La Corte Costituzionale con la sentenza n. 185 depositata il 5 ottobre 2023, intervenuto in ordine al tema dell’obbligo di vaccinazione e delle relative sanzioni, ha affermato, in continuità con le sentenze n. 14 e 15 del 2023, che è  costituzionalmente legittimo l’obbligo del vaccino COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari in senso stretto, in particolare chimici e fisici che svolgono la loro prestazione lavorativa in luoghi di cura, in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell’epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall’altro lato, della proporzionalità della misura imposta anche in ragione della sua strutturale temporaneità.

I giudici costituzionali hanno ritenuto che “… L’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali.

Deve considerarsi che la scelta per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale.

Tale scelta, anche sulla scorta del dato comparato, non risulta ovviamente l’unica possibile.

[…]

Non spetta a questa Corte valutare quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l’imposizione dell’obbligo vaccinale, essendo tale scelta rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore.

[…]

l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa. Non è secondario, poi, che l’individuazione direttamente per legge dei destinatari dell’obbligo vaccinale sia coerente con l’esigenza – che trae origine dall’art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell’interesse della comunità.…”

Per la Corte Costituzionale, inoltre, la normativa, oggetto della richiesta del vaglio costituzionale, oltre a non essere affetta da irragionevolezza è anche risulta non sproporzionata.

Pertanto nella sentenza in commento viene ricordato che “… questa Corte ha già avuto modo di affermare quando ha sottolineato la portata della conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e la natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica in corso (sentenza n. 15 del 2023).

Sotto quest’ultimo profilo, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 14 del 2023 e n. 5 del 2018), depongono nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale la genetica transitorietà della disciplina nonché la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l’adeguamento delle misure all’evoluzione della situazione di fatto che tali misure erano destinate a fronteggiare. …”