MINISTERO DIFESA – Decreto ministeriale 29 maggio 2020
Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l’anno 2020
Art. 1
1. Per l’anno 2020 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:
a) per l’Esercito italiano, quattro ufficiali per periodi di novantacinque giorni ovvero otto ufficiali per periodi di quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a un ufficiale in ragione d’anno;
b) per la Marina militare, trentasei ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d’anno.
Art. 2
1. Con successivi provvedimenti saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.
Art. 3
1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all’art. 1, complessivamente pari a euro 213.675 si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 53.675 per l’Esercito italiano ed euro 160.000 per la Marina militare).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DIFESA - Decreto ministeriale 23 marzo 2021 - Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2021
- MINISTERO DIFESA - Decreto ministeriale del 7 marzo 2023 - Richiami per aggiornamento ed addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2023
- MINISTERO della DIFESA - Decreto ministeriale del 22 novembre 2023 - Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la cui…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2020, n. C-463/19 - Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 25 febbraio 2021, n. C-129/20 - L’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3118 depositata il 2 febbraio 2023 - La eventuale violazione del diritto di difesa non comporta, per il principio di effettività, che una decisione adottata in spregio dei diritti della difesa venga annullata in ogni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…