MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 07 dicembre 2018
Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale
Art. 1
Nodo di Smistamento degli Ordini
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato opera il sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).
2. Il Nodo di Smistamento degli Ordini gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.
3. Ferme restando le responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi, i medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari.
Art. 2
Regole tecniche e linee guida
1. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione nonché le linee guida concernenti la gestione dei documenti di cui all’art. 1 sono rese disponibili mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne cura eventuali aggiornamenti, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale.
Art. 3
Decorrenza
1. L’emissione dei documenti di cui all’art. 1 è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.
2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1º ottobre 2019.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all’art. 2.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3.
Art. 4
Anticipo decorrenza
1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema di cui all’art. 1 e fino alla data prevista all’art. 3, i soggetti di cui all’art. 1 possono avvalersi del Nodo di Smistamento degli Ordini per la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi secondo le modalità del presente decreto in sostituzione della vigente modalità di gestione degli ordini.
2. Per la finalità di cui al comma 1 e sino alla data di cui all’art. 3, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti stipulano specifici accordi con i fornitori, recanti la data della relativa decorrenza, e ne danno evidenza con le modalità indicate nelle regole tecniche di cui all’art. 2.
3. Per gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti e i fornitori di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall’art. 3 a partire dalla data di decorrenza indicata negli specifici accordi di cui al medesimo comma 2.
Art. 5
Utilizzo sperimentale del sistema
1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema e fino alla data indicata all’art. 3, il Nodo di Smistamento degli Ordini è reso disponibile ai soggetti di cui all’art. 1 che, volontariamente, intendano avvalersene a carattere sperimentale per la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi dandone evidenza con le modalità indicate nelle regole tecniche di cui all’art. 2.
2. I documenti emessi in attuazione del comma 1 non determinano effetti giuridici tra le parti.
Art. 6
Monitoraggio
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura il monitoraggio di quanto previsto dal presente decreto.
2. L’attuazione del presente decreto costituisce adempimento ai fini dell’accesso alla quota premiale di cui all’art. 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009.
3. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano relazionano periodicamente al tavolo tecnico di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
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