MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 18 marzo 2022
Accordi per l’innovazione – Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Fondo per la crescita sostenibileil Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) “decreto 24 maggio 2017il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
d) “decreto “: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37 che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate;
e) “Soggetto gestore “: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
f) “Accordo quadrò”: l’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 richiamato in premessa, dal Ministero e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici;
g) “Accordo per l’innovazione” o anche “Accordo”: l’Accordo sottoscritto dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
h) “Centro di ricerca”: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca;
i) “collaborazione effettiva”: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
j) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
k) “Organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
l) “Programma “Orizzonte Europa””: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla Decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea;
m) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
n) “PNC”: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
j) “PEC”: posta elettronica certificata;
p) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
q) “ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
l) “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
m) “tecnologie abilitanti fondamentali”: le tecnologie individuate dal Programma “Orizzonte Europa” riportate nell’allegato n. 1 al decreto ministeriale 31 dicembre 2021, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;
n) “regioni del mezzogiorno”: le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Art. 2
(Finalità e ambito operativo)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto, le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni ed i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti all’articolo 18, comma 2 del medesimo decreto, nonché gli elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.
2. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sul secondo sportello agevolativo previsto nell’ambito dell’intervento di cui al decreto, il cui termine di apertura, tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 8, comma 1 del medesimo decreto, non può essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento.
Art. 3
(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2.
2. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dall’11 maggio 2022, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”.
3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 19 aprile 2022.
4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per il primo dei due sportelli agevolativi previsti dall’articolo 18, comma 2, del decreto, tenuto anche conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni di cui all’articolo 4 e delle relative riserve appostate dal Ministero, secondo quanto specificato al comma 4, del medesimo articolo 4. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.
5. Ai sensi l’articolo 7-bis, comma 2, del l decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii., una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto per l’apertura del primo sportello agevolativo è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.
6. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 4
(Procedura per la definizione dell’Accordo quadro)
1. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del decreto, presentano, secondo le modalità indicate al comma 2, una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.7, contenente i seguenti elementi:
a) la denominazione dell’amministrazione interessata alla sottoscrizione dell’Accordo quadro;
b) l’entità e la natura delle risorse finanziarie da rendere disponibili;
c) indicazione delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa” e riportate nell’allegato n. 2 al decreto, cofinanziabili.
2. Le manifestazioni di interesse di cui al comma 1, devono essere presentate in via esclusivamente telematica alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.
3. Il Ministero, ricevuta la manifestazione di interesse di cui al comma 1, avvia la fase di interlocuzione con l’amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione e alla sottoscrizione dell’Accordo quadro, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
a) le finalità dell’Accordo;
b) le amministrazioni sottoscrittici;
c) il dettaglio delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”, selezionate dall’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro;
d) il quadro finanziario dell’Accordo quadro, le modalità e le tempistiche di versamento delle risorse al Ministero;
e) gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori.
4. Il Ministero concorre al cofinanziamento degli Accordi quadro di cui al presente articolo riservando una quota delle risorse rese disponibili dal decreto per sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate sul primo sportello agevolativo di cui all’articolo 2, comma 1.
5. Possono cofinanziare le iniziative di ricerca e sviluppo presentate a valere sul primo sportello agevolativo esclusivamente le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che entro il 3 maggio 2022 hanno sottoscritto l’Accordo quadro.
6. Gli Accordi quadro sottoscritti successivamente alla data indicata al precedente comma 5, possono concorrere al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate a valere sul secondo sportello agevolativo di cui all’articolo 2, comma 2.
7. Il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per il primo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro e delle relative riserve di cui al comma 4, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione), entro il 4 maggio 2022. Nella medesima sezione sarà, altresì, reso disponibile il dettaglio delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”, che le singole amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro intendono sostenere.
Art. 5
(Istruttoria del Soggetto gestore)
1. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nell’ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro di cui all’articolo 4, comma 7, il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro.
3. Qualora nel corso dell’attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 4, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.
4. L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 6.
5. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 4, lettera a), da completare nel termine di venti giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 3, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all’avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, il Soggetto gestore verifica l’importo minimo di spesa ammissibile del progetto, che deve essere superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall’articolo 5 del decreto come determinati, a seguito dell’applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il Soggetto gestore ne dà puntuale e motivata informazione al Ministero affinché quest’ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 4, lettera b), da completare nel termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore valuta, anche attraverso un’approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria di cui all’articolo 6:
a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;
b) la coerenza dell’iniziativa proposta con le finalità dichiarate e con l’ area di intervento riconducibile al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”, indicata nella domanda di agevolazione;
c) il rispetto del principio sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” (principio DNSH) contro l’ambiente, sulla base delle istruzioni che il Ministero fornirà al Soggetto gestore;
d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all’articolo 6, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell’allegato n. 8 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il superamento delle soglie di ammissibilità costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria ma non sufficiente, essendo l’esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell’intero progetto;
e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile;
f) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
g) la riconoscibilità o meno delle maggiorazioni del contributo alla spesa di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto.
7. Nell’ambito della valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente di cui al comma 6, lettera a), il Soggetto gestore verifica che il rapporto tra l’importo di costo ammissibile del progetto proposto a carico del singolo soggetto proponente e la media del fatturato di tale soggetto come definito all’articolo 6 comma 1, lettera a numero 3, sub v), in base ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell’allegato n. 5, non sia superiore a 0,6.
8. Nel caso di progetti congiunti, la verifica di cui al comma 7 è effettuata su ciascun soggetto proponente diverso da Organismo di ricerca. Nel caso in cui per uno dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto il valore del rapporto calcolato come descritto al comma 7, dovesse essere superiore a 0,6, la domanda è dichiarata non ammissibile. Non sono ammesse, a tal fine, rimodulazioni dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
9. Nell’ambito della valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente di cui al comma 6, lettera a), il Soggetto gestore verifica inoltre che ciascun soggetto proponente che abbia richiesto la concessione di un finanziamento agevolato abbia un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento richiesto mediante il calcolo dell’indicatore di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3, sub i) che deve risultare almeno pari a 0,8. Nel caso in cui l’indicatore risulti inferiore a tale soglia, la domanda è dichiarata non ammissibile e non saranno ammissibili rinunce totali o parziali a quanto richiesto in domanda con riferimento al finanziamento agevolato.
10. Nell’ambito delle valutazioni di cui al comma 6, lettera c), il Soggetto gestore verifica il rispetto del principio sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” (principio DNSH) contro l’ambiente, sulla base delle istruzione che saranno fornite dal Ministero.
11. Nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui al comma 6, lettera d), il costo complessivo ammissibile del progetto risulti pari o inferiore alla soglia minima di ammissibilità di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese e dei costi esposti nel progetto, la domanda è dichiarata non ammissibile.
12. Completate le valutazioni, il Soggetto gestore calcola le agevolazioni massime spettanti secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto, procede alla verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 9 e verifica i casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Si specifica che, ai soli fini della determinazione del tasso agevolato concedibile, il tasso di riferimento si assume pari al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state- aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates en, maggiorato di 100 punti base.
13. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le relative risultanze al Ministero. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente ed alle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli Accordi quadro di cui all’articolo 4, avviando con gli stessi l’attività negoziale propedeutica alla definizione dell’ Accordo per l’innovazione.
Art. 6
(Criteri di valutazione)
1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie di cui all’articolo 5, comma 6, lettera d), sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all’attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;
2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza; la valutazione è svolta con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all’attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca nell’ambito della ricerca industriale ovvero nell’ambito dello sviluppo sperimentale, nonché alla misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto. In ogni caso, sono considerate solo le collaborazioni con costi ammissibili di domanda almeno pari al cinque per cento del costo ammissibile di domanda del progetto.
3) solidità economico-finanziaria: da valutare, con riferimento ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell’allegato n. 5, sulla base dei seguenti indicatori:
i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato: tale indicatore è determinato come rapporto tra il valore medio del cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento, determinati secondo le seguenti indicazioni:
– il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci “Ammortamenti e svalutazioni” e “Utile/perdita dell’esercizio”, di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
– il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso. Il valore del punteggio relativo a tale indicatore non può, comunque, essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni. Il Soggetto gestore, nel caso in cui per lo specifico progetto di ricerca e sviluppo non siano richieste agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, provvede ad attribuire all’indicatore “a3.i”, relativo alla “capacità di rimborsare il finanziamento agevolato”, il punteggio pari a 4.
ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:
– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;
– il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo della voce D del Passivo “Debiti”;
– il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell’Attivo “Immobilizzazioni”;
iii. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:
– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;
– il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Passivo”;
iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”;
– il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;
v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:
– Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo merci”;
– Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;
– Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;
– Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
– Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
– Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;
– il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;
b) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) fattibilità tecnica: tale elemento è valutato con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista. Le risorse strumentali sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l’idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti. Viene, inoltre, valutata la coerenza delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;
3) grado di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
c) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale: tale elemento è valutato con riguardo all’interesse industriale all’esecuzione del progetto da determinare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;
2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell’architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell’impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all’elemento di valutazione “solidità economico finanziaria” di cui al comma 1, lettera a), numero 3, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.
3. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l’altro esercizio. Ai suddetti bilanci consolidati si fa riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati al momento della presentazione del progetto di ricerca e sviluppo. A tal fine il soggetto proponente può far riferimento anche ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento, con gli obblighi documentali di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c) del decreto.
4. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Soggetto gestore procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell’allegato n. 8, arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettere a), numero 2, b) e c), sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all’ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di Organismi di ricerca, la valutazione delle “caratteristiche del soggetto proponente” di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla “capacità tecnico-organizzativa” di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui al comma 1, lettera a), numero 3, è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli Organismi di ricerca, ponderata in relazione all’ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli Organismi di ricerca.
6. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo all’indicatore “Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato” di cui al comma 1, lettera a), numero 3, sub i), fatta eccezione per gli Organismi di ricerca, risulti pari ad almeno 3,2;
b) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 25 e 12;
c) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.
Art. 7
(Definizione dell’Accordo per l’innovazione e concessione delle agevolazioni)
1. Nel caso in cui la fase di negoziale di cui all’articolo 5, comma 13 si concluda con esito positivo si procede alla definizione dell’ Accordo per l’innovazione nel quale sono indicati gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori, la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell’ambito dell’Accordo nonché gli ulteriori elementi indicati all’articolo 10, comma 1 del decreto.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 2 del decreto, il Ministero trasmette l’ Accordo per l’innovazione alle regioni, alle province autonome e alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte e al soggetto proponente ovvero al soggetto capofila. Il soggetto proponente ovvero il soggetto capofila provvede, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dell’Accordo per l’innovazione, a restituire al Ministero l’Accordo debitamente sottoscritto da tutti i soggetti proponenti, inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore.
3. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, il Ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione. In particolare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto, il soggetto proponente deve presentare, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:
a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
b) indicazione del nominativo del legale rappresentante ovvero dei legali rappresentanti che dovranno sottoscrivere il decreto di concessione, come risultante dal Registro Imprese;
c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.
d) documentazione tecnica aggiornata in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, redatta secondo lo schema di cui all’ allegato n. 4.
4. Il Ministero, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila della documentazione di cui al comma 3, fatti salvi i termini previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all’adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene ovvero abbia fatto riferimento ai bilanci di una delle società che ne detiene una quota non inferiore al venti per cento del proprio capitale sociale, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa a titolo di assunzione dell’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta nonché dell’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi. In tale ultima ipotesi, l’indicazione di cui al comma 3, lettera b), deve essere riferita anche al legale rappresentante dell’impresa controllante o partecipante. In ogni caso, nelle more della sottoscrizione del decreto di concessione, il soggetto proponente ovvero il soggetto capofila è tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione riguardante i soggetti firmatari del decreto di concessione di cui al comma 3, lettera b).
5. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto, a comunicare al Soggetto gestore l’avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 3, comma 1, e non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell’ordine di acquisto dei beni o alla data dell’inizio dell’attività del personale interessato al progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni attraverso la locazione finanziaria. La suddetta comunicazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata entro trenta giorni dall’avvio del progetto come sopra individuato.
Art. 8
(Spese e costi ammissibili)
1. Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 2021/695;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell’allegato n. 10, sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni, suddivisi per soggetto beneficiario, area geografica in cui vengono sostenuti e per attività di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse con riferimento a ciascuna delle aree regionali indicate nel decreto di concessione. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Soggetto gestore preliminarmente all’erogazione delle agevolazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013 e dell’articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.
4. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.
5. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le spese generali e per le spese del personale dipendente.
6. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
Art. 9
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di cinque soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all’ultimo stato di avanzamento, rispettivamente, ai commi 4 e 6, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all’adozione del decreto di concessione medesimo, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.
2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.
3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera f) del decreto, entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall’avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. L’eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.
4. Qualora previsto dall’Accordo per l’innovazione, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del trenta per cento del totale delle agevolazioni concesse ovvero per l’intero finanziamento agevolato, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.
5. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 20, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro e non oltre il predetto termine, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera h) del decreto. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell’ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
6. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 9 del presente articolo.
7. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell’allegato n. 10. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, qualora tale possibilità sia prevista dall’Accordo, devono essere redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 11, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 12, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all’allegato n. 13. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all’allegato n. 14, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).
8. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 13, commi 1 e 3 del decreto e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l’adozione del decreto di concessione definitivo di cui all’articolo 13, comma 5 del decreto.
10. Al fine di consentire che la verifica intermedia di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto sia svolta dal Soggetto gestore con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all’allegato n. 21, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).
Art. 10
(Variazioni)
1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione al Soggetto gestore, con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, riportata nell’allegato n. 22, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.
Art. 11
(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell’allegato n. 23.
2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell’allegato n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.
Art. 12
(Oneri informativi)
1. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 24 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
Allegati
(omissis)
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