L’articolo 121 del Decreto Legge, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, consente l’esercizio dell‘opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, per i soggetti beneficiari della detrazione fiscale di cui alle spese, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 (c.d. “ecobonus” ed “eco-sismabonus”);
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (c.d. “ecobonus” ed “eco-sismabonus”);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, ((commi 219 e 220)), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
L’applicazione dello “sconto sul corrispettivo” in fattura sarà applicato con il limite massimo pari al corrispettivo stesso, con riguardo alla generalità delle detrazioni “edilizie” IRPEF e IRES.
In sede di conversione è stato stabilito che non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
La norma in commento detta un a disciplina derogatoria con cui il legislatore amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito, nonché sono stati ampliati i soggetti cui il fornitore può successivamente cedere il credito di imposta. Inoltre il comma 1 lettera b) statuisce che per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’articolo 121 comunque rende meno flessibili le modalità di fruizione del credito stesso da parte del fornitore e del suo eventuale cessionario, infatti prevede che “il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione” e che “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso”.