COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2412 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019

Servizio idrico – Mutui accesi per investimenti – Assoggettamento IVA – Esclusione – Ratio – Concessione gratuita – Configurabilità

Sentenza

1. L’Agenzia delle Entrate di Latina aveva emesso, nei confronti del Comune (omissis), avviso di accertamento – ai sensi dell’art. 54 del D.p.r. n. 633/1972 – per l’omessa fatturazione di operazioni imponibili intercorse con la società A. s.p.a., da cui era scaturita una maggiore Iva dovuta pari ad € 8.498,00 (oltre sanzioni ed interessi), per l’anno d’imposta 2013. Il Comune fa parte dell’ATO n. 4 Lazio Meridionale Latina che ha affidato la gestione del servizio idrico integrato per il territorio alla società A. s.p.a.

L’Ufficio, conformemente alle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, aveva ritenuto che le somme versate dal gestore del servizio idrico al Comune, a titolo di rimborso delle “passività pregresse” (rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale per la realizzazione degli investimenti nel settore idrico), costituissero prestazioni di servizi da assoggettare ad Iva (artt. 3 e 4 del D.p.r. 633/1972); viceversa, la società A. ed il Comune le avevano ritenute quali operazioni non soggette all’Iva.

Il Comune (omissis) aveva impugnato l’atto. La CTP di Latina, con la sentenza n. 993/01/17, accoglieva il ricorso (con condanna alle spese per euro 600,00). Il Giudice di prime cure riteneva fondata l’eccezione di illegittimità della sottoscrizione per mancata esibizione di una valida delega avendo l’Ufficio prodotto solo una disposizione di servizio generale n. 20/2015. Accoglieva pure l’eccezione preliminare relativa alla violazione dell’art. 12, c. 7, della l. n. 212/2000, avendo emesso l’avviso prima che fossero trascorsi 60 giorni dal rilascio del PVC. Esaminava comunque il merito e concludeva che il rimborso delle rate dei mutui, effettuato dal gestore SII, in ossequio a disposizioni di legge, rientrava nella categoria dei meri trasferimenti di denaro, con la conseguenza che la relativa operazione era fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

2. L’Agenzia delle Entrate di Latina ha proposto appello contestando:

– violazione dell’art. 42 del DPR 600/73 e violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petitum e, in ogni caso, errata valutazione degli atti di causa;

– violazione dell’art. 12, c. 7, della l. n. 212/2000, e comunque vizio di extrapetizione;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.p.r. 602/1973: errata applicazione della legge ed omessa valutazione degli atti di causa. Al riguardo afferma che l’assunzione da parte del gestore del servizio idrico dell’onere di rimborsare all’ente locale concedente le rate di mutuo acceso da quest’ultimo costituisce componente del corrispettivo della prestazione resa dall’ente locale, instaurandosi tra gli stessi un rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive, con conseguente applicazione dell’art. 3, c. 1, del D.p.r. 602/1973. Sottolinea altresì l’Ufficio che sulla base dei suddetti oneri a carico del gestore è determinato il piano tariffario, in quanto costi di gestione riconosciuti. Richiama come conforme la sentenza n. 877/19/2017.

– L’Ufficio contesta altresì l’erroneità della pronuncia sull’illegittimità delle sanzioni irrogate.

Conclusivamente, ha chiesto l’accoglimento dell’appello, con vittoria di spese.

3. Il Comune (omissis) ha controdedotto ai motivi di appello dell’Ufficio.

4. Preliminarmente il Collegio rileva la regolare sottoscrizione dell’atto di citazione a firma del “Capo team E.P.” su delega del direttore pro tempore M.B., che con disposizione n. 6 del 4.1.2016 confermava le deleghe già attribuite nn. 20 e 27 del 2015, come da documentazione prodotta in primo grado dall’Ufficio, che ha così assolto all’onere probatorio a suo carico.

4.1 Passando all’esame del merito, l’appello non è fondato.

La controversia in esame concerne l’accertamento della imponibilità o meno dei versamenti effettuati dal gestore del servizio idrico al Comune, a titolo di rimborso di “passività pregresse”.

Al riguardo, il Collegio intende confermare la ratio decidendi di cui alle sentenze di questa medesima CTR n. 417/18/19, n. 424/18/19, n. 9098/19/18, n. 9115/19/18, n. 9050/19/18, n. 9133/19/18, n. 6368/19/17 e n. 6367/19/17, in relazione ad analoghe fattispecie.

Ebbene, il citato art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 7, comma 1, lettera f), della legge n. 164/2014, non pone alcun nesso di diretta corrispettività tra l’obbligo di rimborsare le rate di mutuo ed il diritto all’utilizzo degli impianti che le disposizioni normative citate riconoscono in capo al gestore del servizio. Infatti, il citato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 definisce espressamente come gratuita la concessione d’uso delle infrastrutture di proprietà degli enti locali in favore del gestore dei servizi idrici integrati, mentre il secondo comma di detto articolo 153 pone, a carico del gestore, il rimborso delle passività, costituendo, quest’ultimo, il contenuto di una vera obbligazione, tenuto conto che per l’esistenza di un accollo dei ratei di mutuo non è necessario uno specifico negozio, non modificando l’accollo l’originaria obbligazione nei confronti dell’accollato; sicché il responsabile del mutuo rimane comunque il Comune mutuatario, mentre il semplice subentro nel lato soggettivo nel pagamento delle rate di tale mutuo (nel che si sostanzia l’accollo quale successione a titolo particolare nel debito) acceso per il finanziamento degli investimenti, configura una cessione di denaro, che, come tale, rimane esclusa dall’ambito applicativo IVA, come previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 633/1972. Attesa l’infondatezza nel merito dell’accertamento, possono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di appello.

5. La regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge l’appello dell’Agenzia delle entrate. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro mille per il grado.