Deliberazione n. 15 Adunanza del 24 Marzo 2010
Rif. R/756-08
Oggetto: Procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa per l’affidamento del servizio idrico integrato. Indagine relativa all’affidamento a società miste
Il Consiglio
Visto il D.lgs. n. 163/2006; Vista la Legge n. 36/1994; Visto il D.lgs. n. 152/2006; Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.L. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008; Visto il D.L. 135/2009, convertito nella L. n. 166/2009; Vista la Legge n. 241/1990;
Vista la delibera dell’Autorità n. 16 del 7.05.2008 di avvio del procedimento;
Vista la delibera dell’Autorità n. 52 del 26.11.2008, con la quale sono state comunicate le risultanze istruttorie ai soggetti interessati;
Vista la delibera dell’Autorità n. 24 del 1.04.2009, con la quale è stato preso atto dei provvedimenti assunti dai soggetti interessati in merito alle gestioni in house e sono stati disposti accertamenti relativi alle società evidenziatesi quali miste pubblico-private;
Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori.
Considerato in fatto
Il Consiglio dell’Autorità, a seguito di un’indagine conoscitiva sul settore delle risorse idriche, con deliberazione n. 16 del 7 maggio 2008 ha disposto l’avvio di un procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa per l’affidamento del servizio idrico integrato (nel seguito SII) nei casi in cui le Autorità d’Ambito hanno disposto lo stesso in favore di società completamente pubbliche.
Acquisita la documentazione in merito l’Autorità, sulla base dei dati forniti e delle verifiche istruttorie, si è espressa con deliberazione n. 52 del 26.11.2008 la quale, nel sintetizzare le risultanze delle verifiche degli affidamenti del servizio di gestione del SII, ha evidenziato la presenza di n. 3 affidamenti a società a capitale misto pubblico-privato. A tale tipologia è stata ricondotto, con delibera n. 24 del 1 aprile 2009, anche l’affidamento alla società A.SE.P. S.p.A. da parte dell’ATO Mantova.
E’ emersa, quindi, la presenza di quattro società miste con capitale a maggioranza pubblica affidatarie della gestione del SII; le Autorità d’Ambito ed i gestori interessati sono stati invitati, con nota prot. 22939/09/VILA/VL2 del 14.04.2009, dalla Direzione Generale Vigilanza Lavori a dare evidenza delle procedure seguite per la selezione del socio privato, corredando le informazioni di copia della relativa documentazione.
Le società interessate sono le seguenti:
- nell’ATO Mantova: AIMAG S.p.A. e A.SE.P. S.p.A.;
- nell’ATO Provincia di Milano: Amiacque s.r.l. e Brianzacque s.r.l.
AIMAG S.p.A. ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. dell’Autorità n. 32181/VILA del 27.05.2009, fornendo la documentazione relativa alla procedura di evidenza pubblica con la quale ha individuato il Consorzio stabile COSEAM S.p.A. di Modena (soggetto privato) quale socio gestore.
La gara, bandita in data 8.05.2006, aveva ad oggetto la cessione di “azioni correlate” ai risultati del settore di attività di AIMAG S.p.A. corrispondente al SII, alle quali è riconosciuta una partecipazione agli utili nella misura del 40%, per un prezzo, posto a base di gara, di € 15.660.000,00 (aggiudicazione avvenuta per € 15.940.000,00). Con il medesimo bando veniva indetta una gara separata per la cessione di “azioni correlate” con la medesima misura partecipativa del 40% ai risultati del settore di attività di AIMAG corrispondente al S.R.T.R.U. (Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani) per un prezzo, posto a base di gara, di € 7.780.000,00.
La gara aveva ad oggetto anche l’esecuzione, dietro compenso, delle prestazioni accessorie correlate alle medesime attività, necessarie per provvedere all’esecuzione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito, e afferenti, principalmente, a nuove costruzioni, manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria, pulizia fognatura e caditoie, disidratazione, trasporto e smaltimento fanghi, manutenzione opere elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche.
All’esito della gara, con aggiudicazione avvenuta in data 25.08.2006, il capitale sociale di AIMAG risultava così ripartito: COSEAM 8,95%, RIECO 4,44% (socio privato per la gestione del S.R.T.R.U.), Comuni 86,61% (corrispondenti al 100% delle azioni ordinarie). E’ evidente come la partecipazione del socio privato sia ben al di sotto della soglia minima del 40% indicata dall’art. 23 bis del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08.
L’AIMAG è gestore del SII per effetto di un doppio affidamento, da parte dell’ATO Mantova per 7 comuni, corrispondenti all’Area 3 del territorio di competenza (deliberazioni del 18.11.2005 e del 24.07.2007), e da parte dell’ATO 4 Modena per 14 comuni ricompresi nel sottoambito A “Bassa pianura” (deliberazioni del 29.03.2004 e del 27.11.2006); la durata di quest’ultimo affidamento va dal 1.1.2007 al 19.12.2024. I suddetti Comuni nei quali AIMAG svolge il servizio sono tutti soci della società stessa.
Lo statuto societario prevede che la società abbia una durata fino al 2050; tale previsione non è ricollegata in alcun modo alla durata dell’affidamento del servizio alla società mista come invece più volte richiamato dalla giurisprudenza prevalente in materia nonché dall’Autorità nella segnalazione al Governo e al Parlamento del 26 novembre 2008.
In relazione all’attività della società e alle limitazioni imposte alla stessa dalla giurisprudenza comunitaria nonché dalle ultime disposizioni normative in materia (art. 23 bis, co. 9, D.L. 112/08 convertito in L. 133/08), è da evidenziare come lo statuto di AIMAG non limiti l’attività della società al solo SII e all’ambito territoriale dell’ATO, ma prevede espressamente nell’oggetto sociale attività diverse (gas, rifiuti, pubblica illuminazione, energia) e la destinazione al mercato nazionale e internazionale dei prodotti e servizi scaturenti dalle attività attinenti o connesse all’oggetto sociale.
A.SE.P. S.p.A. ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. dell’Autorità n. 32451/VILA del 28.05.2009, evidenziando di aver posto in atto due procedure di gara per l’individuazione di soci operanti nel settore acque-gas.
La prima gara, bandita nel 2002 con bando di gara pubblicato sulla GURI e su alcuni quotidiani (non inviato alla GUCE), aveva ad oggetto la vendita di 1060 azioni della società, pari al 33,18% del capitale sociale, ad un socio tecnologico di minoranza.
La gara, aggiudicata in data 24.01.2002, ha visto la partecipazione di tre ditte: AIMAG S.p.A. di Mirandola, Acque Potabili S.p.A. di Torino e Tea di Mantova. Le azioni sono state cedute per un importo complessivo di € 875.560,00 ad AIMAG S.p.A. società interamente pubblica all’atto dell’aggiudicazione.
E’ stata, poi, effettuata una seconda gara per la cessione del 13,83% del capitale sociale (n. 11.740 azioni), con procedura del tutto simile a quella attuata per la prima. Alla gara ha partecipato la sola Tea S.p.A. a cui è stato aggiudicato, in data 24.01.2002, il pacchetto azionario per € 675.167,40; la società Tea era ed è ancora una società a capitale totalmente pubblico.
Entrambe le procedure di gara si sono concluse con l’aggiudicazione dei pacchetti azionari a due società a capitale interamente pubblico. La società è divenuta società a partecipazione mista pubblico-privata in modo indiretto con la successiva acquisizione da parte di un soggetto privato di una quota del capitale del socio AIMAG. In ogni caso la quota azionaria ceduta ai privati è inferiore alla partecipazione minima del 40% prevista dal citato art. 23 bis.
Entrambi i bandi di gara erano inoltre finalizzati alla cessione di quote azionarie e non anche alla ricerca di un “socio operativo”; infatti, nonostante il primo bando facesse riferimento ad un socio tecnologico a cui cedere le azioni, non era prevista l’assunzione in capo allo stesso di compiti operativi connessi allo svolgimento del servizio idrico. Nel secondo addirittura non è rilevabile alcun riferimento al socio tecnologico e anche in questo caso non c’è alcuna attribuzione di specifici compiti operativi.
L’Autorità d’Ambito della Provincia di Milano, con nota acquisita al prot. dell’Autorità n. 29782/VILA del 18.05.2009, ha rimesso le risultanze del percorso deliberativo attraverso il quale si era posposta al 31.12.2009 la scadenza per la selezione competitiva del socio gestore di minoranza delle società Amiacque s.r.l. e Brianzacque s.r.l.
Con delibera n. 5/2004 l’ATO aveva affidato l’erogazione del SII alle società AEMME Acqua, Brianzacque e Miacque per un periodo di 30 anni, sotto condizione sospensiva, da verificarsi entro il 31.12.2005, che le Società dimostrino di possedere le caratteristiche soggettive di cui all’art.113 del T.U.E.L., comma 5, lett. b) e 15 bis (società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza) [punto III, capoverso b), lett. a) della delibera].
Con successive deliberazioni, tenuto conto dell’istituzione della Provincia di Monza e Brianza e della successiva ri-perimetrazione territoriale, della fusione tra AEMME Acqua e Miacque in Amiacque s.r.l., della separazione dell’attività di erogazione del servizio dalle rimanenti attività di gestione delle reti e degli impianti, nonché della mancata approvazione dei regolamenti attuativi dell’art. 23 bis del
D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08, l’ATO Provincia di Milano ha prorogato, con delibera n. 7/2009 del 22.12.2009, fino al termine ultimo del 31.12.2010 la sospensione dell’efficacia delle condizioni di cui al punto III, capoverso b), lett. a) della delibera n. 5/2004.
In definitiva, il processo di trasformazione in società mista non risulta ancora completato e, allo stato, le società sono da considerare a capitale interamente pubblico.
Ritenuto in diritto
Giova ricordare che, in materia, il Consiglio dell’Autorità ha formulato una serie di valutazioni e considerazioni di carattere generale con la Segnalazione al Governo e al Parlamento del 26/11/2008. Nella legislazione italiana, la società mista muove i primi passi a partire dall’art. 22 della L. 142/1990 che prevedeva la possibilità di gestire i servizi pubblici locali mediante società a prevalente capitale pubblico.
Il riferimento alla società mista riportato nell’art. 22 è stato poi trafuso nell’art. 113, comma 5, lett b), del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 14, comma 1, D.L. 269/03 convertito con legge 326/2003, secondo il quale “L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’unione europea, con riferimento alla titolarità del servizio: … b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica …”.
Tale formulazione consente quindi l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società che abbiano nella loro compagine societaria un socio privato scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
Il D.L. 135 del 25 settembre 2009, convertito con Legge 166/2009, nel modificare il comma 2 dell’art. 23-bis del D.L. 112/08, convertito con L. 133/2008, definisce esplicitamente il ricorso alla società mista come una forma “ordinaria” di conferimento della gestione dei servizi pubblici. Infatti, mentre la versione originaria del comma 2 dell’art. 23-bis, prevedendo che “Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”, lascia intendere la possibilità di ricorrere a società a partecipazione mista, la formulazione attuale introdotta dal D.L. 135/09 prevede espressamente il ricorso alla società mista.
Il D.L. 135/09 si è spinto oltre andando a specificare anche i requisiti che deve possedere il socio privato. E’ infatti previsto che la procedura competitiva abbia ad oggetto sia la qualità di socio sia l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio privato sia attribuita una partecipazione pari almeno al 40% del capitale sociale.
Si tratta quindi di un socio “operativo” o “industriale” come è stato più volte definito dalla giurisprudenza prevalente in materia, nazionale e comunitaria.
In ambito europeo, è la “Comunicazione interpretativa della Commissione europea sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati” (2008/C 91/02) a tracciare le linee fondamentali per l’applicazione dei partenariati pubblico-privati.
La costituzione di una società a capitale misto, pubblico e privato, rientra nell’ambito del cosiddetto partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) inteso come cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un’entità a capitale misto per l’esecuzione di appalti pubblici o di concessioni. L’apporto privato consiste nel conferimento di capitali o altri beni e nella partecipazione attiva all’esecuzione dei compiti assegnati all’entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità.
Il partenariato pubblico privato istituzionalizzato si concretizza:
- nella costituzione di una nuova impresa il cui capitale è detenuto congiuntamente dall’amministrazione aggiudicatrice e dal partner privato e nell’aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a tale entità a capitale misto di nuova costituzione;
- nella partecipazione di un partner privato a un’impresa pubblica già esistente che esegue appalti pubblici o concessioni ottenuti in passato nell’ambito di una relazione “interna”.
Per la costituzione della società mista, il partner privato è selezionato nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, che ha per oggetto sia l’appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all’entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all’esecuzione di tali prestazioni.
La Comunicazione prevede, inoltre, che i PPPI continuino ad operare nel loro ambito di attività iniziale e non possano ottenere nuovi appalti pubblici o nuove concessioni senza una procedura di gara che rispetti il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni.
A tal proposito anche la Corte di Giustizia europea nella sentenza 196/08 del 15/10/2009 ha precisato che “… una società a capitale misto, pubblico e privato, deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara.”
Tuttavia l’autorità aggiudicatrice, qualora intenda riservarsi la facoltà di modificare determinate condizioni dell’appalto dopo la scelta dell’aggiudicatario, dovrà prevedere espressamente tale possibilità di adeguamento, così come le sue modalità di applicazione, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri e delimitare l’ambito all’interno del quale la procedura deve svolgersi, cosicché tutte le imprese interessate a partecipare all’appalto ne siano a conoscenza fin dall’inizio e si trovino pertanto in una situazione di parità al momento della formulazione dell’offerta.
Qualsiasi modifica, invece, delle condizioni essenziali dell’appalto non prevista nel capitolato d’oneri impone il ricorso a una nuova procedura di gara.
In ambito nazionale, anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1555/2009 del 16/03/2009, riprendendo quanto indicato nel parere della sezione II n. 456/2007 del 18/04/2007, riassume le condizioni necessarie per ricorrere alla forma della società mista:
- esistenza di una norma di legge che autorizzi l’amministrazione ad avvalersi di tale “strumento”; selezione del partner privato con gara;
- attività della società mista resa, almeno in via prevalente, in favore dell’autorità pubblica che ha proceduto alla costituzione della medesima;
- gara unica per la scelta del partner e l’affidamento dei servizi con definizione dettagliata dei servizi medesimi (la doppia procedura, per la selezione del partner privato prima e per l’aggiudicazione dell’appalto poi, è ritenuta anche dalla Commissione europea difficilmente praticabile);
- selezione dell’offerta sulla base della solidità finanziaria dell’offerente e della capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contratto;
- durata predeterminata del rapporto instaurando.
Il partner privato deve essere un “socio industriale” cioè un privato in grado di svolgere le prestazioni che caratterizzano l’oggetto della società mista affidataria del servizio. La qualifica di “socio operativo” viene attribuita al partner privato della società mista scelto con una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la costituzione della stessa società e l’attribuzione al soggetto aggiudicatario di compiti operativi sulla base dei quali concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; è necessario quindi che il socio privato possegga e dimostri una determinata capacità finanziaria e tecnico-gestionale.
Con riferimento alla selezione del socio privato, anche la Corte di Giustizia, nella sentenza 196/08 ha ribadito che i criteri di scelta del socio privato si riferiscono non solo al capitale da quest’ultimo conferito, ma anche alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire.
Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, nella sentenza n. 1/2008 del 10.12.2007 ribadisce che il ricorso alla società mista deve in ogni caso garantire che :
- vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest’ultimo si configuri come un “socio industriale od operativo”, il quale concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; il che vuol dire effettuazione di una gara che con la scelta del socio definisca anche l’affidamento del servizio operativo;
- sia previsto un rinnovo della procedura di selezione “alla scadenza del periodo di affidamento”, evitando così che il socio divenga “socio stabile” della società mista, possibilmente prescrivendo che sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l’uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), nel caso in cui all’esito della successiva gara egli non risulti più aggiudicatario.
Il legislatore italiano, al comma 9 dell’art. 23-bis, introduce importanti limitazioni all’attività delle società miste, forse in misura ancora più stringente di quanto fatto in ambito europeo; in particolare le società miste affidatarie della gestione di servizi pubblici locali non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Tale divieto è esteso alle loro controllate, controllanti e controllate da medesima controllante.
Le limitazioni di cui sopra, che erano già presenti nella formulazione originaria del suddetto comma, sono state rafforzate dal D.L. 135/09 che ha esteso il divieto operante inizialmente solo per i soggetti titolari della gestione dei servizi pubblici locali non affidata mediante procedura competitiva anche alle società controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di procedure non ad evidenza pubblica o che siano società miste ai sensi della lettera b, comma 2 del citato art. 23 bis.
La legge 166/2009 di conversione del D.L. 135/09 porta con se un’ulteriore spinta verso la costituzione delle società miste, infatti nel disciplinare il regime transitorio degli affidamenti in essere ha previsto che “… a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” … cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2”.
Alla luce di quanto sopra, il D.L. 135/09 e la relativa legge di conversione introducono elementi di notevole rilevanza in merito agli adempimenti a cui dovranno essere soggette le nuove procedure di costituzione di società a capitale misto pubblico-privato e a alla sorte delle gestioni di servizi pubblici locali in essere non conformi alle modalità di affidamento definite dalla nuova versione dei comma 2 e 3 dell’art. 23-bis.
Le gestioni affidate a società a partecipazione mista pubblico-privata per le quali la scelta del socio privato, seppur avvenuta con procedura ad evidenza pubblica, non era finalizzata alla selezione di un socio “operativo” cessano alla data del 31.12.2011.
Nel caso, invece, di gestioni dirette a società a partecipazione pubblica quotate in borsa alla data dell’affidamento, avvenuto comunque entro il 1.10.2003, e a loro controllate, l’affidamento può essere protratto fino alla naturale scadenza prevista dal contratto di servizio se la partecipazione pubblica viene ridotta al massimo al 40% entro il 30.06.2013 e al 30% entro il 31.12.2015.
Infine, per gli affidamenti non conformi alla disciplina della società mista non rientranti nei casi sopra esaminati, la legge di conversione del D.L. 135/09 ha fissato la scadenza al 31.10.2010.
Con riferimento alle società Amiacque s.r.l. e Brianzacque s.r.l. operanti nell’ATO Provincia di Milano le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato non sono ancora state espletate. L’ultima delibera dell’ATO in materia ha prorogato il termine per l’espletamento delle stesse al 31.12.2010 facendo sì che ad oggi le società siano ancora a capitale interamente pubblico.
Si prende atto della richiamata deliberazione dell’ATO, evidenziando come alla data del 31.12.2010 debba ritenersi che comunque cessi la gestione in essere, attese le previsioni del comma 8, lett. e) dell’art. 23 bis del D.L. 112/08, convertito in Legge 133/08, come modificato dal D.L. 135/09, convertito in Legge 166/09.
Per quanto concerne, invece, le società AIMAG S.p.A. e A.SE.P. S.p.A. operanti nell’ATO di Mantova, alla luce della normativa attualmente vigente e in particolare dell’art. 23 bis citato, gli affidamenti in essere non possono ritenersi conformi alle suddette disposizioni normative.
Relativamente ad AIMAG S.p.A., la scelta del socio privato è avvenuta con procedura ad evidenza pubblica; pur non ravvisando evidenti elementi di contrasto con le disposizioni dell’art. 113, comma 5, lett. b), del D.lgs. 267/2000, tuttavia la durata della società non correlata alla durata dell’affidamento e la mancata limitazione dell’oggetto sociale al solo servizio idrico nell’ambito territoriale di gestione del servizio non appaiono conformi ai principi sanciti dalla giurisprudenza in materia sia in ambito comunitario che nazionale (sentenza Corte di Giustizia Europea n.196/08, sentenza C.d.S. n. 1555/09, sentenza C.d.S. n. 1/08).
Inoltre, alla luce delle recenti modifiche normative, è da evidenziare la non conformità alle disposizioni dell’art 23 bis del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08, come modificato dal D.L. 135/09 convertito in Legge 166/09, in relazione alla partecipazione del socio privato in misura inferiore alla soglia minima del 40%, nonché la necessità di adeguarsi alle limitazioni imposte dal comma 9 del citato art. 23 bis in merito alle altre attività potenzialmente svolte dalla società anche in ambiti territoriali diversi da quello dell’affidamento.
Si ritiene, pertanto, che, tenuto conto della giurisprudenza prevalente in materia e del regime transitorio delineato dal comma 8 lett. b) dell’art. 23 bis citato, la gestione cessi alla data 31.12.2011. Per quanto riguarda A.SE.P. S.p.A., invece, entrambe le gare sono state finalizzate alla cessione di quote azionarie e non alla selezione di un socio industriale ed, inoltre, sono state assegnate a società che al momento dell’aggiudicazione erano a capitale totalmente pubblico; solo successivamente AIMAG S.p.A. è stata partecipata da un soggetto privato. Si ritiene, pertanto, che alla luce del regime transitorio delineato dal comma 8, del vigente art. 23 bis del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08, la gestione in essere cessi alla data del 31.12.2010.
In conclusione, le società miste oggetto di indagine non appaiono conformi alle disposizioni normative e alla giurisprudenza prevalente in materia.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
ritiene che le gestioni dei SII oggetto di indagine non siano conformi alle disposizioni normative e alla giurisprudenza prevalente in materia;
dispone l’invio ad opera della Direzione Generale Vigilanza Lavori della presente deliberazione ai soggetti interessati (Autorità d’Ambito e Gestori);
dispone, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità.
Firmato
Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi Il Presidente: Luigi Giampaolino
Il Segretario: Maria Esposito
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 Marzo 2010
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