MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 27 agosto 2020
Riconoscimento dell’indennità prevista per i lavoratori sportivi per il mese di giugno 2020
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per il mese di giugno 2020. Sono, altresì, definiti i criteri di gestione delle risorse a tale fine stanziate, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di giugno 2020.
Art. 2
(Indennità)
1. L’indennità di euro 600, per il mese di giugno 2020, è riconosciuta, nel limite massimo di 90 milioni di euro, in relazione ai rapporti di collaborazione continuativa, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfino i seguenti requisiti:
a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
b) gli altri organismi sportivi di cui al presente comma devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI e dal CIP.
2. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai fini del comma 2, si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 3
(Erogazione automatica)
1. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
(Modalità di presentazione delle nuove domande)
1. Al di fuori dei casi di cui all’ articolo 3, gli aventi diritto possono, ai sensi dell’articolo 6, chiedere l’erogazione dell’indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando a quest’ultima la relativa domanda attraverso la piattaforma informatica prevista dall’articolo 5, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020.
2. La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
c) codice IBAN dell’avente diritto o del genitore per i collaboratori minorenni;
d) assenso al trattamento dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l’apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del presente decreto;
e) dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, relativa alla preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto in merito alla riduzione, cessazione o sospensione del lavoro come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese giugno 2020, nonché di non essere già percettore del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
3. Sono allegati alla domanda i seguenti documenti:
a) copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
b) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, ovvero attestazione dell’organismo sportivo committente da cui risultino gli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) e e);
c) solo nel caso di assenza dei documenti di cui alla lettera b) del presente comma, prova dell’avvenuto pagamento nel mese di febbraio 2020.
Art. 5
(Piattaforma informatica)
1. Sport e Salute s.p.a., al fine adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, rende operativa con oneri a valere sulle risorse di bilancio disponibili, una piattaforma informatica per fornire agli interessati informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari.
2. La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti di cui all’articolo 4 del presente decreto.
3. Ai fini della realizzazione della piattaforma informatica, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché l’elenco degli altri organismi sportivi comunque riconosciuti, a fini sportivi, dal CONI e dal CIP.
4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge, anche dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di indirizzo e vigilanza.
Art. 6
(Istruttoria, controllo e monitoraggio nuove domande)
1. Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande attraverso la procedura di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, assicurato dal rilascio attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del presente decreto, di una notifica di avvenuta ricezione della stessa.
2. Sport e Salute s.p.a. verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fomite.
3. Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, Sport e Salute s.p.a. utilizza le proprie strutture territoriali e richiede, previa intesa, elementi di riscontro all’Agenzia dell’entrate e agli enti previdenziali anche con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto. La Società, ove necessario, può inoltre avvalersi, ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Sport e Salute s.p.a. effettua verifiche e controlli a campione, anche in loco, presso gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
5. Sport e Salute s.p.a. può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all’indennità.
6. Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento. L’efficacia dell’approvazione ai fini del riconoscimento del beneficio è subordinata a quanto previsto dal comma 8.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti ai sensi del precedente comma 5, Sport e Salute s.p.a. eroga l’indennità direttamente all’avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda, ai sensi del comma 8.
8. Le indennità di cui all’articolo 4 sono erogate da Sport e Salute s.p.a. sino a concorrenza dell’importo residuo rispetto al limite di spesa di cui all’articolo 2, che riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa all’articolo 2, e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 7
(Gestione delle risorse)
1. Agli oneri di cui all’articolo 1 del presente decreto si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eventuali risorse residue sono utilizzate per elevare l’importo dell’indennità riconosciuta per il mese di giugno 2020, sino ad un importo massimo complessivo di 1.000 euro pro-capite, con riferimento ai soli richiedenti che nell’anno 2019 abbiano percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro annui. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del riconoscimento dell’eventuale integrazione e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, provvede Sport e Salute s.p.a. nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
Art. 8
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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