AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 febbraio 2019, n. 54
Interpello articolo 11, comma 1, lett .a), legge 27 luglio 2000, n.212 medici di base – modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente, nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante esercita attività di lavoro autonomo quale medico di medicina generale convenzionato con l’A.S.L. (c.d. “medico di base” o “medico di famiglia”).
Alla luce del quadro normativo attualmente vigente e della specifica prescrizione contenuta nel decreto ministeriale 31 ottobre 1974 per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore dei vari enti – in base alla quale la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi – l’istante chiede se per tali prestazioni:
a) risultino tutt’ora valide le indicazioni contenute nella risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015 e, dunque, non vi sia obbligo di documentare le stesse tramite fatture elettroniche;
b) sia venuto meno l’obbligo di invio dei dati previsto dall’articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, in riferimento ai quesiti posti l’interpellante ritiene corretto:
a) «non emettere fatture elettroniche né per i compensi percepito dall’A.S.L., né per quelli percepiti direttamente dai pazienti e comunicati al sistema Tessera Sanitaria»;
b) «non fare alcun adempimento aggiuntivo né per i dati relativi ai compensi che i medici di medicina generale ricevono dalle A.S.L., né per eventuali spese documentate da fatture d’acquisto datate 2018 e ricevute all’inizio del 2019».
Parere dell’agenzia delle entrate
Il 2018 ha recato, in tema di fatturazione, una serie di novità, avviate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. l’articolo 1, commi 909 e ss.), proseguite in una molteplicità di interventi normativi – il più importante dei quali è il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (si vedano gli articoli 10 e ss.) – e concluse, ad ora, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Volendo trarre un quadro di sintesi dei vari provvedimenti deve dirsi che:
– dal 1° gennaio 2019 «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2 [ossia di cui all’allegato A del decreto interministeriale 3 aprile 2013, n. 55, ndr.] […] Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea» (così l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127);
– la regola generale appena richiamata prevede, tuttavia, alcune eccezioni:
1) di ordine soggettivo, in riferimento a coloro che «rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» (si veda sempre l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015);
2) di ordine oggettivo, per quelle cessioni/prestazioni di servizi che non hanno obbligo di essere documentate tramite fattura. Si pensi, ad esempio, alle operazioni verso consumatori finali di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA);
3) “miste”, per soggetti specificamente individuati quando si verificano peculiari situazioni. Ci si riferisce, in particolare, a coloro che:
– «hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 […]» (così l’articolo 1, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015);
– sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, in riferimento al solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria» (cfr. l’articolo 10-bis del D.L. n. 119 del 2018).
L’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica coincide, peraltro, con la soppressione dell’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, norma abrogata, per tutti i contribuenti, con effetto dal 1° gennaio 2019 (si veda l’articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017).
A completamento del quadro di sintesi sopra tratteggiato va evidenziato che la razionalizzazione del processo di fatturazione operata dal legislatore reca, come necessario presupposto, l’obbligo di documentare un’operazione tramite fattura (la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatta eccezione per i soggetti già visti, deve essere elettronica e transitare tramite Sistema di Interscambio).
I vari interventi normativi, infatti, non hanno modificato le ulteriori previsioni del decreto IVA (o di altri provvedimenti) che dettano le regole relative alla certificazione delle operazioni (tramite fattura o con un diverso strumento ritenuto parimenti idoneo, si tratti di scontrini, ricevute fiscali o altro).
Ne deriva, venendo al caso oggetto di odierno esame, che risulta ancora attuale quanto riportato nella risoluzione n. 98/E del 2015, laddove si è precisato che se l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, lo stesso non è venuto ad esistenza con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 – o, oggi, con la legge n. 205 del 2017 ed i successivi provvedimenti che sono variamente intervenuti sulla stessa o sul d.lgs. n. 127 del 2015 – né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma di una fattura che, in ragione dell’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974, non è da emettere (in quanto sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi).
Nel rinviare al documento di prassi e al D.M. appena richiamati per tutti i dettagli del caso sulle modalità di compilazione del foglio di liquidazione dei corrispettivi e sulle connesse annotazioni, al quesito posto dall’istante sub a) deve darsi, dunque, risposta positiva, con la precisazione che il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati saranno oggetto di invio al sistema Tessera Sanitaria è legislativamente previsto per il solo periodo d’imposta 2019.
Parimenti condivisibile risulta la soluzione al quesito sopra riportato sub b), ponendo la dovuta attenzione alla circostanza che l’abrogazione dell’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 esclude l’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019 (seppur riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019), pur quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al sistema Tessera Sanitaria.
Si rammenta, in proposito, che l’invio ex articolo 21 del D.L. n. 78, in riferimento ai dati del terzo e quarto trimestre 2018, ovvero del secondo semestre 2018, può avvenire entro il 28 febbraio 2019 (si veda l’articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.
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