PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 27 settembre 2023
Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025
Capo I
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «testo unico»: il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
b) «decreto-legge n. 20 del 2023»: il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
c) «quote»: le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del testo unico.
Art. 2
Criteri comuni
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri:
a) progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
b) estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;
c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;
d) incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;
e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;
f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
Art. 3
Criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote
1. La determinazione delle quote per il triennio 2023-25 per le causali di ingresso stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 avviene, oltre che secondo le disposizioni dell’art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia;
b) assegnazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, dei lavoratori agricoli richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti – nei limiti delle quote assegnate al settore agricolo dagli ulteriori decreti sui flussi di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 20 del 2023 – ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
c) riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Art. 4
Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote
1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025, oltre che secondo le disposizioni dell’art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire nel triennio 2023-25 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
b) previsione, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 20 del 2023, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
c) potenziamento, ai sensi dell’art. 23, commi 1, 2-bis e 4-ter, del testo unico, come modificati dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;
d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
Capo II
QUOTE DI INGRESSO
Art. 5
Ingressi complessivi nell’ambito delle quote
1. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:
a) 136.000 unità per l’anno 2023;
b) 151.000 unità per l’anno 2024;
c) 165.000 unità per l’anno 2025.
Art. 6
Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo
1. Sono ammessi in Italia, nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
2. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia, entro le seguenti quote:
a) 2.000 unità per l’anno 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
b) 2.500 unità per l’anno 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
c) 3.000 unità per l’anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
3. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, e tenuto conto degli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-25, sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei seguenti Paesi:
a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;
b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.
4. È inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito delle quote indicate al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, e di lavoro autonomo, di:
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote:
100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unità nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:
200 unità nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unità nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unità nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria: 9.500 unità nel 2023, 9.500 unità nel 2024 e 9.500 unità nel 2025.
5. Nell’ambito delle quote previste al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le seguenti quote: 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025;
b) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unità nel 2023, 100 unità nel 2024 e 100 unità nel 2025.
6. È inoltre autorizzata, nell’ambito delle quote indicate al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.
7. È consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Art. 7
Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale
1. Nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all’art. 6, comma 3, lettera a), residenti all’estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unità per l’anno 2023;
b) 89.050 unità per l’anno 2024;
c) 93.550 unità per l’anno 2025.
2. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, lettera a), b), e c), per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale:
a) lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 unità nel 2025;
b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 3.500 unità nel 2025;
c) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.
3. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, è riservata una quota di 2.000 unità all’anno per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’art. 6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1 è inoltre riservata prioritariamente, per il settore agricolo, una quota di 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell’agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell’Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane). Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
5. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, è inoltre riservata prioritariamente, per il settore turistico, una quota di 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI INGRESSO
Art. 8
Termini per la presentazione delle domande
1. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 decorrono per l’anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all’art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
2. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 9
Disposizioni attuative
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all’art. 8, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all’art. 5.
3. Ulteriori disposizioni attuative relative all’applicazione del presente decreto sono definite, in un’ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri.
4. Con la predetta circolare congiunta è, altresì, indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del testo unico per l’immigrazione.
5. Ai fini dell’attuazione del comma 4, per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:
a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l’impiego.
6. I requisiti di cui al comma 5, lettere a), b), e c), sono autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.