FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 01 marzo 2022, n. 6
Imposta di bollo: le novità della legge di Bilancio 2022
SOMMARIO
Premessa
1. Presupposti
1.1 Alternatività tra bollo e IVA
2. Assolvimento dell’imposta di bollo
3. Soggetti obbligati al pagamento
4. L’imposta di bollo e i prodotti finanziari
5. L’imposta di bollo e la fatturazione elettronica
5.1 Consultazione e variazione delle fatture soggette al bollo
6. Le novità della legge di Bilancio 2022
6.1 Esenzione del bollo sulle certificazioni digitali
6.2 Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento
PREMESSA
Oltre alle principali imposte indirette (IVA e imposta di registro), nel nostro ordinamento sono presenti numerosi altri tributi di frequente applicazione, come nel caso dell’imposta di bollo disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972. Il bollo, le banconote e i francobolli costituiscono carte valori che permettono all’Erario di realizzare ulteriori forme di entrate dalla vendita dei valori bollati usati per assolvere l’imposta in questione; da anni, ormai, l’imposta può essere assolta anche in maniera virtuale. Il tributo è assolto non tanto con l’acquisto del bollo, ma con il suo uso. Il presente lavoro intende cogliere l’occasione di alcune recenti modifiche disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) per fare una disamina sui presupposti dell’imposta di bollo, le sue modalità di assolvimento e i relativi soggetti obbligati al pagamento, anche con riferimento al caso della fattura elettronica.
1. PRESUPPOSTI
Il presupposto dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 642/1972, è costituito dalla redazione o dall’uso di atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa, allegata al citato decreto secondo la seguente suddivisione:
– allegato A, parte I, “Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine”;
– allegato A, parte II, “Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso”;
– allegato B, Tabella, “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo solo in modo assoluto”.
Tra i principali atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine vi sono:
– gli atti rogati o autenticati da notai e da altri pubblici ufficiali, anche con procedure telematiche;
– le scritture private;
– i ricorsi e le istanze agli organi amministrativi;
– i certificati e le copie rilasciate da organi amministrativi su domanda di privati;
– le cambiali;
– i vaglia cambiari;
– gli assegni bancari e circolari;
– i registri delle società;
– le domande presentate all’ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico;
– le domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale presentate alle Camere di Commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
La categoria residuale degli atti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso è composta dagli atti, documenti e registri che non sono compresi né nell’elenco degli atti per i quali il bollo è da applicare sin dall’origine né in quello degli atti esenti.
Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Gli atti processuali (es. ricorsi, atti di citazione, memorie, ecc.), compresi quelli del processo tributario, non sono più soggetti all’imposta di bollo dovendo scontare il c.d. contributo unificato per gli atti giudiziari.
Tra i principali atti esenti dall’imposta di bollo vi sono:
– gli atti del processo penale e dei processi in cui è dovuto il contributo unificato (ai sensi dell’art. 18, del D.P.R. n. 115/2002);
– gli atti del processo dinanzi alla Corte Costituzionale;
– gli atti relativi all’accertamento e alla riscossione dei tributi;
– dichiarazioni, denunzie, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie;
– istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime;
– i titoli del debito pubblico;
– azioni e titoli di quote sociali;
– gli atti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di pensioni;
– gli atti posti in essere e scambiati tra amministrazioni dello Stato.
1.1 Alternatività tra bollo e IVA
Come è noto, tra imposta di bollo e IVA vige il c.d. principio di alternatività del tributo; pertanto, le fatture, le quietanze, le note e altri documenti relativi a operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo; di converso, sono soggetti al bollo i documenti relativi ad operazioni non soggette ad IVA (operazioni esenti, non imponibili o escluse).
2. ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo può essere assolta nelle seguenti modalità:
– mediante il pagamento da parte di un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia un contrassegno telematico (NOTA 1);
– in modo virtuale, mediante il pagamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate o mediante versamento in un conto corrente postale.
Nel caso di atti che devono essere presentati in via telematica all’ufficio del registro delle imprese il pagamento in modo virtuale è l’unico modo di assolvimento del tributo.
L’imposta può essere dovuta in misura fissa o proporzionale.
Il bollo in misura fissa è dovuto per un determinato importo per ogni foglio formato da quattro facciate e comunque ogni cento righe.
Nei casi di applicazione della misura proporzionale la misura dell’imposta dipende dal valore dell’atto. A titolo di esempio, anche se ormai trattasi di strumento in disuso, si pensi all’applicazione del bollo sulle cambiali, in funzione del loro valore; esse, se non regolarmente bollate, non hanno efficacia di titoli esecutivi.
3. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 642/72 sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del citato decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
Chi riceve un atto, un documento o un registro non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’Agenzia delle Entrate e provveda alla sua regolarizzazione con il pagamento della sola imposta. In tal caso, la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
4. L’IMPOSTA DI BOLLO E I PRODOTTI FINANZIARI
Sono da assoggettare all’imposta anche le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali.
In tale caso, il tributo assume i caratteri di una imposta patrimoniale, in quanto non colpisce la formazione di un atto scritto, bensì l’esistenza di prodotti finanziari e dei depositi di somme di denaro (NOTA 2).
5. L’IMPOSTA DI BOLLO E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), conv. con mod. dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulti dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, nonché degli interessi dovuti.
L’attuazione alla predetta disposizione normativa è avvenuta tramite il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020 (G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020).
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021, prot. 34958, infine, sono state stabilite le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite Sdl che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (c.d. elenco A) e delle fatture elettroniche inviate tramite Sdl che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (c.d. elenco B).
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti, è calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24.
5.1 Consultazione e variazione delle fatture soggette al bollo
L’Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (Sdl) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture sia stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
I citati elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.
II contribuente può modificare l’elenco B Indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate, ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari (indicati all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998), ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o del loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”.
Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
SI veda la seguente tabella contenente le scadenze relative alla messa a disposizione degli elenchi A e B, da parte dell’Agenzia delle Entrate, e le scadenze di versamento del bollo.
MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO | |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
Fonte: Agenzia della Entrate
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Si precisa, infine, che la modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale” (di cui all’art. 15, del D.P.R. n. 642/1972) che prevede l’assolvimento dell’imposta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, nell’indicazione dell’assolvimento del bollo in modalità virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto per l’imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.
6. LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
6.1 Esenzione del bollo sulle certificazioni digitali
L’art. 1, comma 24, della legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022) estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Nel dettaglio, la disposizione interviene sull’articolo 62, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) che, nella sua precedente formulazione (NOTA 3), disponeva l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, limitatamente all’anno 2021.
Con le norme in commento si prevede che tale esenzione operi anche per l’anno 2022. Di fatto, la novella non ha apportato alcuna modifica all’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dal citato articolo 62, del D.Lgs. n. 82/2005.
Si ricorda che il citato articolo 62 del Codice dell’amministrazione digitale contiene specifiche misure relative all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno. L’ANPR è la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi comunali con la finalità di accelerare il processo di automazione amministrativa, rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione e riducendone i costi. Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, i cittadini residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati: anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. I cittadini residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero, AIRE) possono, invece, richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.
6.2 Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento
L’art. 1, comma 731, della Legge n. 234 del 2021 estende al 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall’articolo 10-bis, del D.L. n. 41/2021. Il comma 1 di tale disposizione prevede che l’esenzione dall’imposta di bollo (NOTA 4) si applichi, per l’anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della Legge n. 196 del 1997. La norma in esame integra il dettato di tale previsione stabilendo che l’esenzione si applica anche per l’anno 2022.
La disposizione, come si evince dalla lettera della norma (NOTA 5), non ha apportato alcuna modifica con riferimento all’oggetto della preesistente agevolazione, ovvero l’esenzione dell’imposta di bollo prevista e i beneficiari della stessa.
—
Note:
(1) Dal 2007 il contrassegno ha sostituito la carta bollata e le marche da bollo
(2) A titolo di esempio, sui conti correnti con giacenza media superiore ad ero 5.000 le persone fisiche sono tenute a pagare l’imposta di bollo per un importo pari a 34,20 euro annuali.
(3) Come modificata dall’art. 39 del D.L. n. 77/2021.
(4) Prevista dall’articolo 25 della Tabella, All. B al D.P.R. n. 642 del 1972
(5) Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 3/E del 4 febbraio 2022.
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