MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 12 giugno 2018

Procedure operative relative alle attività delle Commissioni Locali per i Raccomandatari Marittimi e tenuta dei relativi registri a seguito di accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 1

Finalità e campo d’applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure operative che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all’art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, devono adottare con riferimento alle attività relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta dei relativi elenchi.

Art. 2

Procedure operative

1. Presso le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all’art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, è istituita un’unica Commissione locale per raccomandatari marittimi ed un unico elenco di raccomandatari marittimi.

2. L’operatività dei raccomandatari marittimi iscritti nelle nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 è estesa alla nuova Circoscrizione territoriale di competenza delle stesse.

3. Qualora a seguito del processo di accorpamento di cui al comma 1 sono presenti più enti camerali, nell’ambito territoriale della medesima Direzione marittima, le Commissioni locali operano con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza degli stessi.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente decreto, provvedono a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’adozione del decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell’art. 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135 della Commissione locale che opererà con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale del nuovo ente camerale.

2. Nelle more dell’adozione dei decreti interministeriali di cui al comma 1 restano in vigore fino alla loro naturale scadenza i precedenti provvedimenti adottati.