MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 23 luglio 2020
Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «Quadro temporaneo»: il regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell’8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «Soggetto beneficiario»: l’impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati e macellati in Italia, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l’impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino, nati allevati e macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del presente decreto. L’impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019;
e) «Soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I.
Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 222, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l’istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» e stabilisce in particolare:
a) ai criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.
Art. 3
Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento
Le risorse del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» gestite in base al presente decreto ammontano a 90 milioni di euro per l’anno 2020.
Le filiere zootecniche oggetto di intervento sono: suinicola, ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne.
Il riparto tra le filiere è così quantificato:
a) filiera suinicola 30 milioni di euro;
b) filiera cunicola 4 milioni di euro;
c) filiera delle carni di vitello 20 milioni di euro;
d) filiera caprina 0,5 milioni di euro;
e) filiera ovicaprina 8,5 milioni di euro;
f) ammasso privato di carni di vitello 15 milioni di euro;
g) ammasso privato di prosciutti di suino a denominazione d’origine protetta (DOP) 10 milioni di euro;
h) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro, come incremento delle risorse di cui all’art. 3 comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere». Conseguentemente all’art. 4, comma 4, dello stesso decreto le parole «10 centesimi» sono sostituite dalle parole «20 centesimi».
Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al comma 3 possono essere utilizzate nel corso del 2020 per integrare le risorse destinate agli interventi di cui alla lettera h) del medesimo comma 3, nonché, in via residuale, agli altri interventi previsti dal comma 3, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa. Restano fermi i limiti individuali previsti negli articoli successivi.
Titolo I
Sovvenzioni
Art. 4
Criteri e entità dell’aiuto
1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo».
2. Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.
3. Alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.
4. Alle imprese agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
5. Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
6. Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.
7. In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.
8. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi precedenti, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali è stata presentata domanda di aiuto.
9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all’art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione.
11. Il contributo è concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell’8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, né sarà superato l’importo massimo complessivo possibile.
Art. 5
Procedura di richiesta dell’aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto di cui all’art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
La domanda potrà essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalità pre-compilata.
2. Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti percepiti nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell’anno 2020;
b) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista;
c) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati nel periodo considerato nel caso degli aiuti di cui al comma 3, dell’art. 4.
Ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 3, l’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle Regioni e Province autonome l’elenco dei soggetti beneficiari con l’importo dell’aiuto concesso.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all’ottanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e a erogare il venti percento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.
7. Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
Art. 7
Cumulo
1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «quadro temporaneo» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «quadro temporaneo».
Titolo II
Ammasso Privato
Art. 8
Ammasso privato prosciutti Dop – Oggetto e ambito di applicazione
1. In applicazione dell’art. 3, comma 3, lettera g), del presente decreto è stanziata la cifra di 10 milioni di euro da destinare ad aiuti all’ammasso privato di prosciutti DOP. Tale stanziamento viene ripartito: in 7 milioni di euro da destinare allo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto b) e 3 milioni di euro per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto a).
2. Sono ammissibili all’aiuto di cui al comma 1, i prosciutti DOP non affumicati, appartenenti al codice doganale 0210 11 31, che godono di una denominazione di origine protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
3. Possono beneficiare dell’aiuto i seguenti prodotti:
a) Prosciutti DOP stagionati di età di almeno diciotto mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni;
b) Prosciutti DOP stagionati di età di almeno quindici mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni e destinati al congelamento al momento dell’inizio delle operazioni di stoccaggio, con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP.
Gli importi unitari degli aiuti per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, per l’intero periodo di stoccaggio, sono pari a 3 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto a) e a 7 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto b).
Art. 9
Ammasso privato prosciutti Dop – Domande di aiuto e entrata in ammasso
1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalità telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare contenente le modalità attuative del presente decreto.
2. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è fissato in 1.000 pezzi. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi.
3. Le operazioni di ammasso sono verificate dai rispettivi Consorzi di tutela riconosciuti, in concorso con gli organismi di certificazione che devono certificare le caratteristiche dei prodotti di cui all’art. 8, i quantitativi oggetto di ammasso e il relativo congelamento.
4. L’ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.
5. L’aiuto è concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni.
In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
7. Qualora i quantitativi per i quali è richiesto all’ammasso superino le risorse finanziarie di cui all’art. 8, comma 1, per ognuna delle categorie di prodotto ivi definite, Agea definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di mancati conferimenti il coefficiente di accettazione è adeguato di conseguenza.
Art. 10
Ammasso privato vitello – Oggetto e ambito di applicazione
1. In applicazione dell’art. 3, comma 3, lettera f) del presente decreto è stanziata una somma di 15 milioni di euro da destinare ad aiuti all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi.
2. I prodotti ammissibili all’aiuto di cui al presente articolo riguardano le carni fresche o refrigerate, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00.
3. Il periodo di stoccaggio è fissato in novanta giorni, con un importo complessivo dell’aiuto pari a 1.785 euro per tonnellata di prodotto.
4. Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile, originari da animali allevati e macellati in Italia ed avere i seguenti requisiti:
a) Provenire da animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) Essere prive di caratteristiche che le rendano inidonee all’ammasso o alla successiva utilizzazione;
c) Non provenire da animali macellati d’urgenza.
5. Essere conferite all’ammasso allo stato fresco al momento del conferimento e conservate durante lo stoccaggio allo stato congelato ed essere ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.
Art. 11
Ammasso privato vitello – Presentazione delle domande
1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalità telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare contenente le modalità attuative del presente decreto.
2. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 100 euro/tonnellata.
3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di 10 tonnellate.
Art. 12
Ammasso privato vitello – entrata in ammasso
1. L’ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.
2. L’aiuto è concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni.
In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.
3. La presentazione del prodotto deve avvenire sotto forma di carcasse o mezzene refrigerate che, prima del congelamento, sono pesate ed identificate sotto controllo delle autorità competenti. Le carcasse o mezzene dopo essere poste in ammasso possono essere sottoposte, prima del congelamento, ad operazioni di disosso sotto controllo delle autorità competenti. In tali casi, viene garantita la tracciabilità a livello di singolo lotto di disosso. Vengono inoltre garantite le corrette operazioni di disosso e il conferimento all’ammasso di tutti i tagli, così come definiti all’allegato III, parte IV del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, derivanti dal disosso.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
Art. 13
Ammasso privato vitello – Attuazione
1. Qualora i quantitativi per i quali è richiesto all’ammasso superino le risorse finanziarie di cui all’art. 10, Agea definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di mancati conferimenti il coefficiente di accettazione è adeguato di conseguenza.
Art. 14
Ammasso privato – Disposizioni finali
Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, e successive modifiche e integrazioni, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
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