MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 06 agosto 2021, n. 151
Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Codice», il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) «SUAP», lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;
f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
g) «Camera di commercio», la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) «Comunicazione unica», la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
i) «attività», l’attività regolamentata dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
l) «modelli», il modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», di cui all’allegato «A» del presente decreto, e il modello intercalare «REQUISITI», di cui all’allegato «B» del presente decreto, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati «A» e «B» del presente decreto.
Art. 2
Presentazione della SCIA
1. L’esercizio dell’attività è riservata ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 49-quater, comma 3, del Codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, apposita SCIA al registro delle imprese della camera di commercio, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’impresa societaria.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, la SCIA prevista dal comma 2 è presentata direttamente all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della provincia dove i soggetti richiedenti intendono esercitare l’attività.
4. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Art. 3
Dichiarazione di possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Codice per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO».
2. Sono altresì tenuti alla compilazione del modello intercalare «REQUISITI» gli altri eventuali legali rappresentanti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di mediatore del diporto per conto dell’impresa.
Art. 4
Svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali
1. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti di idoneità, certificati secondo le modalità definite all’articolo 3.
Art. 5
Accertamento e certificazione dei requisiti
1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore del diporto, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.
Art. 6
Pubblicità dei provvedimenti inibitori dell’attività
1. L’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 49-quater, comma 6, lettere c) e d), del Codice, è iscritta d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.
Art. 7
Posizione REA dei mediatori del diporto non imprenditori
1. I soggetti diversi dall’imprenditore che svolgono l’attività per conto dell’impresa sono iscritti nella posizione REA della medesima impresa.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano la SCIA con le modalità previste dall’articolo 2 e sono inseriti nella polizza assicurativa dell’impresa a norma dell’articolo 11, commi 2 e 3.
3. La pubblicità dell’inserimento del mediatore del diporto non imprenditore nella posizione REA dell’impresa è assicurata tramite la certificazione del registro delle imprese.
4. L’iscrizione al REA del mediatore del diporto non imprenditore è soggetta ai diritti di segreteria stabiliti ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 8
Procedimenti disciplinari
1. Le sanzioni di cui all’articolo 49-quater, comma 6, del Codice, sono irrogate dal competente ufficio della camera di commercio del luogo in cui è stata commessa la condotta, previa apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
2. L’adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dalla citazione dell’interessato a comparire davanti all’ufficio camerale competente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per controdedurre, nonché con la specifica indicazione di quanto contestatogli.
3. Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto dal dirigente dell’ufficio, o persona da esso delegata, nonché dal mediatore del diporto sottoposto a procedimento, se costituitosi. La decisione motivata viene comunicata all’interessato entro i quindici giorni successivi dalla data di chiusura del procedimento stesso mediante messaggio di posta elettronica certificata, all’indirizzo iscritto nella posizione REA del mediatore del diporto medesimo.
4. La inibizione perpetua di cui all’articolo 49-quater, comma 11, del Codice, è pronunciata previa comunicazione all’interessato o al tutore o curatore nei casi delle lettere b) e c) ivi previste.
5. La sospensione di cui all’articolo 49-quater, comma 8, del Codice, è pronunciata previa comunicazione all’interessato o al tutore o curatore nei casi delle lettere d), e) ed f) ivi previste.
6. Il mediatore sospeso, a norma dell’articolo 49-quater, comma 8, lettera a), del Codice, può nuovamente avviare l’attività purché provi che è stata rinnovata la polizza di assicurazione professionale di cui al medesimo articolo, comma 3, lettera f), e sempre che non sia stato pronunciato un provvedimento disciplinare di cui alle lettere c) e d) del comma 6 del medesimo articolo.
7. Il mediatore sospeso, a norma dell’articolo 49-quater, comma 8, lettere b) e c), del Codice, può nuovamente avviare l’attività purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la sospensione.
8. I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell’attività, di cui all’articolo 49-quater, comma 6, del Codice, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
Art. 9
Modifiche
1. Le modifiche inerenti all’impresa, all’attività o ai soggetti di cui all’articolo 3, sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione «MODIFICHE» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.
Art. 10
Determinazione delle materie e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami abilitanti
1. Possono presentare la SCIA di cui all’articolo 2 gli aspiranti mediatori del diporto che hanno superato gli esami previsti dall’articolo 49-quater, comma 3, lettera e), del Codice, previa frequenza del corso teorico – pratico di cui al comma 4 del predetto articolo 49-quater. La camera di commercio provvede, almeno una volta l’anno, all’espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria, massima pubblicità degli avvisi di concorso e del diario delle prove di esame, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.
2. Nel caso delle società, il requisito del superamento degli esami di cui al comma 1, è verificato in capo al legale rappresentante della stessa.
3. I corsi teorico-pratici, organizzati dalle regioni, anche attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, hanno una durata minima di 90 ore e prevedono l’insegnamento delle materie oggetto dell’esame abilitante di cui al comma 4.
4. L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un voto di almeno sette decimi nella prova scritta. L’esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. La prova scritta e quella orale vertono sui seguenti argomenti:
a) norme che regolano la mediazione in generale e quella da diporto in particolare, dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti-tipo in uso quali i contratti di compravendita, di locazione, anche finanziaria, e di noleggio di unità da diporto;
c) nozioni relative all’immissione in commercio delle imbarcazioni da diporto;
d) conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato della nautica da diporto;
e) cenni sui principali registri internazionali e sugli aspetti doganali delle unità provenienti da detti registri;
f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione e del Codice, in materia di regime amministrativo delle unità da diporto, di costruzione, immissione in commercio, di proprietà, di privilegi e di ipoteche, persone trasportabili ed equipaggi;
g) nozioni sulle assicurazioni e sulla responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto;
h) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale;
i) conoscenza della geografia politica ed economica;
l) conoscenza pratica della lingua inglese ed, in particolare, dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
5. All’esame, diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante mediatore del diporto, provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio.
6. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, o da persona da esso delegata con qualifica funzionale dirigenziale ovvero, se non presente, da un funzionario di carriera direttiva; è inoltre composta da altri due membri, uno dei quali docente di scuola secondaria superiore in una delle materie sulle quali vertono le prove di esame, anche in congedo, ed uno indicato dalla Capitaneria di Porto competente per territorio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della camera di commercio, con qualifica funzionale non inferiore all’area contrattuale C, designato dal segretario generale.
7. Le commissioni giudicatrici provvedono alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta, che devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.
8. La partecipazione alla commissione giudicatrice può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell’esito dell’esame precedente.
10. I diritti di segreteria per la partecipazione agli esami abilitanti sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalità di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11. L’aspirante mediatore del diporto frequenta il corso presso la regione di residenza o di domicilio professionale e sostiene l’esame presso la camera di commercio ove intende iscriversi.
12. I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nella apposita sezione del REA, sono esentati dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell’esame.
Art. 11
Determinazione dei limiti e dei massimali della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività
1. Gli importi minimi di copertura della polizza di cui all’articolo 49-quater, comma 3, lettera f), del Codice, sono i seguenti:
a) euro 260.000 per le imprese individuali;
b) euro 520.000 per le società di persone;
c) euro 1.550.000 per le società di capitali e le cooperative.
2. La polizza di cui al comma 1 copre tutti coloro che, all’interno dell’impresa, svolgono a qualsiasi titolo l’attività.
3. Lo svolgimento contemporaneo dell’attività per più imprese, da parte di un mediatore del diporto, comporta l’obbligo di possedere distinte coperture assicurative.
Art. 12
Diritto di stabilimento
1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le imprese di cui al comma 1 si considerano assoggettate all’osservanza del requisito richiesto dal comma 3, lettera f), dell’articolo 49-quater del Codice, se risultano coperte da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui sono stabilite, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo.
Art. 13
Libera prestazione di servizi
1. La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività, stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegati
(omissis)