Delibera n. 258 del 13 giugno 2023
Fascicolo old UVCS 2694/2021 Oggetto
Esposto in ordine alla gestione del Servizio idrico integrato nel comune di S. da parte della società mista A. s.c.p.a.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Vista la L. 11 febbraio 1994, n. 109;
visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
visto il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” del 4.7.2018 (pubblicato nella GURI – S.G. n. 241 del 16.10.2018);
viste le note istruttorie acquisite nell’ambito del procedimento di vigilanza in oggetto.
CONSIDERATO IN FATTO
1. PREMESSA
Con l’esposto acquisito al protocollo n. 44602 dell’Autorità in data 04.06.2021, e indirizzato anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Procuratore della Corte dei Conti per la Campania, al Ministro dell’Interno e al Prefetto della Provincia di Caserta, sono state segnalate criticità nell’affidamento in concessione del servizio idrico integrato (S.I.I.) disposto nel 2001 dal comune di O. in favore della società mista A. s.c.p.a., e nella delibera giuntale n. 38/2018 del comune di S. con cui è stata approvata la proposta di adesione alla citata società per l’affidamento del servizio in esame, mediante l’acquisto di quote azionarie (pari all’1,5 % del capitale sociale) dismesse dal comune di O..
Con nota prot. ANAC n. 77551 del 27.10.2021 è stato comunicato l’avvio del procedimento di vigilanza alla società concessionaria A. s.c.p.a. e al Comune di S., contestando le suesposte criticità.
La nota è stata riscontrata in data 26.11.2021 dalla società concessionaria e, a seguito di una nota di sollecito, in data 21.04.2022 dal Comune di S. con argomentazione sostanzialmente simili.
In data 25.07.2022 è stato richiesto un approfondimento istruttorio alla società A. s.c.p.a., che ha riscontrato la richiesta in data 05.08.2022.
2. SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO
All’esito di tale preliminare attività istruttoria è stato possibile ricostruire lo svolgimento della procedura di gara relativa alla concessione in esame affidata nel 2001 dal Comune di O. alla società A. s.c.p.a., e del successivo affidamento disposto nel 2018 dal Comune di S. in favore di detta società.
- Con delibera consiliare n. 4 del 4.02.2000, il Comune di O. approvava la costituzione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990, di una società per azioni mista, a prevalente capitale pubblico, “per la gestione del servizio idrico integrato, comprendente la captazione e la distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, la fognatura e gli impianti di sollevamento delle acque reflue del territorio comunale”, e con successiva delibera consiliare 13 del 28.02.2000, approvava lo schema di Statuto della Società.
Con bando di gara prot. gen. n. 236 del 22.03.2001 il Comune di O. indiceva una selezione pubblica “per l’individuazione di un partner privato che partecipi con il 49 % delle azioni ad una Società mista a maggioranza pubblica […] per l’affidamento per anni trenta della gestione tecnico amministrativa del servizio idrico integrato comprendente la distribuzione di acqua per usi civili e produttivi e il sistema fognante del territorio di O.”. Nell’art. 2 del bando di gara si prevedeva la possibilità di ingresso nella società di altri Enti locali ricompresi nell’ambito ottimale n. 2 della Regione Campania, denominato “Ente d’Ambito Napoli- Volturno”, mediante un corrispondente aumento del capitale sociale. La procedura di gara veniva indetta dal Comune stante la necessità di garantire l’organizzazione e gestione del servizio in mancanza dell’ individuazione del soggetto gestore del S.I.I. da parte dell’ente di Governo d’ambito.
Con successiva determina dirigenziale n. 26 del 6.07.2001 veniva disposta, in favore della società O., l’aggiudicazione della gara per la scelta del partner privato della società mista cui affidare la gestione tecnico-amministrativa del servizio idrico integrato e veniva approvato lo statuto sociale della costituenda società mista, nel cui art. 4 veniva puntualmente individuato l’oggetto che la società si prefigge di realizzare.
Con contratto rep. n. 46578 del 30.07.2001 veniva costituita la società per azioni pubblico privata tra il Comune di O. e la società O., denominata A. s.c.p.a. e in data 14.09.2001 veniva stipulata la convenzione rep. n. 225 del 14.09.2001 tra il Comune di O. e la società A. s.c.p.a.
Con successiva delibera consiliare n. 5 dell’8.02.2002 il Comune di O. apportava modifiche allo statuto sociale della costituenza società mista, estendendone l’oggetto sociale a settori diversi da quello idrico, comprendenti “la progettazione, costruzione e gestione di impianti per la raccolta, anche differenziata, lo stoccaccio, lo smaltimento, il riciclaccio e la trasformazione di rifiuti solidi urbani, compresi quelli tossici e nocivi; gas e oleodotti; parcheggi; assunzione di contratti di trasporto e l’esercizio in genere delle attività di trasporto delle perdone e delle merci”.
- Con delibera consiliare n. 38 del 30.10.2018 il Comune di S. ha approvato la proposta di aderire alla società A. s.c.p.a. per l’affidamento della gestione dei servizi di pubblica utilità di cui è attributaria detta società, mediante acquisto dal Comune di O. di numero 1.500 azioni, al loro valore nominale, per complessivi €1.500,00, pari all’1,5 % del capitale sociale della predetta società mista.
In data 10.04.2019 veniva stipulata la convenzione rep. n. 3 tra il Comune di S. e la società A. s.c.p.a. per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato, per la durata di 30 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà luogo la consegna formale delle reti idriche e fognarie da parte del Concedente.
Pertanto, allo stato, dalla documentazione acquisita in atti, risulta che l’A. s.c.p.a è la società conessionaria del servizio idrico integrato:
- per il comune di , che ha indetto nel 2001 la procedura di gara in esame;
- per i Comuni di (2005), C. (2012), G. (2007), M. (2002), Q. (2006), A. (2015), C. (2016) e di S. (2019), che successivamente hanno aderito alla società mista, mediante acquisto di azioni dismesse dal Comune di O., in forza di una specifica previsione del bando di gara che prevedeva la possibilità di ingresso nella compagine societaria di altri Enti ricompresi nell’ambito territoriale ottimale di riferimento “Napoli Volturno”.
3. LA COMUNICAZIONE DI RISULTANZE ISTRUTTORIE E LE CONTRODEDUZIONI DELLE PARTI
Sulla base della esposta ricostruzione, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 15.03.2023, ha disposto la trasmissione della comunicazione di risultanze istruttorie prot. ANAC n. 22428 del 21.03.2023, adottata ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Vigilanza ANAC del 4.7.2018, al Comune di S. e alla società concessionaria A. s.c.p.a., in riferimento alla criticità relativa all’affidamento diretto in concessione del S.I.I. alla predetta società mista (costituita nel 2001 a seguito di una gara a doppio oggetto per l’affidamento di detto servizio), disposto dal comune di S. con delibera consiliare n. 38 del 2018, mediante acquisto dal Comune di O. di una partecipazione irrisoria pari all’1,5 % del capitale sociale della società, sul presupposto che il bando originario per la scelta del partener privato cui affidare il servizio prevedeva una specifica clausola che consentiva l’ingresso, nella compagine societaria, di altri Enti locali ricompresi nell’ambito ottimale di riferimento.
Con le note prot. ANAC n. 30659 e n. 31044 del 20.04.2023 sono pervenute le controdeduzioni rispettivamente dell’A. s.c.p.a. e del Comune di S., nelle quali è stato sostanzialmente dedotto quanto segue:
- Il Comune di ha strutturato la gestione del S.I.I. in coerenza con i principi affermati dalla
- n. 36/1994 poi trasfusi nel D. Lgs. n. 152/2006, indicendo una gara a doppio oggetto per la scelta del partener privato con cui costituire una società mista cui affidare la gestione tecnico amministrativa del servizio idrico integrato, prevedendo nel bando la possibilità di allargare la compagine pubblica, mediante la cessione da parte del Comune di quote del proprio pacchetto azionario in favore di altri Comuni ricadenti nell’ATO 2;
- La gestione del S.I.I. ha ricevuto il formale riconoscimento dell’Ente d’Ambito Napoli- Volturno che, prima della sua definitiva estinzione, ha imposto alla società concessionaria di aderire all’atto di sottomissione del 22.09.2016, prot. n. 998, in attuazione della deliberazione commissariale 29/2016, al fine di adeguare le convenzioni di gestione intercorrenti tra l’A. s.c.p.a. e i comuni serviti ai contenuti della convenzione-tipo approvata, ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2012, dall’AEEGSI (ora ARERA) con deliberazione n. 656/2015/R/IDR; inoltre, nelle delibere commissariali n. 27 del 04.08.2016 e n. 29 del 14.09.2016, adottate al fine di garantire gli adempimenti di competenza in materia tariffaria, si è dato atto della conformità alla normativa pro-tempore vigente delle convenzioni stipulate dall’A. s.c.p.a. con i Comuni serviti.
- Il Comune di S. ha deciso di acquisire una partecipazione sociale dell’A. s.c.p.a. e, conseguentemente, di affidare a detta società la gestione del S.I.I., in coerenza con quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 1/2018, dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5236/2016 e dalla Commissione europea nella comunicazione interpretativa del 05.02.2008, secondo cui si ritiene legittimo l’affidamento diretto di un servizio pubblico a una società mista preesistente qualora il socio privato di minoranza sia stato individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e la procedura selettiva del socio privato contempli il disegno espansivo.
- Come riportato nella proposta sindacale sottoposta all’esame del Consiglio comunale nella seduta del 10.2018 e dallo stesso approvata con la deliberazione n. 38/2018, la prescelta modalità di affidamento è stata effettuata sulla base delle considerazioni di ordine giuridico ivi espresse, che ne confermano la legittimità, quale elemento rafforzativo della motivazione alla base della scelta gestionale operata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulla base della esposta ricostruzione in fatto e dell’istruttoria condotta si formulano le seguenti osservazioni.
Dalla documentazione in atti è emerso che, con la delibera giuntale n. 38/2018, il comune di S. ha approvato la proposta di aderire alla società mista A. s.c.p.a., mediante acquisizione di quote dismesse dal Comune di O. per un valore pari all’1,5 % del capitale sociale della predetta società, ai fini dell’affidamento a quest’ultima della gestione del S.I.I. nel proprio ambito territoriale.
La problematica in esame verte sostanzialmente sulla legittimità o meno, sulla base della vigente disciplina normativa di settore, dell’affidamento diretto in concessione del servizio idrico integrato ad una società mista preesistente (costituita nel 2001 a seguito di una gara a doppio oggetto per l’affidamento di detto servizio) da parte di un’Amministrazione che abbia acquistato successivamente una partecipazione – tra l’altro, nel caso di specie, irrisoria – nella società stessa, sul presupposto che il bando originario per la scelta del partener privato cui affidare il servizio prevedeva una specifica clausola che consentiva l’ingresso, nella compagine societaria, di altri Enti locali ricompresi nell’ambito ottimale di riferimento.
A tal proposito, si ritiene anzitutto opportuno precisare che sebbene, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la concessione in esame, relativa alla gestione del servizio idrico integrato, sia esclusa dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice (cfr. direttiva 2014/23/UE considerando 40, parere Consiglio di Stato 17 aprile 2019, n. 488), occorre, pur sempre, che l’affidamento del servizio avvenga nel rispetto dei principi, declinati dall’art. 4 del Codice, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, si fa presente che il d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) rappresenta il punto di riferimento della regolazione del settore idrico (artt. 147, 149-bis e 172); in particolare, l’art 149-bis, per le forme di affidamento rinvia sostanzialmente alle forme di gestione previste dall’ordinamento europeo per la generalità dei servizi pubblici locali (SPL).
In particolare, secondo la normativa dell’Unione europea (oggi trasposta nel D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso:
- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione diretta da parte dell’ente locale, cosiddetta gestione “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, si rileva che la sussistenza dei requisiti legittimanti l’affidamento diretto del S.I.I. da parte del Comune di S. alla preesistente società mista A. s.c.p.a. deve essere valutata alla luce della disciplina vigente alla data di adozione della delibera giuntale n. 38/2018.
A tal proposito, si rileva che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 175 del 2016, le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel citato art. 4, comma 2, – tra cui lo svolgimento di un servizio di interesse generale – a condizione, con specifico riferimento alle società miste, che la quota di partecipazione del soggetto privato non sia inferiore al 30 % e la selezione del medesimo si svolga con procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed abbia ad oggetto, al contempo la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista.
In particolare, l’art. 17 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dedicato alle società miste, ai commi 2 e 3, prevede che il bando di gara deve specificare l’oggetto dell’affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, e che la durata della partecipazione privata alla società mista non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione. Lo statuto deve infatti prevedere meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.
Al fine di individuare le modalità attraverso cui procedere all’affidamento di appalti pubblici in favore di una società mista occorre distinguere l’ipotesi di “costituzione di una società mista per una specifica missione”, sulla base di una gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l’affidamento della specifica missione, da quella in cui si intendano “affidare ulteriori appalti ad una società mista già costituita”.
Con riferimento alla prima ipotesi, si rileva che, a seguito di una complessa ed articolata evoluzione giurisprudenziale, tanto comunitaria (cfr. Corte giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03) quanto nazionale (cfr. Cons. St., Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07), sia possibile ritenere sufficiente un’unica gara, quella per la scelta del socio privato, con la conseguente legittimità dell’affidamento diretto degli appalti operato in favore di tale società mista, a condizione però che l’individuazione del determinato servizio da svolgere sia delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all’oggetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. 7214, Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C196/08, Acoset).
Di converso, nell’ipotesi in cui si debba procedere all’affidamento di appalti ulteriori e successivi rispetto all’originaria missione deve ritenersi sempre necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per la relativa aggiudicazione.
Si evidenzia, infatti, che la società mista opera nei limiti dell’affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario.
Tale conclusione, del resto, trova conferma anche nell’orientamento espresso dalla Commissione nella Comunicazione 5 febbraio 2008 con riferimento alla materia degli appalti e delle concessioni in caso di partenariato pubblico–privato, nella quale sostanzialmente si afferma che deve ritenersi sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all’affidamento della missione originaria, il ché si verifica quando la scelta di quest’ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (id est attraverso la costituzione di società mista), sia dall’affidamento della missione al socio operativo.
Deve quindi ritenersi non ammissibile l’affidamento, in via diretta, ad una società mista «aperta» o «generalista» dopo la sua costituzione, di un numero indeterminato di appalti o di servizi pubblici.
Ne discende che elementi indeclinabili per la legittimità di una società mista e degli affidamenti direttamenti disposti a favore della medesima sono:
- la gara unica a doppio oggetto (per la scelta del socio e l’affidamento del servizio); socio privato con funzioni di socio operativo;
- partecipazione a tempo determinato del privato alla compagine sociale; divieto di società mista “generalista” ovvero “aperta”all’affidamento di ulteriori incarichi al socio privato (cfr. deliberazione ANAC n. 46 del 13.07.2010, Cons. Stato 13 febbraio 2009, n. 824, Cons. Stato, sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 3.03.2008; Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4603; Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555).
La società mista si giustifica, infatti, quale forma di partenariato pubblico-privato costituito per la gestione di uno specifico servizio per un tempo determinato.
L’indeterminatezza di un bando sulle condizioni fondamentali della costituenda società mista, ovvero, da un lato, il possesso di tutti i requisiti non solo per gestire servizi pubblici, ma anche per realizzare lavori e, dall’altro, della sua durata complessiva, potrebbe indurre potenziali concorrenti a non presentare domanda di partecipazione alla selezione proprio per l’assenza di elementi imprescindibili per effettuare una corretta valutazione sulla convenienza/opportunità (o, detto altrimenti, sui costi/benefici) dell’acquisizione della qualità di soci operativi (cfr. delibera ANAC n. 9 del 2011).
Nel caso di specie, sulla base delle considerazioni suespresse e della rappresentazione in fatto emersa, va rilevata l’illegittimità dell’affidamento diretto del S.I.I. disposto dal comune di S. con la delibera giuntale n. 38/2016, in favore della preesistente società mista A. s.c.p.a., trattandosi di un affidamento diretto in favore di una società mista preesistente intestataria di compiti indeterminati.
Si evidenzia, infatti, che negli atti della gara originaria indetta nel 2001 non si riscontra una chiara identificazione dei concreti ambiti operativi collegati all’acquisto della qualità di socio.
Il bando di gara prot. gen. n. 236/2001 e lo schema di statuto allegato al bando (cfr. art. 4) non recano, infatti, alcuna puntuale indicazione delle attività da affidare alla costituenda società mista, che risulterebbe invece contenuta solo nello statuto societario approvato con la determina di aggiudicazione n. 26 del 06.07.2001.
Nel citato bando si indica genericamente che viene indetta dal comune di O. una selezione “per l’individuazione di una partner privato che partecipi con il 49% delle azioni ad una società mista a maggioranza pubblica […] per l’affidamento per anni trenta della gestione tecnico amministrativa del servizio idrico integrato, comprendente la distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi ed il servizio fognante del territorio di O.”.
Ne deriva che la scelta del socio, ancorché selezionato con gara, risulta essere stata operata non per finalità definite, ma solo al fine della costituzione di una società “generalista”, alla quale affidare l’esecuzione di servizi non ancora identificati al momento della scelta stessa; circostanza questa che rende di per sé illegittimo l’affidamento diretto di ulteriori servizi in favore della società mista, sebbene il bando originario prevedeva una specifica clausola che consentiva l’ingresso, nella compagine societaria, di altri Enti locali ricompresi nell’ambito ottimale di riferimento. In particolare, si evidenzia che l’art. 8 della convenzione rep. n. 3/2019 stipulata dal comune di S. prevede la realizzazione da parte della società concessionaria (anche attraverso finanziamenti pubblici), di un progetto generale di interventi (lavori) sul complesso degli impianti idrici e fognari, che non può certamente ritenersi compreso nell’affidamento iniziale di cui al bando prot. gen. n. 236/2001 per cui la predetta società è stata selezionata.
Si rileva, inoltre, che l’affidamento originario in favore della società concessionaria non risulterebbe delimitato neppure temporalmente, considerato che il bando originario prevedeva un affidamento iniziale (convenzione rep. n. 225/2001) della durata di anni trenta (scadenza fissata nel 2031), e con la convenzione in esame rep. n. 3/2019 (cfr. art. 4) la durata dell’affidamento è stata, di fatto, prorogata sino al 2049 in quanto fissata in anni trenta, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà luogo la consegna formale delle reti idriche e fognarie da parte del Concedente.
In base a quanto precede, appare evidente che l’assunzione da parte della società concessionaria A. s.c.p.a. di un incarico operativo per l’esecuzione di servizi indeterminati, di rilevanti importi, con possibilità di estendere l’attività nel territorio di altri Enti, e per una durata esorbitante la durata dell’affidamento originario, è discriminante in danno delle altre imprese settore che ben avrebbero potuto concorrere per l’affidamento del servizio.
Si fa presente, infine, che l’atto di sottomissione del 2016, cui ha aderito l’A. s.c.p.a., in attuazione della deliberazione commissariale n. 29/2016, ai fini dell’adeguamento delle convenzioni stipulate con i Comuni concedenti alla convenzione tipo approvata dall’AEEGSI con deliberazione n. 656/2015/R/IDR, non riguarda l’affidamento in esame disposto dal comune di S. nel 2019 e comunque il riconoscimento da parte del Commissario dell’Ente d’Ambito Napoli-Volturno della conformità alla normativa pro tempore vigente delle convenzioni stipulate sino al 2016 dall’A. s.c.p.a. non vale comunque a sanare gli eventuali vizi di legittimità degli affidamenti in esame, considerato che la legittimazione ad agire della gestione commissariale era limitata agli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale n. 15 del 2.12.2015, e non si estendeva, pertanto, agli affidamenti del S.I.I.
***
Per tutto quanto esposto,
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 12 e 22 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018, che l’affidamento diretto del S.I.I. all’A. s.c.p.a. da parte del comune di S. non risulta in linea con la normativa nazionale e comunitaria e ai principi di elaborazione giurisprudenziale in materia e si pone, pertanto, in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.
Si rimette al Comune di S., sulla base delle criticità emerse, la valutazione delle più opportune azioni a tutela dell’interesse pubblico al fine di ripristinare la gestione del servizio secondo canoni coerenti con il vigente quadro normativo.
Il comune di S. è invitato a comunicare all’A.N.A.C. le eventuali determinazioni che intende assumere al riguardo, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità, ai sensi dell’art. 22, co. 1, del predetto Regolamento.