FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 04 gennaio 2022, n. 1
Le novità pensionistiche della legge di bilancio 2022 – L. 30 dicembre 2021 n. 234
SOMMARIO
INTRODUZIONE
Una riforma rinviata
QUOTA 102
I requisiti e i destinatari
La decorrenza
La prestazione e l’incumulabilità
APE SOCIALE 2022
Requisiti comuni
Contribuzione
Beneficiari
Ammontare dell’indennità
Domanda di certificazione dei requisiti
OPZIONE DONNA
CONTRATTO DI ESPANSIONE
FONDO PREPENSIONAMENTO PMI
INTRODUZIONE
Una riforma rinviata
Le novità in materia di previdenza, contenute nella Legge di Bilancio 2022, non sono destinate a lasciare un grande segno nel mondo del lavoro italiano. La situazione contingente dell’economia, le incertezze scaturenti dalla pandemia e la variegata composizione delle posizioni sul tema presenti nella compagine governativa non lasciavano spazio a soluzioni diverse; pur attenendosi all’asettica osservazione tecnica delle novità introdotte, non si può però che definire conservativa l’azione che ha portato a queste modifiche. Attendersi interventi strutturali nella situazione attualmente esistente era realmente difficile. Ne consegue così una riedizione delle misure denominate come Quota 100, Opzione Donna e Ape Sociale.
Con questo documento, Fondazione Studi indaga tra i principali capitoli delle novità in materia pensionistica contenuti nella manovra per il 2022. La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha dunque modificato molteplici forme di pensionamento anticipato presenti nel nostro ordinamento, senza tuttavia dare vita a una riforma organica e mantenendo così l’impianto della normativa Fornero. In particolare, viene analizzata la proroga dell’Ape Sociale per un nuovo anno, con un ampliamento della platea dei suoi beneficiari e una nuova categorizzazione dei lavoratori addetti a mansioni gravose; Opzione Donna che viene estesa in riferimento alla data ultima di maturazione dei suoi requisiti anagrafici e contributivi; infine Quota 100 che, pur se non formalmente prorogata ulteriormente, viene affiancata per il solo 2022 da quota 102 che prevede un requisito anagrafico più severo di 64 anni di età. Tutti interventi conservativi ma, come detto, non stravolgenti l’attuale sistema.
Le reali innovazioni contenute nella Legge di Bilancio sono due e riguardano entrambe la gestione aziendale. La prima è la proroga fino al 2024 del contratto di espansione con un ulteriore abbassamento a 50 unità lavorative del requisito dell’organico dei datori di lavoro ammessi al suo utilizzo. La seconda pone le basi per la costituzione di un fondo per il prepensionamento dei lavoratori nelle piccole e medie imprese, ma in questo caso si dovrà attendere un ulteriore decreto attuativo.
QUOTA 102
Con la fine del 2021 non sarà più possibile ottenere i requisiti della pensione anticipata in Quota 100, vale a dire con la maturazione di una “quota” ottenuta sommando l’età (pari ad almeno 62 anni) e i contributi (almeno 38 anni). Resta peraltro valida la facoltà di conseguire la pensione in Quota 100 anche successivamente al prossimo 31 dicembre in favore di quanti abbiano conseguito il requisito anagrafico e contributivo entro la stessa data. Limitatamente al solo anno 2022, allo scopo di attenuare le conseguenze di un ritorno alle più gravose regole di accesso alla pensione previste dalla c.d. riforma pensionistica Fornero, la Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, cc. 87 e seguenti, ha introdotto una differente forma di pensionamento anticipato denominato Quota 102, conseguibile con un’età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi.
È opportuno evidenziare che, nel disciplinare la Quota 102, la Legge di Bilancio per il 2022 interviene direttamente sul testo dell’art. 14, D.L. n. 4/2019, che già regolava la pensione in Quota 100. Ne deriva che, per le parti non interessate dalla modifica legislativa, sono conservate le disposizioni di legge, le precisazioni e le indicazioni operative già emanate dall’ente previdenziale in riferimento al pensionamento in Quota 100.
I requisiti e i destinatari
Tanto premesso, come anticipato, i lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel corso del 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva, possono richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102. A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga nel corso dell’anno, l’accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 21 dicembre 2022.
La prestazione in esame non può essere conseguita dal personale appartenente alle Forze armate, dal personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, dal personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale della Guardia di Finanza, per il quale resta impregiudicato il diritto al pensionamento anticipato previsto dalle relative norme di settore.
Ai fini della maturazione del requisito contributivo è possibile far ricorso al cumulo (art. 1, commi 243 e seguenti, I. n. 228/2012; artt. 20 e 21, l. n. 613/1966) dei periodi non sincroni maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria e le gestioni previdenziali alternative alla stessa gestite dall’lnps. Diversamente, non possono essere oggetto di cumulo i periodi di contribuzione versati presso casse libero professionali (mess. Inps n. 1551 /2019); questi potranno, dunque, essere valorizzati solo previa ricongiunzione onerosa all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della I. n. 45/1990. Anche i periodi di contribuzione versati all’estero non temporalmente coincidenti sono utili ai fini del conseguimento del requisito contributivo, purché relativi a Paesi a cui si applichino i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero a Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che regolino la totalizzazione internazionale; la totalizzazione è possibile solo se risultino perfezionati i minimali di contribuzione previsti dalle convenzioni (circ. Inps n. 117/2019).
Ai sensi dell’art. 22, I. n. 153/1969, dei 38 anni di anzianità contributiva necessari al conseguimento della pensione anticipata, almeno 35 devono essere di “contribuzione effettiva”, e dunque al netto di eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditati per periodi di malattia, di disoccupazione o equiparati come, ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, ecc. (mess. Inps n. 1551/2019; circ. Inps n. 180/2014). Trovano, invece applicazione le disposizioni, tempo vigenti, che prevedono maggiorazione dell’anzianità contributiva o rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata (es. invalidità superiore al 74%, esposizione all’amianto, ecc.).
Il conseguimento della pensione in Quota 102 resta condizionato, inoltre, alla cessazione di ogni rapporto di lavoro subordinato, mentre – ferma l’incumulabilità del trattamento – non è richiesta la cessazione di attività di lavoro autonomo.
La decorrenza
La decorrenza trattamento pensionistico anticipato in Quota 102 è assoggetto al sistema posticipato di decorrenza delle c.d. “finestre”. Più precisamente, per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato è prevista una finestra di tre mesi; conseguentemente, la pensione decorre:
– dal primo giorno del quarto mese successivo alla maturazione dei requisiti di accesso, se iscritti alla assicurazione generale obbligatoria;
– dal giorno immediatamente successivo il termine della finestra trimestrale, se iscritti a una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per i lavoratori del settore privato rimane impregiudicata la facoltà di differire ulteriormente la decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla prima decorrenza utile. In questo caso, l’eventuale reddito da lavoro riferito a un’attività svolta prima della decorrenza indicata, percepito entro la stessa data, non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, invece, la legge impone una finestra di sei mesi; la prestazione, perciò, decorre dal giorno immediatamente successivo al termine del semestre decorrente dalla maturazione dei requisiti.
Una specifica eccezione è prevista per il personale del comparto Scuola ed AFAM, per il quale la decorrenza della pensione resta fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo (art. 59, comma 9, I. n. 449/1997). Peraltro, poiché il termine per la presentazione della domanda di pensionamento con decorrenza dall’anno scolastico o accademico 2022-2023 è scaduta lo scorso 2 novembre, è previsto che coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2022 possano presentare domanda di pensionamento anticipato in Quota 102 entro il prossimo 28 febbraio.
La prestazione e l’incumulabilità
La prestazione in Quota 102 è determinata secondo le regole di calcolo della pensione proprie del soggetto richiedente (sistema retributivo, contributivo o misto, in accordo con la contribuzione maturata al 31 dicembre 1995), senza penalizzazione specifiche, né un ricalcolo secondo il sistema contributivo come avviene per Opzione Donna. Nel caso di pensione erogata in cumulo, le gestioni interessate – ciascuna per la parte di propria competenza – determinano il trattamento pensionistico prò quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
La pensione in Quota 102 non è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche se prodotti all’estero, relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia. Il cumulo reddituale è consentito unicamente con redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui. Ai fini del superamento di tale limite rilevano i redditi annui, compresi, dunque, quelli prodotti nei mesi dell’anno antecedenti alla decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (circ. Inps n. 117/2019).
Il regime di incumulabilità è interpretato in modo assai rigido dall’lnps (circ. nn. 11 e 117 del 2019), andando a ricomprendere ogni reddito che presenti un nesso eziologico con una attività di lavoro, inclusi i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro e le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione; i diritti di autore; i brevetti. Quanto ai redditi che non rilevano, l’Inps ne fa un elenco che definisce tassativo nella circ. n. 117/2019; tra questi sono ricompresi, in via esemplificativa, le indennità percepite dagli amministratori locali; l’indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva; i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili; gli indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Nell’anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o subordinato o di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro con redditi da lavoro occasionale è sospeso il pagamento della pensione in Quota 102 e i ratei di pensione eventualmente già posti in pagamento sono recuperati dall’ente previdenziale. A tal proposito, i titolari di pensione presentano all’lnps una dichiarazione (eventualmente anche preventiva), riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili. Resteranno anche gli oneri comunicativi con modello Ap140 (contestualmente alla domanda di pensione) o Api 39 (per i redditi percepiti dopo il primo anno di pensione), illustrati dal messaggio n. 54/2020 di Inps.
La pensione in Quota 102, infine, non è compatibile con altri trattamenti temporanei di sostegno al reddito: i titolati di indennità NASpI o di altre prestazioni analoghe (mobilità ordinaria o in deroga, assegno emergenziale erogato da fondi di solidarietà, prestazioni integrative della NASpI erogate dal fondo trasporto aereo) che nel periodo di godimento raggiungono i requisiti e richiedono la pensione anticipata, dunque, decadono dalla prestazione di disoccupazione a far data dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensione. Durante il periodo di finestra di attesa della pensione, come chiarito dalla circolare Inps n. 88/2019 per Quota 100, il diritto alla fruizione delle indennità di disoccupazione permane senza alcuna decadenza.
Rimane confermata la possibilità di utilizzare gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. n. 148/20115) per accompagnare i lavoratori alla maturazione del diritto a pensione in Quota 102 nell’ambito di programmi di incentivazione all’esodo concordati con le organizzazioni sindacali che prevedano l’obbligo per il datore di lavoro di assumere un determinato numero di lavoratori in sostituzione degli esodati, mentre tale scivolo verso Quota 102 non può essere utilizzato con isopensione o contratto di espansione. Ciò non toglie, però, che i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione possano, conseguendone i requisiti, anticipare la scadenza della prestazione in godimento e presentare domanda di pensione anticipata in Quota 102, anche se la domanda di prestazione di accompagnamento o di assegno straordinario era finalizzata alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (mess. Inps n. 2251/2019).
APE SOCIALE 2022
La legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sull’Ape sociale (di cui all’art. 1, c. 179, L. n. 232/2016), che continua a non rappresentare una vera pensione ma un’indennità erogata dall’lnps con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, c. 6, D.L. n. 201 /2011 ), attualmente – e almeno sino al 31 dicembre 2024 – pari a 67 anni. Nello specifico, la manovra, in relazione all’Ape sociale, prevede la possibilità di maturare i requisiti utili sino al 31 dicembre 2022. Inoltre, alleggerisce le condizioni da soddisfare per ottenere il trattamento in qualità di disoccupato di lungo corso, di operaio edile e ceramista e recepisce l’ampliamento delle categorie degli addetti ai lavori gravosi.
Requisiti comuni
In merito alla possibilità di fruire dell’Ape sociale, o anticipo pensionistico a carico dello Stato, i requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari sono i seguenti:
– compimento del 63° anno di età;
– cessazione dell’attività lavorativa (in seguito, successivamente alla decorrenza della prestazione, è possibile rioccuparsi, ma il reddito annuo non deve superare gli 8.000 euro per i lavoratori dipendenti o parasubordinati, e i 4.800 euro per i lavoratori autonomi).
Contribuzione
I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza:
– 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento;
– 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi;
– 32 anni per gli operai edili, come indicati nel Ceni per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.)
Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due.
Nel caso in cui il beneficiario dell’indennità possieda contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’Ape sociale:
– i versamenti si considerano unitariamente ai fini del diritto alla prestazione;
– il calcolo della rata mensile del trattamento è effettuato prò quota per ciascuna gestione, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati presso ogni cassa, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 D.P.C.M. n. 88/2017; circ. Inps n. 100/2017).
Tenuto conto che l’Ape sociale non costituisce un trattamento pensionistico, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni non rilevano eventuali maggiorazioni di cui il richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento. In ogni caso, non concorrono al diritto e all’importo dell’indennità le gestioni di previdenza che non riconoscono l’Ape sociale, quali le casse professionali. La contribuzione accreditata presso le gestioni dei liberi professionisti può essere utile all’Ape sociale soltanto nell’ipotesi di ricongiunzione verso una delle gestioni amministrate dall’lnps.
Nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’Ape sociale intenda avvalersi della ricongiunzione, ha tempo, per presentare la domanda, sino alla definizione della domanda di anticipo pensionistico (messaggio Inps n. 1481/2018): in caso contrario, la ricongiunzione non è considerata per il calcolo dell’indennità.
Più precisamente, l’Inps deve tener conto di tutte le domande di ricongiunzione dell’interessato (anche presentate successivamente a quella di verifica delle condizioni per l’Ape sociale, purché nelle more della definizione della stessa), che siano state accolte e per le quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.
Beneficiari
Le categorie beneficiarie dell’Ape sociale sono costituite dai disoccupati di lungo corso, dai coregiver, dagli invalidi dal 74% e dagli addetti ai lavori gravosi.
Disoccupati di lungo corso
Appartengono alla categoria dei disoccupati di lungo corso coloro che risultano in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7, L. n. 604/1966). Perché gli appartenenti a questa categoria possano beneficiare dell’Ape sociale, è necessario che abbiano terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione e che non si siano rioccupati.
A partire dall’anno 2018 (e anche nel 2022):
– è ammessa la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente;
– è consentito l’accesso all’indennità anche ai lavoratori in stato di disoccupazione il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni.
La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito in base al quale, per la liquidazione dell’Ape sociale, l’interessato debba aver terminato di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi.
Caregivers
Appartengono alla categoria dei caregivers coloro che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge (o parte dell’unione civile) o un parente di primo grado, convivente, con handicap riconosciuto in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. n. 104/1992).
Dall’anno 2018, sono inclusi nella categoria anche coloro che assistono, da almeno 6 mesi, un familiare entro il secondo grado, convivente; in questo caso, però, è necessario che il coniuge o i genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Invalidi
L’Ape sociale può anche essere richiesta da chi presenta un’invalidità civile pari o superiore al 74%; il richiedente non deve già essere titolare di pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità. Per quanto riguarda la verifica dei requisiti sanitari, è sufficiente la presentazione del verbale di invalidità civile redatto dalla Commissione Medica ASL competente.
Una volta perfezionato il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia, il contribuente non ha più diritto alla prestazione indennitaria, ma inizia a percepire l’assegno di pensione.
Addetti ai lavori gravosi
Appartengono alla categoria degli addetti ai lavori gravosi coloro che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, o per 7 anni nell’ultimo decennio, un’attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante, che deve far parte dell’elenco di professioni di seguito indicato (All. A, D.P.C.M. n. 88/2017):
– operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
– conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
– conciatori di pelli e di pellicce;
– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– conduttori di mezzi pesanti e camion;
– professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
– addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
– professori di scuola pre-primaria;
– facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
– pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare o soci di cooperative;
– lavoratori marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
– operai agricoli, della zootecnia e della pesca;
– operai degli impianti siderurgici di prima e seconda fusione e operai del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti.
La legge di Bilancio 2022 recepisce l’ampliamento dei lavori gravosi e, conseguentemente, estende l’Ape sociale alle nuove seguenti categorie di beneficiari, individuate dalla Commissione per i lavori gravosi (All. 3 della Legge di Bilancio 2022):
– 2.6.4. professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
– 3.2.1. tecnici della salute;
– 4.3.1.2 addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
– 5.3.1.1. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
– 5.4.3 operatori della cura estetica;
– 5.4.4. professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
– 6 artigiani, operai specializzati agricoltori;
– ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2);
– 7.1.1 conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
– 7.1.2 operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
– 7.1.3 conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
– conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.);
– 7.1.4 conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
– 7.1.5 operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
– 7.1.6 conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
– 7.1.8.1 conduttori di mulini e impastatrici;
– 7.1.8.2 conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
– 7.2 operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
– 7.3 operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
– 7.4 conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
– 8.1.3 personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
– 8.1.4 personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
– 8.1.5.2 portantini e professioni assimilate;
– 8.3 professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
– 8.4 professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
Ammontare dell’indennità
Il valore dell’Ape sociale è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’indennità, sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili.
L’indennità, incompatibile con l’indennità di disoccupazione e con qualsiasi tipologia di pensione diretta, è assimilata al reddito di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale e dà dunque diritto all’applicazione delle relative detrazioni e, sussistendo i requisiti reddituali, del trattamento integrativo.
Domanda di certificazione dei requisiti
Prima dell’invio della vera e propria domanda di liquidazione dell’indennità Ape sociale, è necessario aver inoltrato la domanda di certificazione del diritto alla prestazione.
Ai fini del rilascio della certificazione da parte dell’lnps, il richiedente deve presentare (artt. 4, 5, 6, 7 e 11 D.P.C.M. n. 88/2017):
– un’istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all’Ape sociale;
– un’autodichiarazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell’anno considerato;
– la documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all’art. 5 D.P.C.M. n. 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza (es. verbale ASL di riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari al 74%).
Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, l’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta sia in Italia sia all’estero. Le condizioni per l’accesso all’Ape sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di certificazione dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell’anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione (attesa trimestrale abolita dalla legge di Bilancio 2022) e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione della domanda.
Per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione delle condizioni, risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (messaggio Inps n. 163/2020).
In merito ai termini di presentazione delle istanze, si ritiene che, in parallelo a quanto già previsto per le annualità precedenti, I lavoratori che maturano i requisiti per l’Ape sociale entro il 31 dicembre 2022 possano presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del 31 marzo 2022 o del 15 luglio 2022.
Si ritiene che sarà altresì possibile presentare la domanda tardivamente, entro il 30 novembre 2022, ricordando che le domande tardive vengono prese in considerazione da Inps solo se nell’anno di riferimento (il 2022, nel caso di specie) risulta un residuo di risorse, al netto di quelle assegnate da chi avrà sottomesso le relative domande entro la prima e la seconda finestra. A questo proposito, si ricorda che questa indennità è soggetta a un plafond annuale legato alle risorse accantonate dalla L. n. 232/2016, esaurite le quali non è più possibile riconoscere l’Ape sociale, anche in presenza di tutti i requisiti.
L’Inps, di norma, comunica ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica entro:
– il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
– il 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
– il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre dello stesso anno.
I criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di cui all’art. 11 D.P.C.M. n. 88/2017 sono illustrati dall’lnps al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017: il criterio principale è costituito dalla maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia ordinario (art. 24, c. 6, D.L. n. 201/2011), mentre il criterio sussidiario, in presenza di parità di requisito pensionistico, è costituito dalla data di presentazione della domanda di certificazione.
OPZIONE DONNA
La Legge di Bilancio del 2022 (art. 1, c. 94) ha ampliato i termini dell’accesso a Opzione Donna, consentendo di accedere all’anticipo alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro la fine del 2021. La prima sperimentazione – che aveva requisiti anagrafici più bassi – si era esaurita al 31.12.2015, ma la proroga era stata subito disposta dalla legge n. 208/2015 (art. 1, c. 281) che aveva esteso l’opzione senza variarne le caratteristiche a tutte le lavoratrici che avessero maturato i requisiti entro la fine dello stesso 2015. Il decreto di riforma del welfare che ha inserito Quota 100 nel nostro ordinamento (D.L. n. 4/2019, art. 16) aveva anche modificato i termini dell’opzione: infatti, il requisito anagrafico era salito a 58 anni per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome; dall’altro aveva ampliato ulteriormente la scadenza, consentendo di aderire a questo accesso anticipato a pensione a coloro che raggiungevano i 58 o 59 anni e i 35 di contributi entro la fine del 2018.
Va tuttavia specificato che la maturazione dei requisito, in tutte le edizioni fino ad oggi susseguitesi, non ha mai consentito di accedere subito a pensione, in quanto prima della materiale decorrenza della pensione deve essere attesa una finestra di differimento mobile della durata di 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 per artigiane e commercianti in cui è possibile anche proseguire l’attività lavorativa. La legge di bilancio del 2022 ha modificato il D.L. n. 4/2019 e spostato ancora in avanti la scadenza consentendo l’accesso alle lavoratrici a condizione che abbiano maturato entro la fine 2021 i 58 anni di età e i 35 di contributi, maggiorati fino a 59 nel caso delle lavoratrici autonome.
Restano anche confermate le finestre di attesa di 12 e 18 mesi. Un anticipo così consistente rispetto all’età della pensione di vecchiaia (fissata in 67 anni fino al 2024) e rispetto ai contributi della pensione anticipata (pari, per le donne, a 41 anni e 10 mesi di contributi fino al 2026) si traduce tuttavia in una penalizzazione permanente per l’assegno; questo viene infatti completamente ricalcolato con il metodo contributivo per le donne optanti, a prescindere dalla loro reale anzianità contributiva al 1995. L’assegno anche se teoricamente calcolabile con metodo misto o retributivo puro, una volta confermata l’opzione, viene liquidato solo con il metodo contributivo. La penalizzazione varia a seconda degli imponibili collezionati dalla lavoratrice nella sua vita lavorativa e del numero di anni teoricamente afferenti al metodo contributivo. Nella media il decremento pensionistico ruota fra il 20 e il 40% ed è permanente, senza alcuna possibilità di recupero anche al compimento dell’età della vecchiaia.
Va ricordato, poi, come i 35 anni di contributi debbano necessariamente essere “effettivi”, escludendo cioè la contribuzione figurativa della disoccupazione (Aspi, Mini-Aspi e Naspi) e della malattia non integrata dal datore di lavoro. Inoltre, non è possibile “cumulare” gratuitamente i vari spezzoni contributivi, né fra le famiglie della contribuzione Inps né con i contributi delle casse professionali o dell’lnpgi; chi volesse sommare contributi fra loro eterogenei dovrà ricorrere al metodo oneroso della ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, o della legge n. 45/1990 per liberi professionisti. L’unica eccezione è data per le iscritte al fondo dei lavoratori dipendenti del privato e contemporaneamente alla gestione artigiani e commercianti che sono fra loro cumulabili gratuitamente, con l’unico scotto di applicare in quel caso i requisiti anagrafici (59 anni) e la finestra mobile (18 mesi) delle lavoratrici autonome, anche in presenza di un unico mese afferente alla gestione commercianti o artigiani. Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) si applica la specifica disciplina di accesso a pensione ex art. 59, c. 9, della L. n. 559/1997 (accessi a partire dal 10 settembre o novembre). La domanda di pensione andrà presentata entro il 28 febbraio 2022, come previsto dalla Manovra. Si ricorda che l’accesso a Opzione Donna in tutti i settori potrà essere richiesto anche dopo il 2022, sempre a condizione che i requisiti siano però maturati entro la scadenza fissata al 31.12.2021.
Il riscatto di laurea light{in formula agevolata come disposto dall’art. 20, c. 6, dello stesso decreto legge n. 4/2019) è sempre accessibile alle donne che aspirino alla pensione in Opzione Donna (sul tema si era pronunciata Inps con la circolare 54/2021 ), ma la domanda di riscatto in questa forma va presentata telematicamente senza alcuna prodromica opzione al metodo contributivo e contestualmente (subito dopo) alla domanda di pensione, come recentemente puntualizzato dal messaggio n. 4560/2021.
CONTRATTO DI ESPANSIONE
La Manovra torna, ancora una volta, dopo il decreto Sostegni -bis sul contratto di espansione, per prorogarne la vigenza per un altro biennio. La Legge di Bilancio per il 2022, all’art. 1, c. 215, ha mantenuto l’impianto normativo, prorogando la sperimentazione del contratto di espansione per il biennio 2022-2023, dopo che la L. n. 178/2020 lo aveva già mantenuto per tutto il 2021. Nel biennio che si concluderà nel 2023, i datori di lavoro del settore privato ammessi all’utilizzo di questo strumento complesso dovranno avere un organico aziendale non inferiore a 50 unità lavorative, soglia raggiungibile sia dalla singola impresa sia calcolata complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. A differenza dell’impianto della Legge di Bilancio per il 2021, tale soglia dimensionale varrà sia per accedere al prepensionamento quinquennale del c. 5-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, sia per la CIGS derogatoria di massimo 18 mesi di cui al c. 7.
La Manovra interviene anche per rifinanziare le due misure. Si assegnano per il prepensionamento risorse con un ulteriore limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022,219,6 milioni di euro per il 2023,264,2 milioni di euro per il 2024,173,6 milioni di euro per il 2025 e 48,4 milioni di euro nel 2026. La CIGS derogatoria del c. 7, art. 41, D.Lgs. n. 148/2015 viene rifinanziata con 256,6 milioni di euro nel 2022, 469 milioni per il 2023 e con 317,1 milioni di euro per il 2024.
FONDO PREPENSIONAMENTO PMI
L’art. 1, cc. 89 e seguenti, prevede poi l’istituzione del Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. La norma precisa che tale prepensionamento avviene “su base convenzionale”, senza specificare nel dettaglio la modalità di accompagnamento a pensione che potrebbe prevedere un accredito contributivo figurativo a carico dello Stato o, ancora, un assegno analogo a quello dei fondi bilaterali o, con limitazioni, come previsto già per l’Ape Sociale. Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni rispettivamente per 2023 e 2024.
Nonostante il tenore letterale della norma non dia evidenze delle modalità di accesso a tale forma di prepensionamento, sarà il decreto interministeriale del Mise con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali a fornire tutti i dettagli relativi a criteri di accesso, modalità di richiesta e procedure di erogazione dei contributi pubblici per il prepensionamento. Il decreto sarà pubblicato entro l’inizio di marzo 2022, avendo un termine perentorio di emanazione di 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022. Risulta assente qualsiasi menzione alla definizione di piccola e media impresa in crisi, per quanto (anche considerando il perimetro di efficacia del contratto di espansione) risulta ipotizzabile tale Fondo si rivolga principalmente alle imprese con organico entro i 50 lavoratori.
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