AUTORITÀ GARANTE delle COMUNICAZIONI – Delibera n. 412/2022/CONS del 24 novembre 2022

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori di motori di ricerca on-line, così come definiti all’art. 1, comma 6, lettera a) n. 5), della legge n. 249/1997, e specificati con la delibera n. 666/08/Cons, contribuiscono alle spese di funzionamento dell’Autorità per l’anno 2023, come previsto dall’art. 1, commi 65 e 66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, come definiti dall’Autorità nell’Informativa economica di sistema ai sensi della delibera n. 397/13/Cons e risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2021.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom – Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom – Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. La presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.

Allegato

(Testo dell’allegato)