MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 1695 del 29 febbraio 2024

D.P.C.M. 27 settembre 2023, recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 ” – D.P.C.M. 19 gennaio 2024 recante “Differimento dei termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024”

Si fa seguito alla circolare congiunta prot. 5969 del 27 ottobre 2023, recante le specifiche operative in ordine all’inoltro delle istanze di ingresso per lavoro di cui al D.P.C.M. in oggetto ed in vista del click-day relativo all’anno 2024, si richiama preliminarmente il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio u.s., con il quale è stato disposto il differimento delle specifiche date dedicate ai “click days” e, in particolare, fissando le nuove date rispettivamente al 18, 21 e 25 marzo 2024.

Il D.P.C.M. 27 settembre 2023 ha previsto, all’art. 5, in 151.000 le quote di ingresso legale per motivi di lavoro in Italia per l’anno 2024, ripartiti come segue:

– n. 61.250 quote per lavoro subordinato, non stagionale art. 6, comma 1, lett. b) D.P.C.M. 27 settembre 2023;

– n. 700 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. b) D.P.C.M. 27 settembre 2023);

– n. 89.050 per lavoro subordinato stagionale (art. 7, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 27 settembre 2023.

In ordine all’inoltro delle richieste di nullaosta al lavoro per i flussi 2024, si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, e, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Si conferma che ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

L’elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Si rammenta che in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale, e le relative quote saranno riservate per i settori di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 27 settembre 2023.

Inoltre si evidenzia che il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

In ordine all’istruttoria per ingressi per lavoro stagionale, si rammenta che tra le Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore turistico riservatarie di quote (cfr. pagg. 14 e 15 della circolare prot. 5969 del 27 ottobre 2023), è ricompresa la CONFARTIGIANATO IMPRESE, come già indicato con la circolare congiunta prot. 0006738 del 29 novembre 2023.

Quanto alla ripartizione delle quote a livello territoriale, anche per l’anno 2024 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M. citato, saranno suddivise con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base del fabbisogno segnalato a livello territoriale, previa consultazione delle parti sociali e, tenuto conto delle domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture.

Si rammenta, inoltre, che trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day fissati dal D.P.C.M. 19 gennaio 2024, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all’art. 5

ANNO 2024 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm , la sezione di precompilazione dei moduli di domanda (denominata“Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”) , fruibile nelle giornate ed orari sotto riportati:

– dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Si rammenta che per accedere al suddetto Portale è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.

Le istanze potranno essere inviate, accedendo allo stesso indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da (art. 1 D.P.C.M. 19 gennaio 2024):

– per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale, dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024;

– per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024;

– per gli ingressi di cui all’art. 7, dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024;

Si precisa che nelle giornate di click day, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all’Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le sole tipologie di domande oggetto di click day. Per gli altri modelli di domanda non rientranti nel click day, la relativa sezione di precompilazione sarà di nuovo disponibile dalla giornata successiva secondo le date ed orari sopra riportati.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

Eseguito l’accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili accedendo dalla voce “MANUALE” riportata in calce alla pagina della home page dell’applicativo o nell’Area Riservata. Da tale voce risulta altresì scaricabile una nota tecnica che fornisce puntuali informazioni operative per la precompilazione ed il click day.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

Si fa presente che, nell’ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, ai sensi degli articoli 22 e 24 del TUI e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione. A tale fine, si precisa che:

a) la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 22, co. 2 del T.U.I), è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un’istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM 27.09.2023.

Il datore di lavoro potrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione;

b) il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all’istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all’anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

Si ricorda che l’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 24 bis sopra richiamato (v. elenco sito istituzionale MLPS link:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/pagine/semplificazione-procedure-con-le-organizzazioni-datoriali).

Tali organizzazioni datoriali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la relativa documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti con riferimento all’ingresso di lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus si precisa quanto segue.

Come già indicato in circolare interministeriale del 27.10.2023, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata solo in favore di cittadini, in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia, provenienti dai Paesi compresi nell’elenco di cui all’art. 6, comma 3, lett. a). Solo ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell’Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) (previsti dal d.lgs. n. 286 del 2005 e succ. mod., in attuazione della direttiva 2003/59 e 2018/645, ora 2022/2561 – testo di codificazione – e DM MIT 30 luglio 2021). Nel richiamare i chiarimenti contenuti nella circolare del 6 novembre scorso del Ministero delle Infrastrutture (MIT) (v. link https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3503/Carta-di-Qualificazione-del-Conducente-CQC-come-conseguirla-o-rinnovarla-una-volta-in-Italia), si fa presente che è possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita, ai fini di quel che qui rileva, in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.

Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.

Si precisa, inoltre, che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB. E’ disponibile la funzionalità della clonazione per la presentazione delle sole istanze per lavoro subordinato stagionale, ad uso di tutti gli utenti, sia privati che profilati come “Patronato /associazione”.

Con riferimento a tutti i modelli di istanza di nullaosta in argomento, si fa presente che, qualora al momento della compilazione non fossero disponibili i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, che trasmetterà in via automatica tramite l’applicativo informatico (SPI 2.0), le comunicazioni al richiedente/datore di lavoro all’indirizzo da questi inserito nella sezione della domanda dedicata al recapito pec/mail . Tale recapito deve intendersi, ai fini dell’istruttoria, quale domicilio eletto dal richiedente, ai sensi dell’art. 47 del codice civile per le notifiche di tutti gli atti del procedimento da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il richiedente, ricevuta la comunicazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione, può riscontrare la suddetta comunicazione, inserendo direttamente nella propria pagina riservata del Portale Servizi ALI, le integrazioni documentali richieste (dalla Prefettura o dall’I.T.L.) o le eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Per il caricamento dei documenti sono previste nell’Area Riservata apposite “icone di caricamento” differenziate, secondo quanto riportato nella apposita LEGENDA, in base alla tipologia di documentazione da trasmettere.

La documentazione inserita nell’Area Riservata del Portale Servizi ALI sarà trasferita telematicamente dal predetto Portale al competente Sportello che provvederà ad esaminarla. Non occorre consegnare altra copia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione nè inviarla via mail/pec.

Riguardo alla gestione delle quote, è utile precisare che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro il cui impegno definitivo sarà effettuato dall’Ispettorato territoriale del lavoro al momento del rilascio del relativo parere) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 22, commi 5 e 5.01, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:

– all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;

– ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..

Al ricorrere delle suddette ipotesi il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà:

– all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;

– ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I..

Decorso il termine previsto il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare. Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le assunzioni del settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà, invece, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini dell’impegno definitivo della relativa quota e rilascio del nulla osta.

Fatto salvo quanto precisato con riferimento alle istanze già presentate a valere sui flussi anno 2023 di cui al D.P.C.M. 27.09.2023, si richiamano le disposizioni emanate con la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 sulle verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, già rimesse agli Ispettorati del lavoro demandate, ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I., in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti agli albi rispettivamente dei consulenti del lavoro, degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023 (ndr nota 2066/2023) ), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell’articolo 24-bis del T.U.I..

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I..

Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

I modelli da utilizzare per l’invio delle sole domande soggette ai click day per l’anno 2024 sono i seguenti:

– C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;

– B2020 – Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;

– A-bis – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;

– B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;

– VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

– LS – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– LS1 – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, fermi restando i requisiti già indicati con circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, si consente la richiesta anche al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno scaduto da non più di sessanta giorni (in considerazione della proroga dei termini di presentazione delle relative istanze intervenuta con il D.P.C.M. 19 gennaio 2024).

Per quanto attiene alle verifiche presso il Centro per l’Impiego si fa rinvio alla circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 ed a quanto precisato con riferimento alle istanze già presentate a valere sui flussi anno 2023 di cui al D.P.C.M. 27.09.2023.

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione alla presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.