PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto del 15 settembre 2022
Modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali (G.U. 12 gennaio 2023, n. 9)
Art. 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l’acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le regioni e gli enti locali, per le attività di cui all’art. 2, ricorrono all’utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito «Portale», disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.
2. Le istruzioni operative per l’accesso al portale e per l’utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022.
3. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo.
Art. 2
Funzionalità del Portale del reclutamento
1. Per le finalità di cui all’art. 1, le regioni e gli enti locali ricorrono all’utilizzo del Portale. A tal fine, mediante la procedura di accreditamento di cui all’art. 3 regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:
a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;
b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);
c) producono report e analisi statistiche;
d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);
e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);
f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) pubblicano l’avviso selettivo per individuare i componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
h) effettuano comunicazioni agli utenti.
2. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano e relativi enti locali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulerà, con le regioni a statuto speciale, con le Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi enti locali, specifici protocolli per l’applicazione del presente decreto, prevedendo misure speciali per il pieno rispetto delle specificità statutarie e del principio del bilinguismo.
Art. 3
Modalità di accesso e di utilizzo del portale del reclutamento
1. Per le finalità di cui all’art. 1, le regioni e egli enti locali nominano uno o più «Responsabile unico» del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di firma digitale che opererà secondo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Le regioni e gli enti locali accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:
– l’identificazione da parte dell’amministrazione aderente di uno o più «Responsabile unico» (di seguito, per brevità, R.U.);
– l’autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
– la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l’apposito modulo firmato digitalmente;
– la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;
– il rappresentante legale dell’amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all’autorizzazione/diniego cliccando l’apposito link; ai fini dell’autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
– una volta approvata o negata l’istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale;
– il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR.UU.;
– al termine, il portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all’amministrazione, l’esito del processo di autorizzazione.
3. Per l’adesione al sistema PagoPA di cui dall’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all’art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni operative di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le regioni e egli enti locali nell’utilizzo del portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 4
Riservatezza e trattamento dei dati
1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente decreto che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5
Clausola finanziaria
1. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e gli enti locali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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