MINISTERO INTERNO – Circolare 14 gennaio 2019
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” – Profili applicativi
Si fa seguito alla circolare a firma del Sig. Capo di Gabinetto del 18 dicembre u.s. con la quale sono state illustrate le principali novità introdotte dal decreto legge in oggetto convertito in legge n. 132/2018, pubblicata nella G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018, che tra l’altro, reca importanti disposizioni in materia di riconoscimento della protezione internazionale, di accoglienza dei richiedenti asilo e di trattenimento dello straniero ai fini dell’accertamento dell’identità.
In considerazione dei risvolti applicativi che derivano dal nuovo quadro normativo, si intende richiamare l’attenzione delle SS.LL. sui singoli profili di interesse.
I) L’ACCOGLIENZA (artt. 1, 2, comma 2 quater e 12 del D. L. n. 113/2018)
Dal punto di vista dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, la nuova normativa riforma le disposizioni riguardanti il sistema SPRAR, rinominato Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (di seguito Siproimi), riservando l’inserimento nelle strutture di tale circuito, ai beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario le cui peculiarità sono state già illustrate con apposita circolare della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere che ad ogni buon fine si allega in copia.
A) Accoglienza nei centri di cui agli artt. 9 e 11 del D.lgs. 142/2015
Le nuove disposizioni non mutano il quadro dei destinatari dell’accoglienza nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del D.lgs. 142/2015, le cui tipologie di seguito vengono elencate al solo scopo ricognitivo, e la cui presenza dovrà essere attentamente monitorata dalle SS.LL. al fine di mantenere il costante aggiornamento anche di questa Direzione Centrale secondo le modalità successivamente illustrate:
a) i richiedenti asilo fino alla definizione della domanda di protezione internazionale;
b) i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso avverso la decisione di rigetto della protezione internazionale;
c) i richiedenti asilo che hanno già ottenuto la protezione umanitaria ai sensi della normativa previgente, ma che hanno impugnato la decisione di rigetto adottata dalla commissione territoriale, mantenendo in questo caso la qualifica di richiedenti asilo;
d) i richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino e sono in attesa dell’eventuale trasferimento nel Paese competente alla trattazione della domanda d’asilo;
e) i c.d. “dublinanti di ritorno” ovverossia gli immigrati giunti in Europa attraverso la frontiera italiana che hanno presentato domanda di asilo in altro paese europeo aderente al sistema europeo comune di asilo.
Con particolare riferimento a tale ultima categoria, se il dublinante aveva già presentato domanda di asilo in Italia, al momento del rientro, la Prefettura sede dell’aeroporto di arrivo, su indicazione dell’Unità Dublino Centrale, avrà cura di agevolarne il trasferimento presso la provincia ove era stata presentata la domanda. Nel caso in cui, invece, il dublinante non avesse già formalizzato la domanda in Italia prima di lasciare il nostro Paese, l’accoglienza deve essere disposta in uno dei centri della regione ove ha sede l’aeroporto internazionale di arrivo, secondo i criteri già concordati in sede di tavolo di coordinamento regionale. In tutti i casi occorrerà tener conto dell’esigenza di assicurare l’unità familiare in strutture idonee.
Saranno fatte salve diverse eventuali distribuzioni a livello nazionale disposte da questa Direzione Centrale, ove necessario.
Alle categorie sopra elencate si potranno aggiungere i richiedenti asilo che attualmente si trovano nel Siproimi e nei cui confronti, al termine del periodo transitorio previsto dal comma 6 dell’articolo 12 del decreto legge (NOTA 1), non è intervenuta una decisione sulla definizione dello status.
B) Accoglienza nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi).
Le modifiche normative riservano l’accesso al Siproimi e ai relativi progetti diretti ad offrire assistenza e servizi di inclusione sociale e favorire i percorsi di autonomia:
a) ai titolari di protezione internazionale riconosciuti ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008;
b) ai minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Il Siproimi, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza e di inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età;
c) agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno per casi speciali (per protezione sociale come le vittime di tratta, per violenza domestica, per grave sfruttamento lavorativo) ove non accedano ai percorsi specificamente dedicati (artt. 18, 18 bis, 22, c. 12 quater, del D. Lgs. n. 286/98);
d) a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, e a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per calamità nel Paese di origine o per atti di particolare valore civile (artt. 19, 20 bis e 42 bis del D. Lgs. n. 286/98).
Le SS. LL. vorranno quindi procedere ad effettuare una immediata ricognizione del numero dei titolari di protezione internazionale ancora accolti nelle strutture di prima accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D. Lgs. n. 142/2015 ed avviare le domande di inserimento nel Siproimi, attivando le consuete procedure (NOTA 2), informando questa Direzione Centrale.
Si precisa altresì che, atteso che allo stato attuale nelle strutture del Siproimi sono accolti anche i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato sulla base della precedente disciplina, la citata disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 6, del decreto legge, prevede che possano rimanere in accoglienza fino alla scadenza del progetto in cui sono stati inseriti e, qualora non sia intervenuta una decisione definitiva sulla domanda di asilo, potranno – su richiesta – proseguire l’accoglienza in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11 cit..
Al fine di definire i nuovi criteri e modalità per l’ammissione dei progetti presentati dagli enti locali al finanziamento sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, l’art. 1-sexies del decreto legge n. 416/89, conv. dalla legge n. 39/1990, modificato dall’art. 12, c. 1, lett. a-bis) del decreto legge, prevede l’emanazione di un nuovo decreto del Ministro dell’Interno, per la cui predisposizione sin dal prossimo mese di gennaio verranno avviati i relativi lavori.
Per effetto delle nuove disposizioni, il Siproimi non subirà alcun ridimensionamento, atteso che i posti disponibili potranno essere assegnati ai beneficiari di protezione, anche grazie all’accelerazione dell’esame delle domande di asilo ed allo smaltimento dell’arretrato, dovuto all’incremento di personale presso le Commissioni territoriali.
Potranno continuare a confluire nel Siproimi – utilizzando i posti attualmente disponibili (NOTA 3) nonché le nuove progettualità dedicate ai minori non accompagnati, che verranno finanziate a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo – i minori stranieri non accompagnati attualmente presenti:
a) presso le strutture temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell’art. 19 comma 3 bis del decreto legislativo n. 142/2015.
b) presso le strutture temporanee di prima accoglienza di alta specializzazione finanziati dai fondi FAMI e attivati dal Ministero dell’Interno;
c) presso le strutture dei Comuni che assicurano l’accoglienza ai sensi dell’art. 19 comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015;
Relativamente al punto a) le SS.LL. che hanno ancora attivi sul proprio territorio centri temporanei per minori non accompagnati, sono invitate ad effettuare le opportune segnalazioni al Servizio Centrale del Siproimi, per il trasferimento dei minori e la conseguente chiusura di tali strutture.
In merito al punto b), sarà cura di questo Dipartimento monitorare l’attività dei Centri FAMI affinché, nel rispetto della normativa che prevede la permanenza dei MSNA in tali centri per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 30 gg., i minori vengano segnalati al Servizio Centrale del Siproimi secondo modalità operative consolidate. Tale procedura consentirà il graduale trasferimento di tutti i minori ospitati in 19 dei 27 progetti attivi, la cui chiusura è prevista per il 27 marzo 2019. La suddetta procedura continuerà ad essere operativa per i restanti 8 progetti, la cui scadenza è prevista il 9 giugno 2020, fino ad esaurimento delle presenze.
Infine, per quanto attiene al punto c), i Comuni che si trovano nella necessità di assicurare un’idonea collocazione ai MSNA presenti sul proprio territorio, provvederanno a segnalare i nominativi al Servizio Centrale del Siproimi secondo le modalità da tempo in uso. In tal senso le SS.LL. vorranno richiamare l’attenzione dei Sindaci su tale possibilità, man mano che il sistema si adeguerà, anche dimensionalmente, alle esigenze di accoglienza dei minori non accompagnati.
I trasferimenti di cui alle predette ipotesi, dovranno necessariamente avvenire, previa comunicazione ai tutori, ove nominati, e alla competente AG minorile.
C) Titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il decreto legge ha introdotto una serie di disposizioni dirette a regolamentare la condizione giuridica di chi ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della previgente disciplina, con particolare riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno e all’accoglienza.
Chi è già titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in corso di validità, può continuare ad esercitare tutte le facoltà ad esso connesse e, in particolare, potrà chiedere la conversione del permesso per motivi di lavoro o di famiglia, ove ricorrano i relativi presupposti. In caso contrario, ove il permesso per motivi umanitari sia stato concesso a seguito della segnalazione della Commissione territoriale, l’interessato potrà chiedere di valutare la sussistenza di uno dei presupposti per il rilascio di un permesso per protezione speciale (ai sensi dell’art. 32, comma 3, D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25).
Per i procedimenti in corso, per i quali la Commissione territoriale ha chiesto sulla base delle norme previgenti, il rilascio del permesso per motivi umanitari lo straniero riceverà un permesso di soggiorno con la dicitura “casi speciali”, della durata di due anni convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Anche in questo caso, alla scadenza, in mancanza di conversione, lo straniero potrà richiedere al questore un permesso di soggiorno per esigenze umanitarie nei casi previsti (art. 1, c. 9, decreto legge).
Sotto il profilo dell’accoglienza, per i titolari di permesso per motivi umanitari presenti nei centri di prima accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D. Lgs. n. 142/2015, al momento della consegna materiale del permesso di soggiorno dovrà essere avviato il percorso di uscita dalle strutture, in continuità con quanto già previsto ed attuato dalle SS.LL. ai sensi della citata circolare del 5 maggio 2016, avendo in considerazione le eventuali particolari esigenze degli interessati.
In conclusione, al fine di poter disporre di un quadro esaustivo delle presenze degli aventi diritto all’accoglienza, così come delineata, si chiede di monitorare costantemente lo status giuridico delle persone in accoglienza anche al fine di avere contezza del numero degli aventi diritto all’accoglienza e, di conseguenza, dell’andamento della spesa pubblica. A tal fine si chiede di trasmettere (mail nucleocrisi.sbarchi@interno.it) – a partire dal 15 gennaio e, successivamente, al primo giorno di ogni mese – i dati relativi alle presenze registrate alla fine del mese precedente, secondo l’allegato prospetto.
II) UNITA’ DUBLINO
In merito a quanto disposto dall’art 11 del decreto legge, relativo alla istituzione sino a tre nuove sezioni dell’Unità Dublino, è stato avviato un progetto sperimentale in provincia di Gorizia per la trattazione in sede periferica dei casi rientranti nel “regolamento Dublino” che potrà trovare completamento con l’istituzione, con apposito decreto del Ministro, della prima articolazione periferica.
III) TRATTENIMENTO
Nell’ambito delle disposizioni concernenti la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo (art. 3 del decreto legge) si iscrivono le previsioni dirette alla possibilità di trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di cui all’art. 10 ter del TU immigrazione, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 30 giorni, previa convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, sulla base delle intese raggiunte da questo Dipartimento con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i Prefetti nei cui territori si trovano strutture di tale tipologia vorranno individuare appositi locali ove il trattenimento potrebbe essere eseguito e, d’intesa con i sigg.ri Questori, le correlate misure di vigilanza da adottare. Qualora si rendessero necessari lavori per l’ampliamento delle misure passive di vigilanza, questa Direzione Centrale resta a disposizione per valutare la possibilità di finanziare i relativi interventi.
IV) CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO
Nell’ambito della strategia di riforma del sistema di gestione dei flussi migratori è stata riservata già con precedenti interventi legislativi particolare importanza all’ampliamento dei posti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio – CPR, atteso che il numero di quelli attivi non risulta sufficiente per conferire efficacia alle misure di rimpatrio.
In tale direzione sono stati già avviati lavori di ristrutturazione per attivare, nei prossimi mesi, nuove strutture e per effettuare interventi di ampliamento di quelle già in uso. Proprio per dare maggiore impulso e assicurare la tempestiva esecuzione dei relativi lavori di realizzazione e di adeguamento, l’art. 2, c. 2, del decreto legge ha previsto, per un periodo non superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’importo dei lavori sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Tali procedure saranno sottoposte – previo apposito protocollo da stipulare ai sensi dell’art. 213 del codice degli appalti – alla vigilanza collaborativa da parte dell’ANAC, (art. 2, c. 2 bis del decreto legge). In proposito, si fa riserva di ulteriori notizie a seguito delle interlocuzioni da avviare con ANAC.
V) OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E MONITORAGGIO DELLA SPESA
Nell’ambito dei controlli sui centri di accoglienza sono state adottate nel tempo numerose misure che hanno consentito di affinare l’azione di monitoraggio della spesa da parte delle Prefetture, in considerazione della rilevanza del controllo della spesa pubblica. Attraverso le varie disposizioni e, da ultimo con il nuovo schema di capitolato d’appalto per la gestione dei centri di accoglienza inviato alle SS.LL. nel mese scorso, si è consolidato il principio della tracciabilità di tutti i beni e servizi erogati, per rendere più specifiche e puntuali le attività di verifica sulla gestione delle risorse.
In tale ottica si colloca anche l’introduzione, in sede di conversione del decreto-legge (art. 2, comma 2 quater), dell’obbligo in capo al soggetto gestore di pubblicare sul proprio sito internet o portale digitale, con cadenza semestrale – e comunque successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione -, la rendicontazione delle spese di gestione. E’ importante, altresì, evidenziare che i medesimi dati dovranno essere resi disponibili anche sul sito internet delle Prefetture attraverso un link di collegamento al sito del gestore. Si invitano pertanto le SS.LL. a porre in essere tutte le intese necessarie affinché, una volta accertata la corrispondenza tra le spese liquidate e i dati comunicati dai singoli gestori, i rendiconti vengano da questi ultimi pubblicati e venga attivato il link sul sito delle rispettive sedi.
Infine, ai sensi dell’art. 12 bis del decreto legge, è previsto che entro il mese di dicembre del 2019 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) il Ministro dell’Interno effettui un monitoraggio dell’andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Tale ricognizione verrà effettuata avvalendosi dei dati raccolti per la relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, D.L. n. 119/14 conv. in L. n. 146/14 per la quale sarà avviata a breve apposita rilevazione.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione e, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si resta in attesa dei riscontri richiesti.
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Note:
(1) 1 Art. 12, c. 6: “I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.”
(2) 2 Si veda, in proposito, la circolare n. 3994 del 5 maggio 2016.
(3) 3 A fronte di una capienza di circa 3500 posti, risultano presenti circa 2400 msna.