MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 26 giugno 2013
Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – Anno 2013
Art. 1
Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2013, ammontanti a € 343.704.000,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all’art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:
1. Somme destinate alle Regioni | € 295.020.000,00 |
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano | € 4.980.000,00 |
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali | € 43.704.000,00 |
Totale | € 343.704.000,00 |
Art. 2
Le tabelle nn. 1, 1A, 2, 2A e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:
Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2013;
Tab. 1A) Riparto parziale delle risorse immediatamente disponibili (somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quota del 20% delle somme destinate alle Regioni);
Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Tab. 2A) Quota del 20% del finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art. 3
A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11, dell’art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4
Le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.
Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all’Allegato 1.
A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso.
Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
Art. 5
Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell’art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP), ferma restando l’adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all’art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 6
Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 “Fondo da ripartire per le politiche sociali”, saranno ripartite, salvo quanto disposto dall’art. 7, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.
Le eventuali risorse riversate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell’art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all’art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 7
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, l’erogazione di una quota pari all’80% del totale delle risorse destinate alle regioni, di cui alla Tabella 2 del presente decreto, è sospesa nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 2.
In attesa del ricevimento di tali comunicazioni, relativamente alle risorse destinate alle regioni è autorizzata l’erogazione della restante quota del 20%, secondo quanto previsto nella Tabella 2A.
Art. 8
Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
Tabelle
Tabella n. 1
Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l’anno 2013
Totale delle risorse finanziarie da ripartire | € 343.704.000.00 |
Fondi destinati alle Regioni | € 295.020.000,00 |
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano* | € 4.980.000,00 |
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali | € 43.704.000,00 |
* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all’articolo 8 del presente decreto.
Tabella n. 1A
Riparto parziale delle risorse finanziarie del FNPS immediatamente disponibili per l’anno 2013
Totale delle risorse finanziarie immediatamente disponibili | € 103.704.000.00 |
Fondi destinati alle Regioni | € 59.004.000,00 |
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano* | € 996.000,00 |
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali | € 43.704.000,00 |
* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all’articolo 8 del presente decreto.
Tabella n. 2
Risorse destinate alle Regioni anno 2013
REGIONI | % | Totale risorse |
Abruzzo | 2,45% | 7.350.000,00 |
Basilicata | 1,23% | 3.690.000,00 |
Calabria | 4,11% | 12.330.000,00 |
Campania | 9,98% | 29.940.000,00 |
Emilia Romagna | 7,08% | 21.240.000,00 |
Friuli Ven. Giulia | 2,19% | 6.570.000,00 |
Lazio | 8,60% | 25.800.000,00 |
Liguria | 3,02% | 9.060.000,00 |
Lombardia | 14,15% | 42.450.000,00 |
Marche | 2,65% | 7.950.000,00 |
Molise | 0,80% | 2.400.000,00 |
P.A. di Bolzano | 0,82% | 2.460.000,00 |
P.A. di Trento | 0,84% | 2.520.000,00 |
Piemonte | 7,18% | 21.540.000,00 |
Puglia | 6,98% | 20.940.000,00 |
Sardegna | 2,96% | 8.880.000,00 |
Sicilia | 9,19% | 27.570.000,00 |
Toscana | 6,56% | 19.680.000,00 |
Umbria | 1,64% | 4.920.000,00 |
Valle d’Aosta | 0,29% | 870.000,00 |
Veneto | 7,28% | 21.840.000,00 |
TOTALI | 100,00% | € 300.000.000,00 |
* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all’articolo 8 del presente decreto.
Tabella n. 2A
Quota del 20% delle risorse destinate alle Regioni anno 2013
REGIONI | % | Totale risorse |
Abruzzo | 2,45% | 1.470.000,00 |
Basilicata | 1,23% | 738.000,00 |
Calabria | 4,11% | 2.466.000,00 |
Campania | 9,98% | 5.988.000,00 |
Emilia Romagna | 7,08% | 4.248.000,00 |
Friuli Ven. Giulia | 2,19% | 1.314.000,00 |
Lazio | 8,60% | 5.160.000,00 |
Liguria | 3,02% | 1.812.000,00 |
Lombardia | 14,15% | 8.490.000,00 |
Marche | 2,65% | 1.590.000,00 |
Molise | 0,80% | 480.000,00 |
P.A. di Bolzano | 0,82% | 492.000,00 |
P.A. di Trento | 0,84% | 504.000,00 |
Piemonte | 7,18% | 4.308.000,00 |
Puglia | 6,98% | 4.188.000,00 |
Sardegna | 2,96% | 1.776.000,00 |
Sicilia | 9,19% | 5.514.000,00 |
Toscana | 6,56% | 3.936.000,00 |
Umbria | 1,64% | 984.000,00 |
Valle d’Aosta | 0,29% | 174.000,00 |
Veneto | 7,28% | 4.368.000,00 |
TOTALI | 100,00% | € 60.000.000,00 |
* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all’articolo 8 del presente decreto.
Tabella 3
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anno 2013
Tipologia intervento | |
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali | € 43.704.000,00 |
Allegato 1
MACRO LIVELLO | OBIETTIVI DI SERVIZIO | AREE DI INTERVENTO | ||
RESPONSABILITA’ FAMILIARI (SINBA) (1) | DISABILITA’ E NON AUTOSUFF. (SINA) (2) | POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) (3) | ||
1 SERVIZI PER L’ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE | ACCESSO (4) | X | X | X |
PRESA IN CARICO (5) | X | X | X | |
PRONTO INTERVENTO SOCIALE (6) | X | |||
2 SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO | ASSISTENZA DOMICILIARE (7) | X | X | X |
SERVIZI PROSSIMITA’ (8) | X | X | ||
3 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI | ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (9) | X | ||
CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI (10) | X | X | X | |
4 SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA’ | COMUNITA’/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA’ (11) | X | X | X |
5 MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO | INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA (12) | X | X | X |
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (13) | X | X | X |
——
(1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie
(2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti
(3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale
(4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.
(5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l’affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc
(6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l’igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale.
(7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.
(8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.
(9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
(10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi,Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.
(11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.
(12) A titolo esemplificativo: Supporto all’inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.
(13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 settembre 2013, n. 212.
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