MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 04 novembre 2020, n. 11734
Iscrizione impresa sociale – Camera di Commercio di Potenza – Associazione (…)Ets – REA n. (….) – Riscontro
Con quesito formulato via mail alla scrivente Direzione Generale in data 27 ottobre u.s. è stato richiesto di chiarire se un’associazione costituita in conformità del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) con scrittura privata autenticata possa ottenere l’iscrizione presso l’apposita sezione del Registro imprese dedicata alle imprese sociali.
La richiesta è motivata dal fatto che l’istanza di iscrizione dell’ “Associazione (…) ETS”, con sede legale a (…), presentata alla CCIAA di Potenza – che legge per conoscenza – in data (…) è stata rigettata, come da motivazioni, in quanto “il decreto legislativo n.112/2017, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, all’art.5 comma 1 prevede che l’impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificatamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del presente decreto…”.
Ad avviso della S.V., rappresentante legale dell’ente interessato, il detto articolo 5 del d. lgs. n. 112/2017 richiamato dalla CCIAA “si riferisce esclusivamente alle imprese sociali srl, spa e sapa e non alle Associazioni Ente terzo settore da iscrivere e/o iscritte al costituendo registro costituite con scrittura privata registrata. Tale considerazione è avvalorata dall’art.1 comma 1 del d.lgs n.112/2017, secondo cui la qualifica di impresa sociale sia una qualifica normativa che tutti i tipi di enti privati, (…) ivi inclusi quelli costituiti in forma societaria, possono acquisire…”.
In proposito, si chiarisce che è indubbiamente condivisibile che quella di impresa sociale sia una qualifica che può essere acquisita da tutte le tipologie di enti disciplinate dal codice civile (con le sole esclusioni tassativamente elencate dall’art. 1 comma 2 d. lgs. n. 112/2017); tuttavia quanto eccepito dalla Camera riguarda la mancata conformità dell’ente in parola alla disciplina posta dalla normativa in materia di impresa sociale.
L’art. 1 comma 5 del d. lgs. 112/2017 dispone che alle imprese sociali si applichino le norme del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del c.c. e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, nei limiti della compatibilità con le disposizioni del d. lgs. 112/2017: pertanto, la disciplina posta dal predetto decreto legislativo deve intendersi legge speciale per le imprese sociali, con la conseguenza che le disposizioni del Codice del terzo settore e quelle civilistiche relative alle singole tipologie di riferimento saranno applicabili, secondo la gerarchia disposta dal medesimo decreto, solo per gli aspetti non compiutamente definiti dal decreto sull’impresa sociale, purché ed in quanto compatibili.
L’art. 5 del d. lgs. n. 112/2017, in tema di costituzione, compiutamente dispone che “l’impresa sociale è costituita con atto pubblico”, senza previsioni di eccezioni o ammissibilità di deroghe implicite o esplicite al requisito della solennità dell’atto nei confronti degli enti che ai sensi del Codice del Terzo settore o del codice civile potrebbero essere costituiti anche senza di essa. Il predetto articolo 5 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 1350 c.c. che prevede espressamente che debbano essere redatti per atto pubblico a pena di nullità gli atti “specialmente indicati dalla legge”. Oltre al ricorso all’atto pubblico, il medesimo articolo individua ulteriori contenuti che devono essere obbligatoriamente esplicitati nell’atto costitutivo e in particolare l’oggetto sociale, l’assenza di scopo di lucro e il carattere sociale dell’impresa ai sensi delle ulteriori disposizioni richiamate nell’articolo.
Conseguentemente, deve ritenersi condivisibile quanto espresso dalla CCIAA nelle motivazioni del provvedimento di rigetto, come riportate nel quesito, tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale 16 marzo 2018, recante “Definizione degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative procedure”.
Da un sommario esame dell’atto costitutivo trasmesso, pur non strettamente necessario ai fini della presente trattazione, emergono numerosi ulteriori elementi di dissonanza con il d. lgs. n. 112/2017, richiamandosi l’atto in questione esclusivamente al Codice del Terzo settore in evidente contraddizione con l’ordine gerarchico delle fonti normative applicabili sopra chiarito.
Ad esempio, nella denominazione sociale dell’ente appare presente la locuzione “ETS” in luogo di quella di “impresa sociale”, prescritta quale elemento necessario ai fini della qualificazione dall’art. 6 del d. lgs. n. 112/2017; inoltre, l’art. 1 dello statuto chiaramente dispone che l’associazione è costituita “ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
Anche per quanto riguarda le attività previste dall’oggetto sociale, si evidenzia come esse siano pedissequamente riconducibili all’elencazione contenuta nell’art. 5 del CTS piuttosto che a quella ex art. 2 del d. lgs. n. 112/2017: al riguardo, si segnala siano presenti nello statuto le attività indicate alle lettere u), w), x) e y) dell’art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017, non presenti tra quelle previste per le imprese sociali; inoltre è assente la previsione secondo cui tali attività sono esercitate in forma di impresa.
Ulteriori mancate conformità derivano infine dalla previsione secondo cui l’organo di controllo, obbligatorio per le imprese sociali (art. 10 d.lgs. 112/2017), è ai sensi di statuto nominato in caso di superamento di determinati parametri dimensionali; dalla previsione secondo cui il bilancio sociale sarebbe “eventuale” (lo stesso è invece obbligatorio per le imprese sociali, art. 9 d.lgs. 112/2017), dalle disposizioni in materia di devoluzione contenute all’articolo 19 dello statuto ecc.
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