Mancata riproposizione di domande e presunzione di abbandono - Cassazione sentenza n. 16840 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16840 del 05 luglio 2013 intervenendo in tema di precisazione delle conclusioni afferma che “la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l’abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa”.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte apporta delle modifiche significative alle richieste finali delle parti mutando un costante orientamento giurisprudenziale.

Fino alla sentenza analizzata vigeva il principio che “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni – costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono – ma è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa”, da oggi non è più così e tutto deve essere esplicitamente richiesto all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Gli Ermellini hanno deciso che “le domande non reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni devono ritenersi abbandonate: assume rilievo solo la volontà espressa esplicitamente dalla parte, mentre è irrilevante la volontà rimasta inespressa”.

Pertanto in base a questonuovo orientamento giurisprudenziale la mancata riproposizione della domanda nella precisazione delle conclusioni ne comporterebbe la rinuncia della stessa risultando irrilevante qualsiasi volontà rimasta inespressa.