La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24989 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha statuito che è legittimo il licenziamento per giusta causa, adottato da un istituto scolastico, dell’insegnante che critica aspramente e apertamente, in quanto ritenuto inadeguato e le insegnanti erano didatticamente impreparate, ai genitori la scuola dove lavora visto che le critiche mosse possono provocare gravi danni al datore di lavoro.
La vicenda ha riguardato un insegnate che veniva licenziata previa contestazione di addebito dal Commissario Straordinario dell’Istituto scolastico per una serie di critiche mosse alla conduzione e gestione del detto Istituto (anche in ordine alla preparazione degli insegnanti), anche alla presenza di terzi e avere consigliato ad alcuni genitori di iscrivere altrove i figli.
L’insegnante ricorreva avverso il provvedimento di licenziamento al Tribunale, in veste di giudice del lavoro. Il giudice adito accoglieva la domanda e dichiarava l’illegittimità del recesso per mancata affissione del codice disciplinare (con le conseguenze risarcitone e ripristinatorie indicate in sentenza). Il dipendente ricorreva alla Corte di Appello, limitatamente alle conseguenze della dichiarata legittimità del recesso, mentre l’istituto presentava appello incidentale. I giudici di appello rigettarono l’appello principale ed accolsero l’appello incidentale presentato dall’Istituto scolastico. In particolare rilevava che appariva non fondato il profilo di illegittimità del licenziamento accolto in prime cure in quanto il recesso era stato intimato per violazione di doveri elementari del lavoratore e quindi irrilevante appariva la circostanza della mancata affissione del codice disciplinare.
La dipendente, per il tramite del suo difensore, propose ricorso, basandolo su sei motivi di doglianza, alla Corte Suprema. L’istituto propone controricorso e ricorso incidentale su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso principale, del dipendente, e dichiara inammissibili gli altri motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Per i giudici di legittimità ritengono che i predetti comportamenti sono stati qualificati, correttamente, in piena evidenza gravemente lesivi del decoro e della reputazione dell’Istituto scolastico nel suo complesso e direttamente del suo Commissario straordinario, sono stati correttamente qualificati come integranti una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di fedeltà e correttezza che gravano su un lavoratore in quanto in alcun modo possono essere ricondotti ad una legittima critica anche dell’operato del datore di lavoro per la loro offensività e per i termini utilizzati, tanto da culminare nel suggerimento ad alcuni genitori di iscrivere altrove i loro figli, con potenziale gravissimo pregiudizio per l’Istituto scolastico. Si tratta di inadempienze così plateali, gravi e radicalmente lesive di obblighi alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti, da non necessitare di alcuna pubblicità disciplinare essendo intuitivo il dovere di evitare simili comportamenti, derivante direttamente dalla legge.
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