MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023

D.P.C.M 27 settembre 2023, recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025

Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 (all. 1).

Il provvedimento tiene conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relativi al lavoro subordinato stagionale e non.

L’avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale è comunicata sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

Al riguardo, acquisito l’avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si adottano le seguenti disposizioni attuative.

PREMESSA

Per il triennio 2023-2025 il decreto legge n. 20/2023 convertito dalla legge n. 50/2023 ha introdotto, in tema di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, una modulazione procedimentale in deroga, accorpando in un unico atto triennale la programmazione del triennio e la determinazione annuale delle quote.

Il decreto presidenziale in oggetto introduce, ai fini della programmazione, criteri comuni per la definizione dei flussi di ingresso (art. 2) nonché criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote (art. 3) ed al di fuori delle quote (art. 4).

Sulla scorta dei suddetti criteri, il provvedimento presidenziale stabilisce al Capo Il, articoli da 5 a 7, il numero complessivo degli ingressi di lavoratori subordinati stagionali e non, per singole annualità del triennio 2023-2025 e, in tale ambito, le quote per tipologia di ingresso di lavoratori cittadini di Paesi Terzi, nel rispetto dei criteri definiti al Capo I.

  1. – I SETTORI OCCUPAZIONALI

1.1 PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE (art. 6)

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi Terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.

In relazione ai settori, l’articolo 6, comma 4, lett. c), prevede, altresì, l’attribuzione di quote, nell’ambito di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui all’art. 6, comma 3, lett. a). Si rammenta che è necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità, attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina. Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: https://www.mit.gov.it/conversione­ patente-estera.

I lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui sopra, mentre i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie Cl e C (anche speciale), nonché delle categorie ClE, CE, Dl, D, DlE e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.

Ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell’Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione (prevista dal d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/ 645, e DM MIMS 30 luglio 2021). I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell’attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato “95”, da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ai sensi dell’art. 22, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 286/2005).

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria Cl e C (anche speciale), nonché delle categorie ClE, CE, Dl, D, DlE e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve essere:

– iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);

– per il trasporto merci per conto terzi, iscritta ali’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

Per il settore dell’assistenza familiare (modello A-bis) di cui all’ art. 6, comma 4, lettera c), l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (503,27 euro mensili).

Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a€ 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.

Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)”.

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.

È possibile inoltrare l’istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/ o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.

È parimenti necessario dimostrare il reddito secondo quanto previsto dall’articolo 24-bis T.U.I.

Per il settore dell’assistenza socio-sanitaria (modello A-bis) di cui all’art. 6, comma 4 lett. c), ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell’ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio­ assistenziali verso persone autosufficienti e/ o non autosufficienti (per esempio per prestazioni relative ai bisogni dell’anziano e/ o della persona disabile).

I datori di lavoro potranno essere associazioni organizzate, fondazioni e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.

Per tutti i comparti lavorativi il reddito imponibile, in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate.

1.2. PER LAVORO STAGIONALE (art. 7)

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi Terzi compresi nell’elenco di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: “agricolo e turistico-alberghiero” (articolo 24, comma 1, T.U.I.).

Si precisa che nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e “personale addetto all’allevamento di animali”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento del 23 maggio 2022. Resta salvo che occorrerà verificare l’espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.

Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile non può essere inferiore a€ 30.000,00 annui.

In particolare, nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione I.V.A., prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v. circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, già citate).

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione I.V.A. al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).

Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile ovvero il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ovvero dal bilancio di esercizio precedente.

Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’ affari di tutti gli intercalari della dichiarazione I.V.A.

  1. – LE QUOTE COMPLESSIVE DI INGRESSO (art. 5)

Le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono complessivamente n. 136.000 per l’anno 2023, n. 151.000 per il 2024 e n. 165.000 per il 2025 (art. 5).

2.1. Lavoro subordinato non stagionale e autonomo (art. 6, comma 1)

L’art. 6, comma 1, indica il numero di ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità:

a) n. 53.450 unità per l’anno 2023, di cui n. 52.770 per lavoro subordinato e n. 680 per lavoro autonomo;

b) n. 61.950 unità per l’anno 2024, di cui n. 61.250 per lavoro subordinato e n. 700 per lavoro autonomo;

c) n. 71.450 unità per l’anno 2025, di cui n. 70.720 per lavoro subordinato e n. 730 per lavoro autonomo.

2.2. Lavoro subordinato stagionale (art. 7, comma 1)

L’articolo 7 del D.P.C.M. stabilisce il numero di ingressi da ammettere per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità:

a) 82.550 unità per l’anno 2023;

b) 89.050 unità per l’anno 2024;

e) 93.550 unità per l’anno 2025.

Si riportano qui di seguito le quote di ingresso per lavoro subordinato, stagionale e non, e per lavoro autonomo.

(Tabella)

2.3. Quote per lavoro subordinato (stagionale e non) e per lavoro autonomo in relazione alla promozione di campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale (art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2, lett. b)

Nell’ambito delle quote di cui ai commi 1 degli artt. 6 e 7, è attribuita una quota annuale riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione  con  lo Stato  italiano,  promuovono  per  i  propri  cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.C.M., per le domande presentate a favore di cittadini stranieri che rientrano in tale previsione sono previste quote in via preferenziale.

Al riguardo, si fa rinvio a successive indicazioni operative non appena in possesso dei dati relativi ai Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese. Apposita indicazione sugli Stati sarà riportata sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.intemo.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

2.4. Quote per lavoro subordinato (anche stagionale) in relazione ad accordi o intese di cooperazione (art. 6, comma 3 e art. 7, commi 3, 4 e 5)

Ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

L’elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Si fa, pertanto, rinvio a successive indicazioni operative non appena disponibili circa i Paesi che hanno sottoscritto tali accordi.

2.5. Quote per lavoro subordinato ed autonomo per lavoratori di origine italiana, apolidi e rifugiati (anche stagionale) (art. 6, comma 4, lett. a) e b) e art. 7, comma 2, lett. e)

Nell’ambito delle quote massime, sono consentiti ulteriori ingressi in Italia, in particolare:

– lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei medesimi settori di cui al comma 1 dell’art. 6, e di lavoro autonomo;

– apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, per motivi di lavoro subordinato e autonomo nei medesimi settori di cui al comma 1 dell’art. 6, e di lavoro stagionale di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 7.

2.5.1. Quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, comma 4, lett. c)

Il D.P.C.M. ha introdotto la possibilità di presentare domande di ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell’assistenza familiare e socio­ sanitaria a prescindere dai paesi di origine.

2.6. Conversione di permessi di soggiorno (art. 6, commi 5 e 6)

I commi 5 e 6 dell’art. 6, autorizzano, nell’ambito delle quote massime indicate dal comma 1 del medesimo articolo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q disponibile sull’home page del portale ALI del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it e sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it, da allegare alla domanda utilizzando il campo “proposta di contratto di soggiorno” della sezione “upload allegati” del modulo di domanda. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all’art. 30-bis del D.P.R. n.394/1999, con emanazione del parere di competenza.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB), si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, che prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno  per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10, art. 24 T.U.I.) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare, secondo la prassi in uso, la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.

Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Infine, ai fini della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/ o formazione professionale – ipotesi non più soggetta al click day – e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato dell’UE, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 81/2015 e ss.mm. alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo agli artt. 2 e 52. In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

2.7. Ingressi in Italia per motivi di lavoro autonomo (art. 6, comma 7)

Nell’ambito della quota di cui all’art. 6, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è consentito l’ingresso per lavoro autonomo ai cittadini stranieri residenti all’estero appartenenti alle seguenti specifiche categorie:

a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge n. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Per quanto concerne l’ingresso per le start-up innovative si allegano (all. 2) le linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura (all. 3).

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nulla osta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida, ed esibire allo Sportello Unico per l’Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Rimane invariata l’esibizione dell’ulteriore documentazione prevista.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).

  1. – ISTRUTTORIA INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE (art. 7)

Nell’ambito del numero di ingressi complessivi per lavoro stagionale previsto dall’art. 7, per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia fino a concorrenza delle quote disponibili, per motivi di lavoro subordinato stagionale:

– lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 7, comma 2 lett. a), il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.intemo.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it);

– lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari (art. 7, comma 2 lett. b), il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.intemo.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it);

– apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, (art. 7, comma 2 lett. c));

– lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, di cui all’art. 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M., e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 24 T.U.I., comma 11 e art. 7, comma 3 del D.P.C.M.). Al riguardo, si richiamano le disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 16.12.2016, relative all’indicazione della collocazione temporale che sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente;

– per il settore agricolo (art. 7, comma 4, del D.P.C.M.), lavoratori le cui domande di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell’agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);

– per il settore turistico, (art. 7, comma 5, del D.P.C.M.), lavoratori le cui domande di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo: ASSITAI – Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO = Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative.

Le quote di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di cui all’art. 7, commi 4 e 5 del D.P.C.M., che perverranno dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori per conto ed in nome dei datori di lavoro, identificabili sul sistema SPI 2.0 mediante un apposito filtro di ricerca e considerate in ordine cronologico, saranno assegnate prioritariamente alle Organizzazioni stesse, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta.

Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi.

Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all’inoltro delle istanze, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al successivo monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

Si segnala che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24, comma 9, del T.U.I., i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.

Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio-assenso per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro.

Si richiama, infine, l’attenzione sull’art. 24-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/ 2023, che prevede l’applicabilità della procedura semplificata – analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, comma 1- ter del d.lgs. n. 286/1998 – anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Infine, le istanze presentate dai datori di lavoro del settore agricolo, a valere sul D.P.C.M. 29.12.2022, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9, e sul D.P.C.M. integrativo 19.07.2023 non risultati assegnatari della manodopera per assenza di quota, saranno valutate in ordine cronologico, con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, rientranti nell’ambito della quota prevista per lavoro stagionale agricolo, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.

  1. – INGRESSI LEGALI AL DI FUORI DELLE QUOTE (art. 4)

Ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, del d.lgs n. 286/1998, introdotto dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, è previsto l’ingresso per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, al di fuori delle quote del decreto flussi, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

Al riguardo, si fa rinvio a successive indicazioni operative circa i Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese.

Con riferimento agli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero ex art. 23 I.V.I., l’art 3 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, ha posto al di fuori delle quote tali ingressi e demandato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l’adozione di apposite Linee Guida (cfr. link https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/adottate-le-linee-guida­ sui-programmi-di-formazione-professionale-e-civico) con le quali sono fissate le modalità di predisposizione di programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione.

Tali ingressi seguiranno le procedure previste dall’art. 22 T.U.I., con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro. Tali lavoratori formati all’estero, ai sensi del comma 3 del citato art. 23, sono infatti preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22.

Anche per tali ingressi è, altresì, ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione (v. circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518).

Inoltre, in via transitoria per gli anni 2023 e 2024, si consente alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria, di concordare con gli organismi formativi e con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero con enti ed associazioni iscritti al Registro ex art. 52 del DPR 394/1999 programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del T.U.I..

Potranno essere applicate, per tali ipotesi, procedure semplificate di ingresso previste dall’articolo 27, commi 1-ter e 1-quater del TUI.

Le istanze per l’ingresso di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, , potranno essere presentate dai datori di lavoro – compilando il modulo LFE – al di fuori delle quote del decreto flussi e non sono quindi soggette al click day.

All’invio del modulo stesso l’applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione. In caso di esito negativo il sistema non consentirà l’invio dell’istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. L’istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.

Infine, la conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (modelli VA e Z), a seguito della novella normativa introdotta dapprima dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, e poi dall’art. 24, comma 5 del decreto legge n. 75/2023, convertito dalla legge n. 112/2023, non è più soggetta alla disponibilità di quote nell’ambito del decreto flussi e quindi al click day; le condizioni per la conversione sono dettate dallo stesso art. 6, comma 1, secondo periodo del T.U.I. così come modificato dall’art. 24, comma 5 del decreto legge n. 75/2023, convertito dalla legge n. 112/2023.

  1. – GESTIONE DELLA PROCEDURA

È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’art. 6, comma 1 e all’art. 7, comma 1 del D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore di assistenza familiare.

Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego, come espressamente indicato a pag. 24 di questa circolare (cui si rimanda per maggiori dettagli) ed acquisita l’asseverazione dei professionisti incaricati, di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 o l’attestazione delle Organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa del 3 agosto 2022 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I..

Nell’ipotesi di istanze presentate da tali Organizzazioni firmatarie del citato Protocollo del 3 agosto 2022 (elenco visibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/flussi-aperta-ladesione-al­ protocollo-la-semplificazione-delle-procedure), si richiama l’attenzione sull’applicabilità della procedura semplificata di cui all’art. 27, comma 1-ter T.U.I., che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto dì soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Per i settori sopra indicati, relativi al lavoro subordinato, stagionale e non, è altresì ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518.

Per l’anno 2023 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M., saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.C.M., decorrenti dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all’art. 5.

  1. – ANNO 2023 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Per l’anno 2023, per gli ingressi in Italia per lavoro a partire dalle ore 9:00 del 30 ottobre 2023 e fino al 26 novembre 2023 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:

– per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale, dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023 (sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U., art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.C.M.);

– per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023 (sessantaduesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U. art. 8, comma 1, lett. b) del D.P.C.M.);

– per gli ingressi di cui all’art. 7, dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023 (settantesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U. art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.C.M.).

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

Si rammenta che per l’inoltro telematico delle istanze sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.

Eseguito l’accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili sul manuale pubblicato sull’home page dell’applicativo.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB. Nel corso del periodo di precompilazione verrà dato avviso sul portale ALI della disponibilità della funzionalità della clonazione per la presentazione delle sole istanze per lavoro subordinato stagionale.

Con riferimento a tutti i modelli di istanza del decreto in argomento, si fa presente che, qualora al momento della compilazione dell’istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, salvo la necessaria esibizione dei documenti in originale al momento della firma del contratto.

Riguardo alla gestione delle quote, è utile precisare che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

Ai sensi dell’art 22, commi 5 e 5.01 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:

– all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;

– ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..

Al ricorrere delle ipotesi suddette il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà:

– all’acquisizione, entro 20 giorni, del  parere  positivo  espresso sull’istanza;

– ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I..

Al ricorrere delle ipotesi suddette il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Si rammenta, infatti, che, trascorsi i termini di presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

Si precisa che ai sensi della versione aggiornata dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali. Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare che dovrà essere comunicato all’INPS. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I., in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell’articolo 24-bis del T.U.I..

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I..

Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

I modelli da utilizzare per l’invio delle sole domande soggette ai click day fissati all’art. 8 del D.P.C.M. per l’anno 2023 sono i seguenti:

– C-Stag – Richiesta di nulla osta/ comunicazione al lavoro subordinato stagionale;

– B2020 – Nulla osta/ comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;

– A-bis – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;

– B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;

– VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

– LS – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– LSl – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.

  1. – VERIFICHE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO (art. 9, comma 4)

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del D.P.C.M., in ordine alla necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero – prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ANPAL (reperibile al seguente link https://www.anpal.gov.it/­/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-per- 1-impieg:o), l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, come previsto dall’art. 22 – comma 2 del T.U.I., al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.

A tal fine, il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione che per pronto utilizzo si allega (all. 4), quale dichiarazione sostitutiva dell1atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Con la predetta autocertificazione il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M., può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;

b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;

c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 30-quinquies del D.P.R. n. 394/1999, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali, di cui all’articolo 24 T.U.I., nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione alla presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.