MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 29 dicembre 2022
Istituzione di un Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’articolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U. 5 gennaio 2023, n. 4)
Art. 1
Istituzione e composizione dell’Osservatorio permanente
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è istituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia, l’«Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza».
2. L’Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:
a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
d) un membro designato dalla Banca d’Italia;
e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
f) un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
g) un membro designato da confartigianato-imprese;
h) un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
3. I capi dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato generale, i capi dei Dipartimenti del Ministero e il direttore dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR partecipano, direttamente o attraverso loro delegati, ai lavori dell’Osservatorio.
4. I componenti dell’Osservatorio permanente di cui al comma 2 durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio.
5. I componenti dell’Osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) partecipano personalmente ai lavori e non possono farsi rappresentare.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro della giustizia, ricevute le indicazioni di cui al comma 2, provvede, con decreto, alla formazione dell’Osservatorio.
Art. 2
Funzioni dell’Osservatorio permanente
1. L’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali. Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osservatorio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi monitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno il presidente dell’Osservatorio riceve i dati relativi alla composizione negoziata della crisi di impresa di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi di impresa e alle segnalazioni ed ai piani di rateizzazione di cui agli articoli 25-novies e 25-undecies del codice nonchè i quadri informativi relativi agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi previsti dal medesimo Codice. I dati e le informazioni di cui al primo periodo sono forniti, per quanto di rispettiva competenza, dal Tavolo tecnico istituito con la convenzione sottoscritta tra il Ministero e Unioncamere il 21 e 22 giugno 2022, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati.
3. L’Osservatorio elabora i dati di cui al comma 2 e redige, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull’efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente. La relazione di cui al primo periodo, che tiene conto della situazione economica generale, contiene una comparazione dei dati relativi all’ultimo quinquennio, laddove disponibili. Nei casi in cui emergano situazioni di particolare difficoltà nella celere gestione delle procedure da parte di singoli uffici giudiziari, la relazione specifica: la composizione dell’ufficio al quale sono assegnate le procedure concorsuali e le misure protettive e cautelari della composizione negoziata, il carico dei ruoli dei magistrati che lo compongono e le materie tabellarmente affidate al medesimo ufficio al fine di collegare l’impatto della specializzazione dei magistrati e dell’organizzazione dell’ufficio all’efficiente gestione di tali procedure. Il monitoraggio di cui al terzo periodo è inviato al Consiglio superiore della magistratura per le eventuali valutazioni di competenza.
4. Ai fini della redazione della relazione prevista dal comma 3, l’Osservatorio può altresì:
a) acquisire dati, contributi, relazioni e materiali di esperti nella materia della crisi d’impresa o in materie connesse e affini;
b) raccogliere proposte ed indicazioni da soggetti esterni sottoponendo, a tal fine, all’Ufficio di Gabinetto l’esigenza di procedere a specifiche audizioni.
5. Ai fini dell’attività prevista dall’art. 355, comma 1, del Codice della crisi d’impresa, i dati elaborati e le relazioni redatte ai sensi del comma 3 sono trasmessi al Ministro della giustizia, per la prima volta, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla predetta data.
Art. 3
Funzionamento dell’Osservatorio permanente
1. Per l’espletamento delle sue funzioni l’Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia
2. Ai componenti dell’Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 4
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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