L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’interpello proposto da una società in house che gestisce il servizio idrico integrato in tema di esigibilità dell’IVA, ha espresso il proprio parere con la risposta n. 24 del 29 gennaio 2024. la quale fa seguito, a pochi giorni di distanza, ad una precedente risposta sul servizio idrico integrato.
Con la suddetta risposta (n. 24 del 2024) per l’Agenzia delle Entrate ha affermato che resta ferma “… l’applicazione dell’articolo 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche che possono essere effettuate ”entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi” deve tenersi conto di ”tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa».
Tali chiarimenti restano validi anche nell’ipotesi di bollette/fatture emesse tramite SdI da società private che siano o meno a prevalente partecipazione pubblica cui è affidata la gestione dei servizi contemplati dalle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale n. 370 del 2000. …”
Per cui secondo l’Agenzia delle Entrate l’IVA sulle fatture (bollette-fatture) emesse è dovuta a prescindere dall’incasso del corrispettivo dalle società che erogano servizi pubblici quali acqua, gas, energia elettrica, raccolta rifiuti.
Per la società in house, che gestisce il servizio idrico integrato, il assaggio alla fatturazione elettronica obbligatoria non ha fatto venire meno l’applicabilità delle disposizioni del DM n. 370 del 2000 secondo, l’interpretazione dell’interpellante, consentirebbe di annotare nel registro dei corrispettivi il solo ammontare dei corrispettivi riscossi.
La suddetta interpretazione non è stata condivisa dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui non si rinviene, nel DM n. 370 del 2000, alcuna eccezione alle disposizioni che regolano l’esigibilità dell’IVA contenute nell’articolo 6 del decreto IVA.
L’Agenzia delle Entrate premette che già con “… la risposta ad interpello n. 476, pubblicata sul sito internet della scrivente in data 8 novembre 2019 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento è stato chiarito che «l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante non faccia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all’ambito applicativo del decreto. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica ”non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ”ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.” (cfr. risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
Ne deriva che, in mancanza di un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all’articolo 2 del decreto, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all’articolo 22 del decreto IVA. ..”
Inoltre evidenzia che “… l’articolo 2 del citato DM prevede espressamente l’annotazione del «l’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno», o dei «totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture», disponendo quale unica semplificazione la possibilità di effettuare l’ annotazione «non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione» …”
Va, inoltre, rammentato che il comma 9 dell’art. 26 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione per i corrispettivi non incassati.
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