MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 01 marzo 2021
Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell’attività radioamatoriale
Articolo unico
1. L’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Allegato
Allegato n. 26 con sub-allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (art. 134)
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE
Capo I
Attività radioamatoriale
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Validità autorizzazione generale – Rinnovo
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’art. 135 del codice ha validità fino a dieci anni.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
4. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato.
Art. 2
Patente
1. E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate – HAREC – level A – CEPT TR 61-02».
3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, è rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.
Su delega del direttore generale per le attività territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.
Art. 3
Esami
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato.
2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le modalità e le procedure della prova d’esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza.
3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalità a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).
Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente e in bollo, deve essere inviata all’ispettorato territoriale della regione in cui il candidato è residente, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente.
2. Gli esami si svolgono almeno una volta l’anno, secondo una programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione.
3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F) e l’atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.
Art. 5
Esonero prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, è comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator’s Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validità;
b) certificati di competenza o di addestramento conseguiti all’estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purché riconosciuti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
c) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
d) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.
2. E’ altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell’informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;
b) laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell’informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;
c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell’automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione;
d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
e) diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. Può essere altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) a d), rilasciato da università non statali riconosciute o di paesi dell’Unione europea, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato G), con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D, è pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.
Art. 6
Nominativo
1. Il nominativo, di cui all’art. 139 del codice, è formato dalla lettera I (nona lettera dell’alfabeto) cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attività territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalità di assegnazione e gestione pro-tempore vigenti, può rideterminare le predette modalità a tal fine utilizzando non più di 7 caratteri complessivi.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice.
Art. 7
Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo, tramite specifica procedura telematica, all’ispettorato del Ministero, competente per territorio. Gli ispettorati territoriali rilasciano, per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda.
2. Il richiedente può richiedere, se disponibile, il rilascio di un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea retta deceduto, certificandone il motivo.
3. Se alla scadenza naturale dell’autorizzazione generale, il radioamatore omette di presentare istanza di rinnovo, l’autorizzazione generale si intende decaduta mentre il nominativo precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di un anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In tal caso, il richiedente dovrà procedere ad una nuova richiesta.
Art. 8
Ascolto
1. I soggetti di cui all’art. 134, comma 4 del codice, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato H al presente allegato, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa.
2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza».
Art. 9
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all’art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato.
Per le singole persone fisiche, l’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento dell’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato I, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione continua della portante radio.
6. L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo segnale.
7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione.
Art. 10
Autorizzazioni generali speciali
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’art. 144 del codice ha validità fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo, mediante presentazione o invio all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato L al presente allegato.
2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono soggette a comunicazioni.
3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12
Norme d’esercizio
1. L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E’ vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E’ consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l’impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E’ vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Art. 13
Trasferimento di stazione
1. Nell’ambito del territorio nazionale è consentito l’esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell’autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell’autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’art. 139 del codice.
Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, di cui all’art. 135 del codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Art. 15
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p.) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W.
Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’art. 11.
Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 209 del codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Capo II
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
Sub Allegati
1. Il sub allegato A e i sub allegati da F a L al presente allegato possono essere aggiornati con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali per esigenze connesse alla gestione digitale dei relativi procedimenti amministrativi o in applicazione di novità normative ministeriali e sono pubblicati nel sito web istituzionale.
Sub Allegato A (art. 1, comma 2, dell’Allegato n. 26) Dichiarazione rilascio o rinnovo autorizzazione generale
Sub Allegato B (art. 1, comma 4, dell’Allegato n. 26) Attestato di autorizzazione generale
Sub Allegato C (art. 2, comma 3, dell’Allegato n. 26) modello patente
Sub Allegato D (art. 3, comma 1, dell’Allegato n. 26) programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore
Sub Allegato E (art. 3, comma 4, dell’Allegato n. 26) certificazione HAREC
Sub Allegato F (art. 4, comma 3, dell’Allegato n. 26) modello domanda di ammissione agli esami
Sub Allegato G (art. 5, comma 4, dell’Allegato n. 26) modello domanda di ammissione agli esami con esonero parziale
Sub Allegato H (art. 8, comma 1, dell’Allegato n. 26) modello domanda di iscrizione al registro per i soli radioascoltatori – SWL
Sub Allegato I (art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26) dichiarazione per rilascio autorizzazione generale per stazioni ripetitrici con relativa scheda tecnica
Sub Allegato L (art. 10, comma 1, dell’Allegato n. 26) dichiarazione per rilascio autorizzazione generale speciale
Sub-allegati
(Testo dell’allegato)
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