FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 08 febbraio 2022, n. 5
Le principali novità fiscali della legge di Bilancio 2022
SOMMARIO
PREMESSA
1. Modifiche all’IRPEF (Comma 2)
1.1 I nuovi scaglioni e aliquote
1.2 Detrazioni art. 13TUIR
2. Modifiche al Trattamento Integrativo Reddito (Comma 3)
3. Modifiche all’IRAP (Comma 8)
4. Le novità su Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura (Commi 28-36)
4.1 Proroga e Rimodulazione del Superbonus del 110%
4.2 II controllo sulla congruità dei prezzi
4.3 Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici
4.4 La proroga della cessione del credito d’imposta e sconto in fattura e i nuovi obblighi
4.5 Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti
4.6 I poteri di controllo in materia dell’Agenzia delle Entrate
5. Proroghe e novità sulle altre detrazioni fiscali in Edilizia (Commi 37-42 e 713)
5.1 II Bonus Facciate
5.2 Le altre proroghe disposte fino al 31 dicembre 2024
5.3 Le novità perii Bonus Mobili
5.4 La nuova detrazione per il superamento delle barriere architettoniche
5.5 II credito d’imposta per l’acqua potabile (Comma 713)
5.6 Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
6. Proroga del credito dìmposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (Comma 46)
7. Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” (Commi 47 e 48)
7.1 La Nuova Sabatini
8. Fondo di Garanzia PMI (Commi 53-58)
9. Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle Imprese (Comma 59)
9.1 Le garanzie a sostegno della liquidità delle Imprese (D.L. n. 23/2020)
10. Garanzia Green (Commi 60 e 61)
11. Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (Comma 72)
12. Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione (Commi 151-153)
12.1 II Fondo di Garanzia per la Prima Casa
12.2 Le agevolazioni per l’acquisto della Prima Casa (art. 64, Commi 6-8, del D.L. n. 73/2021)
13. Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani (Comma 155)
14. Credito d’imposta Mezzogiorno (Comma 175)
14.1 II credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
PREMESSA
Numerose sono le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021. Nel presente lavoro, stante l’oggettiva impossibilità di darne atto in maniera completa, si analizzano, tra gli altri, i seguenti interventi: le modifiche apportate al sistema di tassazione delle persone fisiche e al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; le modifiche in materia di IRAP; le proroghe e le novità in materia di Superbonus e delle altre detrazioni fiscali in edilizia; la proroga e riduzione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese; il rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”; le modifiche alla disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI; la proroga di alcune misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19; l’incremento a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale; la proroga dell’applicazione di alcune misure ed agevolazioni previste in favore dell’acquisto della casa di abitazione; le modifiche alla detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani e alla disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
1. MODIFICHE ALL’IRPEF (COMMA 2)
1.1 I nuovi scaglioni e aliquote
L’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) interviene in materia di IRPEF modificando le aliquote e gli scaglioni di determinazione dell’imposta di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR e le detrazioni di produzione di alcune tipologie di reddito ai sensi del successivo articolo 13.
Con effetto dal 1° gennaio 2022, i nuovi scaglioni ed aliquote dell’imposta sono i seguenti:
– fino a 15.000 euro, 23%;
– oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
– oltre 50.000 euro, 43%.
Fino al 31 dicembre 2021, gli scaglioni e aliquote dell’imposta erano i seguenti:
– fino a 15.000 euro, 23%;
– oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
– oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
– oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 %;
– oltre 75.000 euro, 43%.
Come si può notare, rispetto alla disciplina vigente al 31 dicembre 2021, gli scaglioni scendono da cinque a quattro.
Il primo scaglione è l’unico che rimane analogo a quello del 2021 in quanto l’aliquota resta al 23 per cento e il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta è sempre quello fino a 15. euro. L’aliquota del secondo scaglione scende invece di due punti percentuali, ovvero dal 27 per cento al 25 per cento, mentre rimane uguale anche in questo caso il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta, cioè oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro.
Il limite massimo del terzo scaglione scende da 55.000 euro a 50.000 euro, ma è quello che riscontra la maggiore riduzione dell’imposta in quanto l’aliquota del 38 per cento scende al 35 per cento. Il quarto scaglione si applica al reddito complessivo che supera 50.000 euro e l’aliquota è quella massima del 43 per cento. Cambia, dunque, il reddito complessivo su cui applicare la predetta aliquota ovvero quello oltre 50.000 euro e non più oltre 75.000 euro.
In precedenza, infatti, gli scaglioni erano due, il primo dei quali, cioè quello da 55.000 a 75.000 euro del reddito complessivo, soggiaceva ad un’aliquota del 41 per cento; oltre tale soglia si applicava anche nel 2021 l’aliquota massima del 43 per cento.
Pertanto, la parte di reddito complessivo oltre i 50.000 euro e fino a 55.000 euro è quella che subirà, dal 2022, l’incremento dell’aliquota IRPEF maggiore. Infatti, l’aliquota sale di cinque punti percentuali in quanto tale parte di reddito sarà soggetto all’aliquota del 43 per cento, mentre in precedenza rientrava nel terzo scaglione al quale si applicava l’aliquota del 38 per cento. Anche la parte di reddito complessivo da 55.000 a 75.000, che rientrava nel 2021 nel quarto scaglione a cui si applicava l’aliquota del 41 per cento subirà un incremento di due punti percentuali in quanto soggetta all’aliquota del 43 per cento.
Reddito imponibile | Aliquote fino a 31.12.2021 | Aliquote da 1.1.2022 | Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022 |
---|---|---|---|
Da 0 a 15.000 | 23% | 23% | 0% |
Da 15.001 a 28.000 | 27% | 25% | -2% |
Da 28.001 a 50.000 | 38% | 35% | -2% |
Da 50.001 a 55.000 | 43% | +5% | |
Da 55.001 a 75.000 | 41% | +2% | |
Da 75.001 | 43% | 0% |
1.2 Detrazioni art. 13 TUIR
Altre rilevanti modifiche sono quelle apportate all’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Si tratta di interventi molto articolati, soprattutto se alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrono redditi di lavoro dipendente ed assimilato.
Infatti, il legislatore ha tenuto conto che l’art. 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha previsto la rimodulazione del trattamento integrativo di 1200 euro (cd. bonus 100 euro) spettante per i redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020 e l’abrogazione dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 2 del D.L n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
Per i lavoratori dipendenti, peraltro, le modifiche degli scaglioni e delle aliquote, delle detrazioni fiscali e del trattamento integrativo, avranno effetti immediati in quanto, come è noto, sin dall’elaborazione delle buste paga mensili il sostituto d’imposta deve tenere conto delle disposizioni previste (per gli effetti sulle buste paga dei lavoratori si veda la Circolare di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 2/2022).
Per gli altri contribuenti, invece, per effetto dell’autoliquidazione dell’imposta, le variazioni avranno maggiore riscontro in sede di dichiarazione dei redditi.
1.2.1 Detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati
In particolare, dal 2022 per redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
– 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
– 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
– 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
La misura di tali detrazioni è inoltre aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
1.2.2 Detrazione per i redditi di pensione
Se a formare il reddito complessivo del contribuente concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, sempre rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
– 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
– 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
– 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche in questo caso, come per i lavoratori dipendenti, è previsto un aumento della detrazione. L’aumento è per i pensionati pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.
1.2.3 Detrazione per i redditi di lavoro autonomo
Se a formare il reddito complessivo del contribuente concorrono uno o più redditi cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e I), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle per i redditi di lavoro dipendente o da pensione, nella seguente misura:
– 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
– 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
– 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche in questo caso è previsto un incremento della detrazione pari a 50 euro. Destinatari dell’aumento sono coloro con un reddito complessivo superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
2. MODIFICHE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITO (COMMA 3)
L’articolo 1, comma 3, della Legge n. 234/2021 dispone alcune modifiche al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, modificando l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020, che dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.
La prima novità riguarda la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus; la seconda, invece, prevede che venga riconosciuto comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, solamente al verificarsi di una specifica condizione: che la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Schema determinazione del T.I.R. per redditi compresi tra Euro 15.000 e 28.000
Somma delle detrazioni | Meno | Uguale |
---|---|---|
Articoli 12 e 13, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. | Imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b) , c), c-bis), d), h-bis) e I), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. | Trattamento Integrativo Reddito art. 1, D.L n. 3/2020 per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda. |
In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (lettera a), n. 1, del comma 3).
Viene abrogato l’articolo 2 del medesimo D.L. n. 3/2020, che prevedeva fino al 31 dicembre 2021 un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (lettera b) del comma 3).
3. MODIFICHE ALL’IRAP (COMMA 8)
L’articolo 1, comma 8, della Legge n. 234/2021 ha previsto che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al D.Lgs. n. 446/1997, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997”.
Dal 2022, dunque, tutte le persone fisiche non dovranno più assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 446/1997 e quindi saranno escluse sia dal pagamento dell’imposta, sia, evidentemente, dagli obblighi dichiarativi.
L’esclusione è, tuttavia, limitata ai soggetti che svolgono le attività produttive rilevanti ai fini dell’imposta quali persone fisiche.
La norma, infatti, pur facendo riferimento all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997 – che, come è noto, riguarda anche le società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3 del TUIR che esercitano attività commerciali o arti e professioni – ne limita espressamente l’ambito applicativo alle persone fisiche.
L’esclusione dall’imposta si applica dal periodo d’imposta 2022 per cui la dichiarazione da presentare nel 2022, relativa al periodo d’imposta 2021, dovrà essere regolarmente presentata e la relativa imposta dovuta andrà versata, ma i contribuenti persone fisiche per i quali non è più previsto l’obbligo potranno, naturalmente, tenerne conto ai fini dell’obbligo di versamento degli acconti per il periodo d’imposta successivo. Evidentemente, costoro non dovranno versare alcuna imposta in acconto per il 2022.
Tra coloro che invece continueranno di regola ad essere assoggettati all’imposta sono i professionisti che svolgono l’attività nelle varie forme associative previste, compresi gli studi associati costituiti ai sensi della Legge n. 1815/1939, oltre naturalmente alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10, comma 10, della Legge n.183/2011 e dal relativo regolamento attuativo del D.M. n. 34/2013.
Tale previsione, per gli esercenti arti o professioni, determina un’evidente penalizzazione per quei professionisti che esercitano o intendono esercitare l’attività in forma associata e va nella direzione contraria alla diffusa esigenza di incentivare forme di aggregazione professionale capaci di affrontare adeguatamente l’innovazione tecnologica, le esigenze del mercato e, non ultimo, l’ingresso dei giovani nelle professioni.
L’esclusione dall’imposta delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arti e professioni determina, innanzitutto, per tali contribuenti il naturale superamento della via del contenzioso per vedersi riconosciuta l’esclusione dall’imposta.
Finora, infatti, i contribuenti persone fisiche dovevano dimostrare in giudizio l’insussistenza di un’autonoma organizzazione e quindi la carenza del presupposto dell’imposta.
Naturalmente, per tutti i contribuenti persone fisiche si tratterà di un risparmio economico secco al risparmio d’imposta, peraltro variabile in relazione all’aliquota prevista dalle singole Regioni.
Peraltro, il mancato assoggettamento ad IRAP per le persone fisiche, se supera le problematiche legate al contenzioso per il futuro, non produce per i medesimi contribuenti gli stessi effetti per il passato.
Sotto il profilo legislativo, infatti, l’intervento della Legge n. 234/2021 prevede l’esclusione dall’imposta esclusivamente a partire dal periodo d’imposta 2022 e non contiene ulteriori previsioni per i periodi d’imposta precedenti.
Pertanto, coloro che hanno in corso contenziosi o dovessero trovarsi nelle condizioni di doverli instaurare – vuoi per contrastare la pretesa dell’amministrazione finanziaria ove il contribuente non avesse versato l’imposta, ovvero nelle ipotesi in cui la controversia abbia preso le mosse dal silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso dell’imposta pagata – dovranno continuare a dimostrare in giudizio l’assenza dell’autonoma organizzazione per essere esclusi dall’assoggettamento ad IRAP.
4. LE NOVITÀ SU SUPERBONUS, CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA (COMMI 28-36)
4.1 Proroga e Rimodulazione del Superbonus del 110%
La legge di Bilancio 2022 dispone la proroga del Superbonus 110% al 2025 con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario.
Nel dettaglio, la lettera e) del comma 28 dell’articolo 1 sostituisce il comma 8-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 prevedendo sia nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale, che una rimodulazione della percentuale di detrazione per alcuni soggetti beneficiari.
Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:
– 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
– 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
– 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Tale proroga è riconosciuta altresì:
– alle ONLUS;
– alle ODV (organizzazioni di volontariato) iscritte nei registri competenti;
– alle APS (associazioni di promozione sociale) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Altra modifica riguarda gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: in tale caso l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (NOTA 1).
La detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
La lettera g) del citato comma 28 introduce un nuovo comma 8-quater all’articolo 119, ai sensi del quale le disposizioni del sopra citato comma 8-bis, in materia di proroghe dei termini per avvalersi della detrazione al 110 per cento, si applicano anche agli interventi:
– di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
– finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR);
– previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
– per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
– per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
– di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
A tali interventi si applica la detrazione a condizione che siano eseguiti congiuntamente ai lavori richiamati al comma 8-bis.
La successiva lettera h) del comma 28 in esame riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1 ), D.L. n. 157/2021 (NOTA 2) (c.d. decreto controlli) ed interviene sul comma 11 dell’articolo 119, D.L. n. 34/2020.
La disposizione estende l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, non solo dunque al caso di cessione del credito o sconto in fattura.
La norma precisa che l’obbligo del visto non sussiste se la dichiarazione dei redditi è presentata:
– direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate;
– tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
4.2 II controllo sulla congruità dei prezzi
La lettera i) del citato comma 28 modifica il comma 13-bis dell’articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. La norma riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2), D.L. n. 157/2021.
La lettera I) del comma 28 integra il comma 13-bis del citato art. 119 stabilendo che i prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, si applicano anche per i seguenti interventi:
– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1 -bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 richiamati dalla lettera b) del citato comma 13 (c.d. sismabonus);
– di adozione di misure antisismiche (commi da 1 -bis a 1 -sexies articolo 16 del D.L. n. 63/2013);
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di Bilancio 2020 (cd bonus facciate);
– di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.
4.3 Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici
Il comma 28, lettera f), inserisce il comma 8-ter all’articolo 119, D.L n. 34/2020 disponendo che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1 -ter, 4-ter e 4-quater (NOTA 3), spetta in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
4.4 La proroga della cessione del credito d’imposta e sconto in fattura e i nuovi obblighi
L’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito viene prorogata fino al 2025 per il Superbonus 110%. Per altre detrazioni di settore, come si vedrà di seguito, la disciplina prevista dall’art. 121, D.L. n. 34/2020 rimarrà in vigore fino al 2024.
Nel dettaglio, il comma 29 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 in esame, intervenendo sull’art. 121, del D.L. n. 34/2020, proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
Con le modifiche al comma 1 dell’articolo 121 (comma 29, lettera a)) si proroga la facoltà di usufruire delle detrazioni elencate al comma 2 dell’art. 121, del D.L. n. 34/2020 sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Le detrazioni di cui al citato comma 2, art. 121, riguardano le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del D.L n. 63/2013;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L n. 63/2013;
g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter, D.L. n. 34/2020.
La norma introduce l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per gli interventi, sopra elencati, di cui al comma 2, art. 121, del D.L. n. 34/2020.
I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119; come già detto, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
II comma 29, lett. b), ha introdotto il comma 1 -ter all’art. 119, D.L. n. 34/2020 disponendo che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. Pertanto, con tale disposizione, si allarga la detraibilità delle citate spese professionali anche per gli altri interventi, oltre al Superbonus, per i quali è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/ attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per:
– le opere già classificate come “attività di edilizia libera” (NOTA 4);
– gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Tale semplificazione non è applicabile nel caso del bonus facciate.
Si segnala che l’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto sostegni-ter) ha recentemente introdotto delle ulteriori disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Nel dettaglio, la norma, al primo comma, novella l’art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020 prevedendo:
– per il beneficiario della detrazione la facoltà di cedere il credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione per questi ultimi;
– per i fornitori che praticano lo sconto in fattura la facoltà di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione per questi ultimi.
Il secondo comma dell’art. 28 introduce una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti che sono stati oggetto delle opzioni in esame alla data del 7 febbraio 2022, per i quali è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione.
Infine, il terzo comma dell’art. 28 prevede la nullità per tutti i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni introdotte dal medesimo articolo.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2022, Prot. n. 2022/37381, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui al citato articolo 28, comma 2, D.L. n. 4 del 2022, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Inoltre, il predetto Provvedimento proroga dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 il termine di invio delle comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter, D.L n. 34/2020.
Pertanto, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022, è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4.5 Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti
Il comma 30 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 in esame, che riproduce le norme dell’articolo 2, D.L n. 157/2021, introduce l’art. 122-bis al D.L n. 34/2020, riconoscendo all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni; l’Agenzia delle Entrate può sospendere gli effetti delle citate comunicazioni entro cinque giorni lavorativi dal loro invio.
A tal proposito, si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (NOTA 5). L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98.
L’Amministrazione finanziaria può sospendere gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Detti profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni in questione.
La disposizione specifica che, se all’esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Il comma 3 del nuovo art. 122-bis del D.L. n. 34/2020 chiarisce che, fermi restando gli ordinari poteri ispettivi, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Si segnala, infine, che il 1° dicembre 2021 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 340450/2021) di definizione dei criteri e delle modalità della sospensione analizzata.
4.6 I poteri di controllo in materia dell’Agenzia delle Entrate
I commi da 31 a 36 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni in esame riproducono le norme contenute nell’articolo 3, D.L. n. 157 del 2021.
II comma 31 chiarisce che l’Agenzia delle Entrate, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e i poteri di accertamento e riscossione in materia di IVA previsti dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento a:
– le agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del citato decreto controlli (Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito);
– le agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
5. PROROGHE E NOVITÀ SULLE ALTRE DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA (COMMI 37-42 E 713)
5.1 Il Bonus Facciate
Viene prorogato al 31/12/2022 il Bonus Facciate (di cui all’art. 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020), riducendo la percentuale di detrazione dall’attuale 90% al 60% delle spese sostenute per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 1968.
5.2 Le altre proroghe disposte fino al 31 dicembre 2024
Il comma 37 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 in esame proroga al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di:
– recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis del TUIR);
– eco bonus “ordinario” e bonus per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013);
– sisma bonus (di cui all’art. 16, del D.L. n. 63/2013).
Il successivo comma 38 dispone la proroga fino al 2024 dell’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde, di cui all’art. 1, commi 12-15, della Legge n. 205/2017).
5.3 Le novità per il Bonus Mobili
Il comma 37, lettera b), n. 2 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16, del D.L. n. 63/2013, che disciplina le norme riferibili alla detrazione IRPEF prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili).
Viene disposta la proroga della agevolazione fino al 2024, ma con una riduzione della spesa ammissibile dagli attuali 16.000 ad euro 10.000, a partire dal 1° gennaio 2022 e successivamente ad euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024.
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore:
– alla classe A per i forni;
– alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
– alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
5.4 La nuova detrazione per il superamento delle barriere architettoniche
La lettera a) del comma 42 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 in esame, introducendo il nuovo articolo 119-ter al D.L. n. 34/2020, stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
La lettera b) del comma 42 prevede, anche per tale tipologia di spesa, la possibilità di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
5.5 II credito d’imposta per l’acqua potabile (Comma 713)
Il comma 713 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 proroga al 2023 il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano.
Tale credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore:
– per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
– per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo utilizzando l’apposito modello (NOTA 6).
Il 16 giugno 2021 è stato pubblicato il Provvedimento (prot. n. 153000/2021) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al fine di definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in questione.
Il credito di imposta sarà riconosciuto entro il limite di 1,5 milioni di euro di risorse stanziate per l’anno 2023.
5.6 Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Si segnala che nella legge di Bilancio 2022 non è stata prevista alcuna proroga per la detrazione del 50% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, che rimane, pertanto, scaduta al 31 dicembre 2021.
6. PROROGA DEL CREDITO DIMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI (COMMA 46)
L’articolo 1, comma 46, della Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI (NOTA 7) e al contempo ne riduce l’importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.
Il predetto credito è stato istituito dalla Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), art. 1, commi da 89 a 92, in favore delle PMI ed è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, originariamente fino a un massimo di 500.000 euro.
Il credito d’imposta in parola riguarda le imprese che abbiano iniziato, dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.
Il comma 46 della legge di Bilancio in commento, alla lettera a), apporta anzitutto modifiche al citato comma 89 della legge di Bilancio 2018, riducendo l’importo massimo del credito di imposta da 500.000 a 200.000 euro e, al contempo, estendendolo ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022.
Con la modifica di cui alla successiva lettera b) del comma 46 in esame si interviene sul comma 90 della legge di Bilancio 2018, disponendo che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023.
Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è utilizzabile, infatti, esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
In aggiunta, si ricorda che l’agevolazione in commento:
– non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
– non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
– non rileva rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Al credito d’imposta in esame non si applicano, inoltre, il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53 della Legge n. 244/2007, e il limite massimo per la compensazione previsto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000 (NOTA 8).
7. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA “NUOVA SABATINI” (COMMI 47 E 48)
I commi 47 e 48 dell’articolo 1 della legge di Bilancio in esame intervengono sulla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013, con la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (NOTA 9) .
In particolare, il comma 47 integra l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del citato articolo 2, inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti nell’ambito della predetta misura:
– di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
– di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
– di 60 milioni di euro per l’anno 2027.
II comma 48 interviene a novellare l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, reintroducendo la regola per cui il contributo viene erogato in più quote determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2. In aggiunta, si dispone che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
Si osserva, dunque, che le modifiche sopra esposte vanno a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante-Covid-19, prevedendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000 (NOTA 10).
7.1 La Nuova Sabatini
Si ricorda, brevemente, che la c.d. “Nuova Sabatini” rappresenta un contributo a favore delle PMI per l’acquisto di beni strumentali. Nello specifico, l’art. 2, comma 1, del D.L. 69/2013 ha previsto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (NOTA 11), possono accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
Alle imprese aventi titolo il MISE concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dai soggetti abilitati (NOTA 12), nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto ministeriale di attuazione dell’art. 2 del D.L. 69/2013 (NOTA 13).
8. FONDO DI GARANZIA PMI (COMMI 53-58)
L’articolo 1, commi 53-58, della Legge n. 234/2021 in esame interviene a modificare la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di Garanzia PMI, previsto dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dal l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si ricorda, infatti, che gli articoli 1 e 13 del D.L. n. 23/2020, in deroga alla disciplina ordinaria, hanno delineato uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di Garanzia delle PMI (NOTA 14).
Nello specifico, le modifiche di cui al comma 53, lettera a), n. 1 e 3 dispongono la proroga della misura dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022; contestualmente, viene ridimensionata tale disciplina straordinaria nei termini che seguono:
– il comma 53, lettera a), n. 2 elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
– il comma 53, lettera a), n. 4, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della stessa è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull’importo oggetto della garanzia diretta, ovvero della riassicurazione, ovvero della controgaranzia.
La lettera b) del comma 53 in esame – modificando il comma 12-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 – proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a far data dal 10 luglio 2022 non si applica la disciplina straordinaria del Fondo, prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020, adottata in applicazione dei parametri consentiti dal c.d. “Temporary Fromework” per sostenere la liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia (NOTA 15) .
In base a quanto previsto dal comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lett. A, delle Disposizioni operative del Fondo (NOTA 16), fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (i quali, invece, in via ordinaria, non vi hanno accesso).
Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria.
In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di Garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante, come previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.M. 6 marzo 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto D.M. 6 marzo 2017.
Il comma 56 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 in commento – integrando l’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662/1996 – dispone che il Fondo di Garanzia PMI operi entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di Bilancio, sulla base:
1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l’indicazione delle politiche di Governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Per l’esercizio finanziario 2022, nelle more dell’adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è direttamente fissato dalla legge di Bilancio in assenza della delibera del CIPESS.
Il comma 57 dispone che, per l’anno 2022, il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro; infine, il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.
9. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (COMMA 59)
L’articolo 1, comma 59, della legge di Bilancio in commento proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 alcune misure in materia di garanzie concesse da SACE S.p.A o rilasciate da Cassa depositi e prestiti a sostegno della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenute nell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (c.d. DL Liquidità).
Nello specifico:
– la lettera a) del comma 59 modifica il comma 1 e il comma 2, lettera a) dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, autorizzando SACE S.p.A. a concedere fino al 30 giugno 2022 – e non più fino al 31 dicembre 2021 – garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese, con sede in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (NOTA 17);
– la medesima lettera a) del comma 59 modifica, altresì, il comma 13 dell’articolo 1 del D.L n. 23/2020. Ai sensi di tale norma, lo Stato può concedere garanzia sulle esposizioni di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2021 derivanti da garanzie (anche di prima perdita) su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese, con sede in Italia, che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. Con la novella in esame, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti garantite dallo Stato possono essere assunte da CDP sino al 30 giugno 2022;
– infine, il comma 59, lettera a), attraverso una modifica al comma 14-bis dell’articolo 1 del D. L. n. 23/2020, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale SACE è autorizzata a concedere le garanzie straordinarie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese a cui sia attribuita – da parte di una primaria agenzia di rating – una classe almeno pari a BB- o equivalente;
– la lettera b) del comma 59, attraverso una novella all’articolo 1-bis.1 del decreto- legge Liquidità, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, il termine entro il quale la società SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzia straordinaria alle imprese, cd. mid-cop, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. Le garanzie in questione sono a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
9.1 Le garanzie a sostegno della liquidità delle Imprese (D.L n. 23/2020)
L’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, convertito in Legge n. 40/2020, più volte modificato, autorizza SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19. Sono escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.
La garanzia SACE è rilasciata sulla base di una serie di condizioni:
– la durata massima del finanziamento è di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi), successivamente estesa fino a 8 anni dal D.L. n. 73/2021 ;
– l’impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019, non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario;
– l’importo garantito non deve essere superiore, conformemente allo “Stote Aid Temporary Framework” europeo, al maggiore tra i seguenti elementi: 25% del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;
– la percentuale di copertura può essere del 70, 80 o 90%. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;
– l’assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l’impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi;
– destinazione del finanziamento a determinate tipologie di spese aziendali; tra queste, per non più del 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell’epidemia da Covid-19. In particolare, il finanziamento coperto dalla garanzia SACE deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
– ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
10. GARANZIA GREEN (COMMI 60 E 61)
Il comma 60 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, novellando l’ultimo periodo dell’articolo 64, comma 5, del D.L n. 76/2020 (Legge n. 120/2020), modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili.
Si prevede, infatti, che tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di Bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell’apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l’effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deol.
Il successivo comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
Si ricorda che le Garanzie SACE Green New Deal sono uno strumento, introdotto con il D.L. n. 76/2020, finalizzato al supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado di:
a) agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare ed integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
11. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D’IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI Al SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE (COMMA 72)
Il comma 72 dell’articolo 1 della legge di Bilancio in esame modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.
Il predetto limite è previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione: in particolare, la citata disposizione prevedeva inizialmente che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35). L’articolo 147 del D.L. n. 34/2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l’anno 2020, portandolo a 1 milione di euro. Successivamente, l’articolo 22 del D.L. n. 73/2021, per il solo anno 2021, porta a 2 milioni di euro il richiamato limite.
Il comma 72 in commento stabilizza la misura, fissando il limite a 2 milioni di euro.
Si ricorda sinteticamente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti; il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa: il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
12. PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE (COMMI 151-153)
L’articolo 1, commi 151-153, della legge di Bilancio 2022 in esame dispone la proroga dell’applicazione di alcune misure ed agevolazioni previste in favore dell’acquisto della casa di abitazione.
In particolare, il comma 151, modificando l’art. 64 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:
– di taluni benefici a valere sul Fondo di Garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
– delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. “prima casa under 36”).
Nello specifico, il comma 151 in esame differisce i termini temporali previsti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 64, comma 3, del D.L n. 73/2021. Tale norma stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 40.000 euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di Garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma si riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all’80% (“limite di finanziabilità”);
b) art. 64, comma 9, del medesimo D.L. n. 73/2021. Tale comma richiama le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dai precedenti commi da 6 a 8, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni IVA in favore di soggetti aventi taluni requisiti, nonché l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti.
Tali benefici si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (come stabilito dalla novella in esame, in luogo del 30 giugno 2022).
Il comma 152 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l’anno 2022 al citato Fondo di Garanzia per la prima casa.
Il comma 153 dispone, per le operazioni di finanziamento previste dall’art. 64, comma 3, del D.L. n. 73/2021, ammesse all’intervento della garanzia del Fondo in questione, l’accantonamento a coefficiente di rischio (finalizzato a coprire il rischio di mancato rimborso da parte del mutuatario) di un importo non inferiore all’8% dell’importo garantito del finanziamento stesso.
12.1 II Fondo di Garanzia per la Prima Casa
L’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di Garanzia per la prima casa (“Fondo prima casa”).
Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari, dell’importo massimo di 250 mila euro, per l’acquisto – ovvero per l’acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell’efficienza energetica – di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Gli interventi del Fondo di Garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.
12.2 Le agevolazioni per l’acquisto della Prima Casa (art. 64, Commi 6-8, del D.L n. 73/2021)
L’art. 64, comma 6, del D.L. n. 73/2021 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto in questione.
Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro, ai sensi della nota ll-bis, art. 1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro (di cui al D.P.R. n. 131/1986 (NOTA 18).
Non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:
– A1 – Abitazioni di tipo signorile
– A8 – Abitazioni in ville
– A9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
Il comma 7 reca la disciplina del medesimo beneficio quando la cessione dell’abitazione sia soggetta ad IVA. In tale caso, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto. Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 241/1997.
Il comma 8 prevede l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti dal comma 6. La disposizione fa riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota – pari allo 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento – è fissata dall’articolo 18 del D.P.R. n. 601/1973 (recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”).
13. DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI (COMMA 155)
Il comma 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani.
In particolare, viene sostituito il comma 1-ter dell’articolo 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), il quale, nella formulazione vigente fino alla novella in esame, attribuisce ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della Legge n. 431/1998), per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, per i primi tre anni una detrazione pari a 300 euro, ove il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.
La riformulazione introdotta dal comma 155 in commento:
– eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
– estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare e non solo, dunque, l’intera unità;
– innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni di durata contrattuale;
– chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
– eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,60 euro ovvero, se superiore, stabilisce che essa spetti in misura pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.
Restano, invece, ferme le seguenti condizioni per usufruire del beneficio:
– è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato;
– l’immobile adibito a residenza del locatario deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali i giovani sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge;
– il reddito complessivo non deve essere superiore a 15.493,71 euro.
14. CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO (COMMA 175)
Il comma 175 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 in esame interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, applicabile fino al 31 dicembre 2022: in particolare, modifica l’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016), adeguando il perimetro geografico di applicazione della misura agevolativa in parola a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021.
La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella Regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un’intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.
Nel testo anteriore alla novella, il citato comma 98 della Legge n. 208/2015 inseriva, infatti, le zone assistite della Regione Molise, insieme a quelle della Regione Abruzzo, tra quelle ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 finol del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 (NOTA 19).
La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, invece, la Regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a) dall’articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (NOTA 20).
Le zone assistite della Regione Abruzzo rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) dall’articolo 107, par. 3, del Trattato.
Si segnala che, all’ultimo periodo del comma 175 in esame, si fa riferimento, per quel che concerne i massimali di aiuto applicabili (NOTA 21), alla Carta degli aiuti a finalità regionale 20142020 C (2014)6424final, la quale ha cessato di essere efficace in data 31 dicembre 2021 (NOTA 22); tale riferimento andrebbe, dunque, sostituito con il richiamo alla nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027.
14.1 II credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Si ricorda sinteticamente che il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno è previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni per le piccole imprese, di 10 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
—
Note:
(1) Nell’iniziale versione del disegno di legge la norma prevedeva che per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spettava anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Tali iniziali criticità erano state segnalate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in occasione dell’audizione nelTambito dell’esame della Legge di Bilancio 2022 (AS 2448) presso la V Commissione Bilancio del Senato e la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati.
(2) Provvedimento abrogato dall’art. 1, comma 41, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio 2022) che ha disposto: “Il D.L n. 157/2021, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 157/2021”.
(3) Si ricorda il contenuto dei commi 1 -ter, 4-ter e 4-quater dell’articolo 119:
1-ter: Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 (detrazione del 110%) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
4-ter: I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al D.L. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
4-quater: Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 ° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
(4) Ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001 ), del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale.
(5) Sull’argomento si veda l’approfondimento di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 6 dicembre 2021.
(6) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-acqua-potabile-cittadini
(7) Si ricorda che, in base all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
(8) Si fa presente che il comma 72 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 in commento eleva, a regime, a 2 milioni di euro il limite di compensabilità dei crediti di imposta per gli intestatari di conto fiscale, previsto dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della Legge n. 388/2000, in materia di compensazione. Per maggiori dettagli si rinvia al commento relativo al citato comma 72 (v. infra).
(9) Per la definizione di micro, piccole e medie imprese v. nota n. 7.
(10) Al riguardo si ricorda che la legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), articolo 1, comma 95, aveva disposto che il contributo statale fosse erogato in un’unica soluzione.
(11) V. nota n. 7.
(12) I finanziamenti sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all’apposito albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del TUB (d.lgs. n. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione MISE-ABI-Cassa depositi e prestiti di cui al comma 7 dell’articolo 2 del D.L n. 69/2013, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti.
(13) D.M. 27 novembre 2013 e D.M. 25 gennaio 2016. Quest’ultimo è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal DM 15 dicembre 2020, articolo 1, comma 1, lettera n).
(14) Le misure previste dai citati articoli 1 e 13 del D.L n. 23/2020 sono state adottate in applicazione della disciplina europea contenuta nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e ss.mm.N.), c.d. “Temporary Framework”.
Il “Temporary Framework”, di carattere straordinario, è stato introdotto per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza.
Il predetto “Temporary Framework” è stato esteso ed integrato più volte; da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C (2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022. La proroga dell’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI al 30 giugno 2022, disposta dai commi in esame, trova dunque legittimazione in quest’ultimo intervento
(15) V. nota n. 14.
(16) II Fondo di Garanzia PMI, in via ordinaria (disciplina generale, operante al di fuori dei parametri consentiti dal “Temporary Framework” nell’ambito della pandemia da Covid-19), garantisce le PMI e i professionisti considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla Parte IX delle Disposizioni operative. Le 5 fasce di valutazione portano alla classificazione delle imprese in merito creditizio “Alto” – “Medio Alto” – “Medio” – “Medio Basso” – “Basso”.
(17) Si tratta di garanzie, concesse da SACE in conformità al “Temporory Framework” e alle condizioni fissate dallo stesso articolo 1 del decreto-legge Liquidità, per finanziamenti di durata non superiore a 8 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.
(18) La richiamata nota ll-bis stabilisce che si possa applicare l’imposta di registro con aliquota ridotta del 2% agli atti in questione, relativi ad abitazioni non di lusso, alle seguenti condizioni:
a. che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni l’aliquota agevolata al 2% o con altre agevolazioni previste dalle norme richiamate dalla medesima nota ll-bis.
(19) Destinatarie sono, dunque, le imprese ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, par. 3, lettera a), TFUE, e nelle zone assistite delle Regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, par. 3, lettera c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
(20) L’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli aiuti a finalità regionali sono quelli che riguardano determinate regioni ammissibili alle deroghe cd. regionali, di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c). Ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle Regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
(21) La Carta degli aiuti a finalità regionale, oltre ad indicare le Regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale, stabilisce altresì le intensità massime di aiuto in tali Regioni, vale a dire l’importo massimo dell’aiuto di Stato che può essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.
(22) L’operatività della Carta degli aiuti a finalità regionale dell’Italia per il periodo 2014-2020 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 con decisione della Commissione C (2020)661 final del 5 ottobre 2020
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