MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 09 maggio 2022, n. 4040
Operazione per il finanziamento nell’ambito del POC INCLUSIONE 2014-2020 delle spese relative agli oneri assicurativi per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Ulteriori precisazioni e chiarimenti
Giungono alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in merito all’atto di adesione all’operazione “PUC Inail” che consente di porre a carico del POC Inclusione il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori Inail per i beneficiari Rdc che partecipano ai Progetti utili alla collettività riguardo ai quali si forniscono ulteriori precisazioni e chiarimenti.
Come noto, la norma (articolo 4, comma 4 del DM 22 ottobre 2019), rimandava a successivi atti di riparto o di gestione del PON Inclusione e del Fondo di Povertà la copertura degli oneri assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) connesse allo svolgimento delle attività previste dai PUC. In attuazione di tale dettato normativo è stato stabilito che tali oneri fossero interamente posti a carico del POC Inclusione (senza gravare sulle risorse attribuite agli ambiti). Pertanto, la spesa degli oneri assicurativi Inail delle persone avviate ai PUC non sarà considerata ammissibile su altri fondi nazionali di finanziamento salvo casi eccezionali (ad esempio di persone avviate ai PUC non beneficiarie Rdc, i cui oneri assicurativi siano stati sostenuti dall’ente locale al di fuori del premio speciale unitario coperto dalla Convenzione con Inail, con copertura assicurativa attivata al di fuori della Piattaforma GePI).
Si rileva, inoltre, che al fine di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi, questo Ministero ha sottoscritto un premio speciale assicurativo con INAIL (fissato con la Determina 3/2020 e approvato con DM 14 gennaio 2020) e messo a disposizione nell’ambito della sezione della Piattaforma GePI dedicata alla gestiscono i PUC, la funzionalità necessaria ad attivare direttamente, in maniera unitaria, le polizze assicurative Inail, inviando all’Istituto la richiesta di attivazione delle polizze assicurative. Al riguardo si sottolinea l’evidente convenienza della tariffa fissata per il costo del premio speciale unitario a tutela del principio di economicità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Alla luce di quanto considerato, i Comuni che abbiano già beneficiari avviati ai Progetti utili alla collettività per i quali è stata attivata, tramite la Piattaforma GePI, la copertura assicurativa INAIL a valere sul premio speciale unitario di cui alla citata Determina Inail 3/2020, l’atto di adesione deve essere firmato tempestivamente dal legale rappresentante del Comune, titolare per norma del PUC, e caricata su GePI a cura dell’Amministratore di Ambito,seguendo le specifiche indicazioni contenute nella Guida rapida PUC, (slide dalla n. 3 alla n. 6), disponibile su GePI, menu a sinistra, all’interno dei Manuali. Ciò al fine di consentire la corretta gestione delle risorse a valere sul POC Inclusione e della spesa relativa al premio speciale unitario che sarà rimborsata a Inail direttamente dal Ministero.
Per tutti i casi in cui non siano stati attivati i PUC si ricorda che l’articolo 4, comma 15 della legge 26/2019, come novellato dalla legge di Bilancio 2022, prevede che “Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti”. Pertanto, a norma vigente, in virtù del recente obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2022, si invitano tutti i Comuni a procedere con sollecitudine alla sottoscrizione dell’atto di adesione all’operazione PUC Inail al fine di avviare ai PUC gli interessati e di beneficiare delle polizze INAIL che saranno attivate dagli operatori tramite la piattaforma GePI.
Per chi non abbia ancora attivato i PUC, non sarà possibile caricarli su GePI senza aver prima provveduto al caricamento dell’atto di adesione sottoscritto dal rappresentante legale dell’ente. Da ultimo, si ribadisce che l’attivazione delle polizze Inail per i beneficiari Rdc da avviare ai PUC dovrà avvenire esclusivamente tramite GePI, avendo il Ministero messo a disposizione le risorse del POC Inclusione per sostenere direttamente i costi degli oneri assicurativi Inail.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 14 ottobre 2020, n. 8054 - Chiarimenti in tema di programmazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), gestione dei PUC al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte di beneficiari Rdc…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 04 dicembre 2020, n. 10003 - Ulteriori chiarimenti in tema di Progetti Utili alla Collettività (PUC) e coinvolgimento di beneficiari Rdc
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 156 del 12 dicembre 2023 - Disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Nota n. 12462 del 12 settembre 2023 - Estensione polizza assicurativa Inail in favore di ex beneficiari del reddito di cittadinanza per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) nelle…
- INAIL - Circolare 27 marzo 2020, n. 10 - Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Art. 4, comma 3, del decreto…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 30 settembre 2020, n. 7605 - Gestione delle attività previste dai Patti per l’Inclusione e dai Progetti Utili alla ollettività (PUC), al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte dei nuclei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…