MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Decreto ministeriale 23 febbraio 2022, n. 89
Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, di seguito denominato anche social bonus.
Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione
1. Possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1 le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione
1. Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all’articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. I beni oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell’articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell’articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
3. Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, di cui al comma 2 del presente articolo. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
4. Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Art. 4
Misura del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società, ai sensi dell’articolo 81, comma 1 del Codice.
2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, come individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, in attuazione dell’articolo 81, comma 2 del Codice.
Art. 5
Fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
2. Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
3. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
4. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.
Art. 6
Individuazione dei progetti di recupero
1. L’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali di cui all’articolo 3 avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal presente regolamento.
Art. 7
Requisiti di partecipazione
1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:
a) il possesso del requisito soggettivo di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice;
b) l’idoneità dei poteri del legale rappresentante dell’ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
c) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell’ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) la regolarità dell’ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
e) la regolarità dell’ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
f) la regolarità dell’ente riguardo all’obbligo di assicurazione dei volontari di cui all’articolo 18, comma 1 del Codice;
g) l’avvenuta assegnazione del bene all’ente.
2. In caso di partenariato, l’ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila è considerato l’ente proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lettera g), che deve essere posseduto dal soggetto proponente.
Art. 8
Avvio del procedimento
1. Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l’istanza di partecipazione al procedimento di cui all’articolo 6, accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 7, in capo all’ente proponente e agli eventuali partner;
b) scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner;
c) almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento;
d) scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all’articolo 3, comma 3, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d’interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
e) computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
f) cronoprogramma degli interventi;
g) copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
h) copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.
2. Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.
3. Con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, da pubblicare nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, è adottata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1.
Art. 9
Esame dei progetti
1. Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui all’articolo 8, comma 2 sono esaminate da una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
e) un rappresentante dell’Agenzia del Demanio;
f) un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
g) un rappresentante designato dall’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono.
Per ogni componente effettivo della commissione è nominato un supplente.
2. Ai componenti della commissione si applica l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla commissione è gratuita e ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. La commissione di cui al comma 1 è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
4. La commissione verifica:
a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 7;
b) la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 81 del Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento, all’assegnazione del bene all’ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale, alla non commercialità dell’esercizio delle stesse, nonché alla tipologia di interventi indicati all’articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
c) la completezza della documentazione indicata nell’articolo 8, comma 1.
5. In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero può assegnare all’ente proponente un termine non superiore a 15 giorni per l’integrazione della documentazione.
6. A conclusione dell’istruttoria dedicata all’esame dei progetti, la commissione redige l’elenco dei progetti di recupero ammessi, che è approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Il provvedimento di approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell’agevolazione di cui all’articolo 1 del presente decreto. Ad esso è data pubblicità nelle forme previste dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. – sezione «Pubblicità Legale».
7. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata all’ente proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l’inammissibilità.
Art. 10
Adempimenti dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
1. Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi ai sensi dell’articolo 9, comma 6, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all’articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l’indicazione dei relativi estremi.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 3, è adottata la modulistica relativa alla rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 inseriscono nel portale «socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le seguenti informazioni relative al progetto di recupero ammesso:
a) descrizione del bene e sua localizzazione;
b) ente proprietario;
c) descrizione degli interventi previsti e realizzati;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini della realizzazione degli interventi;
e) il costo previsto per la realizzazione degli interventi;
f) gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali;
g) l’ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali;
h) l’ammontare dei fondi pubblici erogati, per le medesime finalità di sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’indicazione dei soggetti eroganti;
i) le attività di interesse generale da svolgere o svolte mediante l’utilizzo del bene e i soggetti fruitori;
l) la pagina del sito web dell’ente titolare del progetto dove sono pubblicate le informazioni di cui al comma 4.
4. Gli enti di cui al comma 1 pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 del Codice cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell’anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.
Art. 11
Spese eleggibili
1. I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:
a) progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
b) rilievi, accertamenti, indagini;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
d) opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
e) impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
f) funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).
2. Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall’ente del Terzo settore e per le quali è stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 9, comma 6.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le spese di progettazione sono rendicontabili purché effettivamente sostenute in data non antecedente a dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 2.
Art. 12
Controlli e monitoraggio
1. I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di cui all’articolo 9, comma 6 sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 94 del Codice, l’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente, nell’esercizio dei poteri di controllo ad esso attribuiti ai sensi dell’articolo 93, comma 3 del Codice, accerta l’effettivo svolgimento in via esclusiva delle attività di interesse generale attraverso l’utilizzo dei beni di cui all’articolo 3 del presente regolamento, comunicando le eventuali irregolarità rilevate al Ministero, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca di cui all’articolo 13 del presente regolamento, fatta salva la potestà del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 50 del medesimo Codice, ove dall’attività di accertamento emerga la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
3. Le Amministrazioni competenti comunicano tra loro gli esiti delle rispettive attività di controllo, ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza ed assicurano, nella programmazione e nell’esperimento dei controlli di propria competenza, il raccordo necessario ad assicurare efficacia ed economicità ai controlli medesimi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalità e specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l’accesso al social bonus, con l’indicazione degli interventi ammessi al sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali e dei soggetti fruitori del credito d’imposta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura il monitoraggio dell’applicazione del social bonus, anche al fine di verificare la congruità e sostenibilità della misura e valutarne l’impatto.
Art. 13
Revoca del provvedimento di approvazione
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi, qualora l’ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:
a) perda il requisito soggettivo di legittimazione previsto dall’articolo 4, comma 1, del Codice;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attività di interesse generale svolte attraverso l’utilizzo dei beni di cui all’articolo 3;
c) compia gravi irregolarità contabili;
d) utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;
e) eserciti le attività di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalità commerciali.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it – sezione «Pubblicità legale».
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Fino alla decorrenza dell’efficacia di quanto stabilito dall’articolo 79 del Codice, come previsto dall’articolo 101, comma 10, del medesimo Codice, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 3 del presente regolamento sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i beni di cui all’articolo 3 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali.
2. Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l’istanza di partecipazione di cui all’articolo 8, comma 1 dovrà essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell’ente proponente e degli eventuali partners.
3. All’istanza di partecipazione di cui all’articolo 8, comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell’ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell’ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l’indicazione delle pagine del sito internet dell’ente ove il medesimo documento è pubblicato.
Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e vi si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente.
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