AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 24 del 29 gennaio 2024
Servizio Idrico Integrato – bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio – esigibilità dell’IVA – articolo 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.
L’istante è una società in house della Regione […] costituita il […] 2003, ai sensi dell’articolo 40 della Legge Regionale […] e successive modifiche posseduta al 53,5% dalla stessa Regione e per il restante 46,5% dalla medesima [ALFA].
A seguito di Deliberazione n. […] del 2022 con cui si dispone l’affidamento, in favore dell’istante, del Servizio Idrico Integrato (”SII”) per i segmenti: captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione per l’intera circoscrizione regionale per un arco temporale di 30 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 con il successivo Accordo operativo di cui al repertorio n. […] del […] 2023, la società si è, quindi, obbligata nei confronti del Comune […] ad emettere in nome proprio le fatture relative al SII nei confronti dei clienti finali.
Ciò premesso, l’istante chiede conferma circa «l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2 del Decreto [ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ndr], nella parte in cui prevede che, per il servizio di somministrazione di acqua, si possa limitarsi ad annotare nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del Decreto IVA l’ammontare dei corrispettivi riscossi, laddove l’annotazione delle ”bollette/fatture”, ancorché emesse elettronicamente, non determinerebbe alcun effetto di anticipazione dell’esigibilità dell’imposta ex art. 6, comma 2, Decreto IVA».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che «nella fattispecie in esame, continui ad essere pienamente applicabile l’art. 2 del Decreto, nella parte in cui prevede che per il servizio di somministrazione di acqua debba annotarsi, nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del Decreto IVA, il solo ammontare dei corrispettivi riscossi.
Al contrario, non avrebbe effetto di anticipazione dell’esigibilità dell’imposta l’eventuale annotazione delle bollette/fatture ancorché emesse elettronicamente in piena coerenza con la disposizione dell’art. 6 del Decreto IVA (che prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo) letta in congiunzione con l’art. 22 del Decreto IVA (che prevede l’esonero dall’obbligo di emettere fattura per i soggetti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato).
Una soluzione diversa, infatti, determinerebbe un effetto di anticipazione finanziaria dell’IVA non riscossa per importi rilevanti che produrrebbe effetti finanziariamente insostenibili per tutti i soggetti gestori del SII».
Parere dell’agenzia delle entrate
Con l”’avvento” della fatturazione elettronica in ragione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dal relativo provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2018 l’obbligo di emissione del documento contabile tramite il sistema di interscambio (cd ”SdI”) ha riguardato anche i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 [”Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”], anche laddove emettano le ”bollette-fatture”.
Con la risposta ad interpello n. 476, pubblicata sul sito internet della scrivente in data 8 novembre 2019 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento è stato chiarito che «l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante non faccia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all’ambito applicativo del decreto. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica ”non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ”ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.” (cfr. risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
Ne deriva che, in mancanza di un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all’articolo 2 del decreto, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all’articolo 22 del decreto IVA.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche che possono essere effettuate ”entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi” deve tenersi conto di ”tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa».
Tali chiarimenti restano validi anche nell’ipotesi di bollette/fatture emesse tramite SdI da società private che siano o meno a prevalente partecipazione pubblica cui è affidata la gestione dei servizi contemplati dalle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale n. 370 del 2000.
La soluzione prospettata dall’istante non può, dunque, essere condivisa non rinvenendosi nel DM n. 370 del 2000 alcuna eccezione alle disposizioni che regolano l’esigibilità dell’IVA contenute nell’articolo 6 del decreto IVA.
D’altronde, l’articolo 2 del citato DM prevede espressamente l’annotazione del «l’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno», o dei «totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture», disponendo quale unica semplificazione la possibilità di effettuare l’ annotazione «non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione»
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