MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Delibera 10 giugno 2021, n. 4
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2020
Delibera:
Titolo I
Disposizioni comuni
1. Il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’annualità 2020, alle finalità indicate nella direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020 applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.
2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti peri pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell’anno (da ora in avanti fatturato) relative ai soli pedaggi autostradali. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture ricevute nell’anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6. Qualora all’interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l’attività di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 – dall’art. 31 all’art. 39, si ha che:
1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;
2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, deve aver sostenuto costi per pedaggi autostradali, quantificati dall’insieme delle fatture relative ricevute alla data di cui al punto 11, di almeno euro 200.000,00.
3. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.
4. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 8.
Qualora una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 5, lettera b) o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d), e) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell’ulteriore riduzione, purché le cooperative, il consorzio, le società consortili o i raggruppamenti a cui le stesse afferiscono, forniscano i dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.
5. Le predette riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019 ovvero nel corso dell’anno 2020:
a) quali imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009;
d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2020, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2020, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 – dall’art. 31 all’art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.
7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:
Parte di provvedimento in formato grafico
8. L’ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7,calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.
9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2020, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.
10. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l’ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l’ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell’importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro la data di apertura della fase 1 cui al punto 27.
12. L’Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le regole proprie della contabilità pubblica.
Titolo II
Presentazione domande
13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all’indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti_
14. Le attività attraverso le quali l’utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell’applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».
15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:
fase 1 – prenotazione della domanda;
fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;
E’ possibile l’accesso alla fase 2 – inserimento della domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 27, lettera a), la fase 1 – prenotazione della domanda.
16. Nella fase 1 – prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi (d’ora in avanti anche: Service Provider).
17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.
18. Dall’apertura del termine di avvio della fase 1 – prenotazione della domanda, di cui al punto 27, lettera a), e fino all’apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 – firma ed invio della domanda di cui al punto 27, lettera b), il soggetto richiedente procede:
a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 6, lettera b), o un raggruppamento, di cui al punto 6, lettere c), d) o e), a caricare nell’applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente – direttamente o indirettamente – al richiedente stesso;
b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell’applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all’estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa considerando che sono ammessi comunque solo veicoli che circolano in Italia con licenza comunitaria;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell’«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell’«anagrafica del raggruppamento».
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.
19. Sui dati così acquisiti, l’applicativo informatico del portale dell’albo procede:
a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell’Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;
b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell’esistenza nell’ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell’anagrafica del raggruppamento;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell’esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera c), del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell’«anagrafica del raggruppamento»;
d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda, fermo restando che sono ammessi solo veicoli circolanti Italia con licenza comunitaria, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS accessibile tramite il CED della motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo.
20. Qualora, all’esito dell’elaborazione da parte del sistema informatico del portale dell’albo dei file di cui al punto 18, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19, lettera C), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all’Unione europea, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un’anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all’Unione europea non sia rinvenuto presso il registro EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica: in tal caso, il richiedente tramite le consuete «operazioni», ed in corrispondenza di ciascuna targa non ritrovata, deve caricarne il file .pdf della relativa carta di circolazione. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei file modificati e/o integrati e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell’albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 27 lettera b).
21. La fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali a seguito della conclusione della fase 1 – prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell’albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.
22. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale dell’albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 20, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l’istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovrà coerentemente correggere i dati inseriti nella domanda.
23. Lo scambio di file di cui ai punti 21 e 22 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all’atto dell’apposizione della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.
24. La fase 2 su descritta si conclude con l’apposizione della firma e l’invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attività:
a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad uopo delegata, sul documento informatico (file access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell’elenco pubblico previsto dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;
b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell’albo.
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente.
Dall’inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l’irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali in parola.
25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al regolamento UE 2016/679, l’entità istante autorizza il Comitato centrale, il CED (tramite la società che gestisce la piattaforma) e Autostrade per l’Italia S.p.a., nonché Telepass S.p.a., DKV Gmbh, Axxes SaS, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.
26. La presentazione della domanda richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell’albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo dell’ufficio postale.
La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest’ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.
27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:
a) fase 1 – prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 22 giugno 2021 e fino alle ore 14,00 del 28 giugno 2021;
b) fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 21 luglio 2021 e fino alle ore 14,00 del 6 agosto 2021, e dalle ore 9,00 del 23 agosto 2021 alle ore 14,00 del 2 settembre 2021.
28. Conclusa la fase 1 di prenotazione delle istanze di riduzione, cui alla lettera a) del punto 27, il Comitato, tramite la Società che gestisce la piattaforma per il CED, entro il 6 luglio provvede a trasmettere telematicamente ai service provider l’elenco denominato allegato P recante l’elenco di tutti i soggetti che hanno prenotato l’istanza di riduzione, specificando il codice cliente di cui sono titolari oltre all’indicazione di tutte le informazioni richieste dall’applicativo Pedaggi. I service provider provvedono a restituire al Comitato l’elenco denominato P-risposta corredato dell’abbinamento, per ciascun codice cliente, dei relativi codici supporto di rilevazione transiti contrattualmente associati. I service provider, al fine di consentire lo svolgimento della procedura per la riduzione dei pedaggi, devono restituire l’elenco P-risposta entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’invio dell’allegato P da parte del Comitato.
Conclusa la fase 2 cui alla lettera b) del punto 27, il Comitato, tramite la società che gestisce la piattaforma per il CED, entro cinque giorni lavorativi trasmette telematicamente ai service provider gli elenchi di cui agli allegati denominati A-F-L, generati da sistema, al fine della verifica dei dati ivi contenuti. All’esito delle verifiche effettuate, i service provider restituiscono telematicamente al Comitato gli elenchi D-D1-L-risposta ed Allegati R ed R-Bis. I service provider, al fine di consentire lo svolgimento della procedura per la riduzione dei pedaggi, devono restituire gli elenchi D-D1-L-risposta ed allegati R ed R-Bis entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall’invio degli allegati A-F-L da parte del Comitato.
29. L’adozione della presente delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta dell’8 aprile 2021.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 22 giugno 2021.
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