MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 09 febbraio 2021
Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per l’iscrizione al «registro degli operatori», le sue modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178 recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea» e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
Art. 3
Registro degli operatori e iscrizione obbligatoria
1. Al fine di consentire le attività di controllo, è istituito il registro degli operatori (di seguito denominato registro) presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di Autorità nazionale competente preposta all’attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.
2. Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
L’iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art. 5 possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.
3. Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
4. L’iscrizione ha validità dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui al comma 2.
5. Per gli operatori esonerati dall’iscrizione ai sensi del comma 3 del presente articolo le regioni e le province autonome dovranno provvedere annualmente all’adempimento previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali 29 aprile 2020, n. 4470, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.
Art. 4
Composizione e tenuta del registro
1. Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
2. L’Autorità nazionale competente provvede alla tenuta del registro di cui all’art. 3.
Art. 5
Procedure ed adempimenti per l’iscrizione al registro
1. L’iscrizione avviene in modalità on-line. All’atto dell’iscrizione l’operatore o, se impresa o ditta individuale, il suo legale rappresentante è tenuto, a fornire informazioni inerenti a:
– denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
– dati anagrafici del legale rappresentante;
– con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località sub-regionale, quantità annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro.
2. L’operatore compila on-line la modulistica pubblicata sull’apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e allega l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale di cui all’art. 6 del presente decreto.
3. Tali informazioni sono usate dall’Autorità competente al fine di estrarre il campione degli operatori da sottoporre a controllo, seguendo un approccio basato sul rischio ai sensi dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
4. L’Autorità competente si impegna a non divulgare e cedere a terzi le informazioni contenute nel registro ed a fornire, secondo le modalità dello sportello unico doganale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010, i dati del Registro degli operatori all’Agenzia delle dogane e monopoli al fine dell’immissione in libera pratica del legno e dei prodotti da esso derivati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3, gli operatori che, all’entrata in vigore del presente decreto, già svolgono l’attività di cui al comma 2 dell’art. 3, sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni dalla pubblicazione on-line dell’apposita modulistica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A pubblicazione avvenuta, l’iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l’attività di operatore, di cui al comma 2 dell’art. 3, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all’inizio di suddetta attività.
6. Per l’adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all’art. 3, al fine dell’esonero dell’iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale.
Art. 6
Modalità per il versamento dei corrispettivi
1. Il corrispettivo annuale dovuto per l’iscrizione al registro è fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell’iscrizione.
2. Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Alla tenuta del registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall’iscrizione al registro sono versati alle entrate del bilancio dello Stato sul capitolo 2477, art. 1, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agro-alimentare», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di controllo di cui all’art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
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