Mancato pagamento di emolumenti reato di appropriazione indebita: assoluzione - Cassazione sentenza n. 40988 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 41162 depositata il 7 ottobre 2013 intervenendo in tema di mancato pagamento di elementi della busta paga ha statuito che non risponde del reato di appropriazione indebita il datore di lavoro che non versa al dipendente emolumenti per indennità di malattia e assegni per il nucleo familiare. 

La vicenda ha riguardato un datore di lavoro che non aveva pagato al dipendente gli assegni familiari e l’indennità di malattia pur essendo stati indicati in busta paga. Pertanto lo stesso veniva accusato del delitto di appropriazione indebita. 
Il Tribunale ha assolta dal reato ascritto il datore di lavoro  in quanto tale condotta, di inadempimento contrattuale e di mancato assolvimento degli obblighi fiscali, non integri la fattispecie contestata, essendo e rimanendo il denaro non versato nel patrimonio dell’imputato.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l’assoluzione dell’ imprenditore “lamentando che la condotta contestata – produzione all’INPS di documentazione ideologicamente falsa, apparentemente attestante l’esistenza del credito da compensare, credito corrispondente alte somme asseritamente erogate alla lavoratrice – integra comunque il delitto di truffa ai danni dell’ente previdenziale. Cosicché la qualificazione giuridica di detta condotta quale reato procedibile di ufficio, avrebbe dovuto comportare l’applicazione dell’articolo 516 c.p.p.”Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato affermando la correttezza delle conclusioni del giudice del merito. Infatti nella sentenza del giudice di merito si legge che “il datore di lavoro si limita a non versare al lavoratore una somma di denaro che sarebbe dovuta, ma in nessun modo si appropria indebitamente di beni del lavoratore”.

Per i giudici del Palazzaccio nella condotta ascritta all’imputato neppure potrebbe eventualmente configurarsi il reato di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro, necessitando quantomeno a tal fine non la semplice contestazione che il datore di lavoro non versi quanto dovuto al lavoratore, “bensì la diversa e molto più articolata contestazione del fatto che il datore di lavoro trattenga le somme indebitamente portate a conguaglio in relazione a prestazioni di cui si è sostanzialmente riconosciuto debitore per conto dell’ente previdenziale e corrispondenti a somme di denaro determinate nel loro ammontare e già fatte figurare come erogate al lavoratore” (cfr. Cass. Sez. II, n. 18762 del 2013).I giudici di legittimità nelle motivazioni fanno un richiamo al principio di diritto contenuto nella recente sentenza 29 aprile 2013, n. 18762, secondo cui non risponde del reato di truffa ai danni dell’INPS l’imprenditore che omette di versare l’indennità di malattia al lavoratore e tuttavia denuncia la sua posizione debitoria nel modello DM10. L’imprenditore risponderà, al più, di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, se le somme sono comunque portare a conguaglio dall’INPS.

In base all’ orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, quando il datore di lavoro si limiti a esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di evasione contributiva di cui all’articolo 37 della L. n. 689/1981 e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura. Tali raggiri potrebbero ravvisarsi ove all’INPS fosse simulata la situazione all’origine del debito portato a conguaglio. Allorché, invece, la discordanza tra la situazione rappresentata all’ente previdenziale e quella reale riguardi solo l’effettiva erogazione di somme che l’ente è tenuto a corrispondere al lavoratore tramite il datore di lavoro e quest’ultimo sostanzialmente riconosca il suo obbligo di corrisponderle (pur non avendole di fatto, ancora, corrisposte) nei confronti dell’INPS, il datore di lavoro sicuramente realizza (o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzare) l’ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che assume di aver anticipato, ma non determina alcun danno all’ente. Il lavoratore, infatti, non potrebbe che rivolgersi al datore di lavoro per ottenere quanto gli spetta avendo l’INPS, attraverso il conguaglio, adempiuto il suo obbligo. Sotto questo profilo il reato di truffa non sussiste, giacché in questo delitto, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre – mediante la “cooperazione artificiosa della vittima” che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa (cfr. Cass. SS.UU. n. 1/1998).