella sospensione anche i versamenti delle quote di contributi a carico dei lavoratori trattenute dal datore di lavoro (NOTA 4).
L’Istituto, dopo una prima posizione difforme, ha aderito a tale interpretazione a seguito della nota prot. 2839 del 20 marzo 2020 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. da ultimo circolare INPS n. 64/2020).
È sospeso altresì il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali. Il predetto termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato riprende a decorrere alla cessazione del periodo di sospensione.
L’INPS ha altresì chiarito che rientra nella sospensione anche il termine di decadenza di sei mesi per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015 (cfr. circolare n. 64/2020).
L’Istituto ha fornito indicazioni sulla modalità di versamento dei contributi sospesi, nonché sulle procedure da seguire, con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 e con il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020 e ha inoltre annunciato che con successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo (pari al 50% del debito), il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.
Occorre pertanto tenere conto delle indicazioni INPS nella compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il pagamento.
1.6 Sospensione dei premi INAIL
Anche questo Istituto è intervenuto con le circolari numeri 7, 11, 21 e 23 del 2020.
Per il dettaglio degli adempimenti e dei versamenti sospesi, si rinvia all’allegato 2 della circolare INAIL n. 23/2020. Al momento della ripresa dei versamenti, il pagamento dovrà essere effettuato riportando nelle deleghe F24 i seguenti numeri di riferimento:
Non sono oggetto di differimento, invece, le disposizioni in materia di riscossione previste dall’articolo 68, comma 3, del D.L. n. 18/2020. Pertanto, dovranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020 i versamenti con scadenza nel 2020 dovuti per le seguenti domande di definizione:
– rottamazione ter di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018;
– rottamazione ter per i contribuenti che hanno aderito in un secondo momento, cioè entro il 31 luglio 2019, a seguito della riapertura dei termini di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 58/2019;
– saldo e stralcio di cui all’art. 1, commi 190 e 193 della legge n. 145/2018.
In tal caso, il versamento entro la predetta data del 10 dicembre 2020 viene considerato tempestivo ai fini della conservazione dei benefici previsti dalle istanze di definizione agevolata.
- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 99)
L’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 prevede altresì il differimento dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 del termine previsto dall’articolo 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Pertanto, in presenza di un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione, opera la sospensione dell’obbligo di accantonamento gravante sul datore di lavoro ovvero sull’ente previdenziale nel periodo dal 19 maggio 2020 al 15 ottobre 2020.
A beneficiare di tale inefficacia parziale del pignoramento (poiché temporalmente sospesa) sono i titolari di stipendi, salari, indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni e indennità similari nonché di assegni di quiescenza. I datori di lavoro e gli enti previdenziali devono procedere agli accantonamenti periodici dal 16 ottobre 2020.
Possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 602/1973 nel caso di inefficacia, determinata alla data del 31 dicembre 2019, delle domande di definizione previste:
– dagli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018;
– dall’art. 16-bis del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 58/2019;
– dall’art. 1, commi 190 e 193 della legge n. 145/2018.
L’INPS, con messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, ha fornito dei chiarimenti sull’argomento (NOTA 5).
FONTE DELLA SOSPENSIONE | NUMERO DI RIFERIMENTO PER PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE | NUMERO DI RIFERIMENTO PER PAGAMENTO RATEALE |
---|---|---|
Art. 5 D.L. n. 9/2020 | 999186 | 999187 |
Art. 61, c. 2 [lettere dalla a) alla t)], D.L. n. 18/2020 | 999188 | 999189 |
Art. 61, c. 5 D.L. n. 18/2020 | 999184 | 999185 |
Art. 62 D.L. n. 18/2020 | 999190 | 999191 |
Art. 18 commi 1 e 2 D.L. n. 23/2020 | 999192 | 999193 |
Art. 18 commi 3 e 4 D.L. n. 23/2020 | 999194 | 999195 |
Art. 18 comma 5 D.L. n. 23/2020 – Esercenti attività d’impresa o arte o professione dopo il 31 marzo 2019 | 999196 | 999197 |
Art. 18 commi 5 D.L. n. 23/2020 – Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa | 999198 | 999199 |
Art. 78 c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020- Imprese del settore florovivaistico | 999200 | 999201 |
- PROROGA DEL SECONDO ACCONTO ISA (ART. 98)
Il comma 1 dell’articolo 98 proroga dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i contribuenti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
– applicano il regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014) o il regime di vantaggio (di cui all’art. 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011, cd. regime dei minimi);
– partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Ai sensi del comma 2 la proroga è riservata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
- VERSAMENTI DOVUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 99)
L’art. 99 del D.L. n. 104/2020 differisce dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione dei versamenti di entrate tributarie e non tributarie relativi a:
– cartelle emesse dagli agenti della riscossione;
– avvisi emessi ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
– atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
– ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
– atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
I versamenti delle somme sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
Slitta, sempre al 15 ottobre 2020, il termine di decadenza delle dilazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 e di quelle concesse fino al 15 ottobre 2020. La decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive (anziché cinque rate, come normalmente previsto).
- TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SOSPENSIONI
OGGETTO | PROROGA D.L N. 104/2020 | SCADENZA | FONTE |
---|---|---|---|
Versamenti in autoliquidazione | SI | 50% 16/9/2020(o in 4 rate mensili) 50% 18/1/2021 o in 24 rate mensili | Art. 126 e 127 D.L n. 34/2020;Art. 97 D.L 104/2020 |
Versamenti presso l’Agente della Riscossione | SI | Sospensione fino al 15/10/2020 (versamenti da effettuare entro il 30/11/2020) | Art. 68 D.L n. 18/2020;Art. 99 D.L 104/2020 |
Somme richieste dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (D.Lgs. n. 462/1997) | NO | 16/9/2020(o in 4 rate mensili) | Art. 144 del D.L 34/2020 |
Versamenti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta | NO | 16/9/2020(o in 4 rate mensili) | Art. 149 D.L n. 34/2020 |
Rate dovute per la cd. rottamazione ter e saldo e stralcio | NO | 10/12/2020 | Art. 154 D.L n. 34/2020 |
- RADDOPPIO DEL LIMITE DI WELFARE AZIENDALE PER IL 2020 (ART. 112)
L’articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
Il limite dall’articolo 51, comma 3, del TUIR ora fissato in euro 516,46 euro riguarda il reddito di lavoro dipendente ed assimilato (cfr. art. 49 e 50 del TUIR).
Letteralmente il comma 1 dell’articolo 112 fa riferimento a “(…) beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti (…)”, inoltre, in alcuni passaggi, anche la relazione tecnica del decreto in commento cita la locuzione “aziende e lavoratori dipendenti”. In sede di conversione in legge del decreto, sarebbe auspicabile una precisazione all’interno del comma 1 che chiarisse inequivocabilmente l’applicazione del raddoppio del predetto limite anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi dalle aziende.
Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, le esenzioni di cui all’ultimo periodo del comma 3 e del comma 4 dell’art. 51 del TUIR si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) di emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
A tal fine, è possibile utilizzare anche i voucher che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016), a determinate condizioni, possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione entro i limiti previsti.
—
Note:
(1) L’art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
(2) Ibidem
(3) Nella circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 16 del 24 giugno 2020 sono state fornite le indicazioni sull’ambito di applicazione della sospensione
(4) Sull’argomento la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si era già pronunciata, con l’approfondimento del 20 marzo 2020, a favore della sospensione dei versamenti delle quote di contributi a carico dei lavoratori trattenute dal datore di lavoro
(5) Già analizzati nella circolare di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 16 del 24 giugno 2020
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