MINISTERO INTERNO – Circolare 31 dicembre 2018, n. 9857
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell’articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 301 del 29 dicembre 2018 il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell’articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l’adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada (NOTA 1) e che troverà applicazione dal 1° Gennaio 2019.
Il Decreto (All. 1) ha assoggettato all’adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 20 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Si evidenzia, che le violazioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis; 93, comma 7-bis e 7-ter; 132, comma 5; 213, comma 5 e 8; 214, comma 1 e 8; con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 21-sexies, 23- bis e 29-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché la violazione di cui all’articolo 172, comma 10 C.d.S., riferita al comma 1 -bis del medesimo articolo, introdotto dall’articolo 1, comma 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Si segnala inoltre, che la violazione di cui all’articolo 12, comma 1 -bis del D.lgs. 136/2016, introdotto dalla legge 96/2017, riguardante disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio, oblabile secondo le disposizioni del Codice della Strada, non potrà essere oggetto di aggiornamento biennale in quanto non espressamente previsto il richiamo all’applicazione delle disposizioni del titolo VI del C.d.S.
Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell’indice ISTAT hanno determinato l’individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nella tabella A allegata al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all’arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Giova ribadire che il citato arrotondamento all’unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.
Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all’art. 193, comma 3, C.d.S. (la metà della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell’art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L’importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.
Per favorire l’immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l’allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.
Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet: www.poliziadistato.it.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.
—
(1) Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978.
Allegato 1
Ministero della Giustizia – Decreto 27 dicembre 2018
Allegato 2
Nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
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