La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19415 depositata il 17 settembre 2020 intervenendo in materia dell’istituto del distacco ha confermato che l’interesse del distaccante possa consistere anche solo nell’incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore.
La vicenda ha riguardato un dipendente che proceduto ad impugnare il provvedimento di distacco disposto, dal proprio datore di lavoro, presso una nota azienda operante nel settore automotive, contestando l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 30 del DLgs. 276/2003, al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la distaccataria. Il lavoratore con ricorso al Tribunale chiedeva di sentire dichiarare l’inefficacia del distacco disposto nei suoi confronti in quanto posto in essere in frode alla legge e, comunque, in violazione delle condizioni di liceità di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003, con condanna della suddetta distaccataria alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con riconoscimento di ogni consequenziale effetto retributivo, di inquadramento e riparametrazione di ciascun istituto contrattuale conformemente a tale rapporto di lavoro. Il Tribunale adito accoglieva le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione del giudice di primo grado proponeva appello. I giudici di appello riformavano la sentenza impugnata e respingeva le richieste del lavoratore. In particolare i giudici di secondo grado dopo avere illustrato i presupposti ed i requisiti dell’istituto del distacco ex art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003, hanno ritenuto che, nella fattispecie in esame, era ravvisabile l’interesse del distaccante consistito nella utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva in atti documentata, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente ed anzi di incrementare la polivalenza funzionale individuale. Il lavoratore avverso la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. In particolare hanno riaffermato che dell’incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea, nell’attesa della ripresa produttiva, al fine di non disperdere il patrimonio professionale di ciascun dipendente ed evidenziando che proprio le mansioni assegnate, diverse da quelle espletate presso il distaccante, costituissero un indice sintomatico del perseguito incremento della polivalenza professionale.
Inoltre per i giudici di legittimità la possibilità che il lavoratore interessato possa chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne ha utilizzato la prestazione è testualmente prevista solo per il caso dell’art. 30 co. 1 D.lgs. n. 276 del 2003 e non anche per quello di cui al comma 3 (ubi lex voluit dixit).
Pertanto, in conclusione, alla luce della sentenza in commento per i giudici del palazzaccio il lavoratore distaccato non può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, in caso di distacco che abbia comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza il preventivo consenso del dipendente e, dall’altro, il trasferimento a una sede sita a più di 50 km in assenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Si ricorda che il distacco del lavoratore non implica l’insorgenza di un nuovo rapporto di lavoro con il beneficiario della prestazione lavorativa ma solo una modifica nell’esecuzione dello stesso rapporto ed il distacco è lecito e “genuino” se realizza un interesse del distaccante e se il periodo presso il distaccatario è temporaneo, coincidente con la durata dell’interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Inoltre il distacco può essere giustificato da qualsiasi interesse produttivo del datore di lavoro distaccante e debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto, il datore distaccante mantiene, nei confronti del lavoratore distaccato, il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto di lavoro, mentre il terzo beneficiario delle prestazioni lavorative dispone dei poteri funzionali all’inserimento del distaccato nella propria struttura aziendale.
L’interesse al distacco può essere anche solo di tipo solidaristico
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