MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 20 luglio 2017, n. 3203

Modifiche alla circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554, recante modalità e termini di presentazione delle domande di accesso, procedure di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti”, istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni

1. Premessa

La legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, ha introdotto l’articolo 60-bis recante “Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti” (di seguito, il Fondo).

La legge 96/2017 ha modificato il comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 stabilendo che per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo i procedimenti penali a carico delle imprese debitrici imputate devono risultare in corso alla data di “presentazione delle domande di accesso”.

La presente circolare adegua la circolare n. 127554 del 22 dicembre 2016 a quanto disposto dalla legge n. 96/2017; fornisce altresì chiarimenti e precisazioni – per le imprese non tenute a depositare il bilancio – in merito alla documentazione da produrre e alle modalità di valutazione delle domande.

2. Modifiche alla circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554

La circolare del Direttore Generale degli incentivi alle imprese del 22 dicembre 2016, n. 127554 è modificata come segue:

1. la lettera n) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«n) “PMI beneficiarie”: micro, piccole e medie imprese come definite nell’allegato l del Regolamento di esenzione, che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici di cui alla lettera o), in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo»;

2. la lettera o) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«o) imprese debitrici: le imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nel quale la PMI beneficiaria risulta parte offesa, di uno o più dei seguenti delitti:

1) estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;

2) truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;

3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;

4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile;»

3. il paragrafo 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2 Nella valutazione della domanda, il Ministero procede:

a) alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dalla PMI beneficiaria tramite la procedura informatica;

b) al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle PMI beneficiarie di cui all’articolo 3 del decreto;

c) all’accertamento della correttezza e della conformità delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto presso gli uffici giudiziari competenti, e di quella inerente all’eventuale conseguimento, ai fini dell’accesso alla riserva di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto, del rating di legalità;

d) alla valutazione della capacità della PMI beneficiaria di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati desumibili dai bilanci ovvero dalle dichiarazioni dei redditi e dei dati relativi agli impegni in essere. Relativamente alle sole imprese non costituite in forma di società di capitali, le capacità di rimborso di cui alla lettera b) dell’articolo 6, comma 7 del decreto, possono essere integrate con i dati di reddito dei soci della PMI beneficiaria desunti dall’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

e) alla determinazione dell’ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari della PMI beneficiaria;

f) al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo il disposto contenuto nell’articolo 5 del decreto e nella normativa comunitaria in esso richiamata;

g) alle altre verifiche che si rendano necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.»