Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022
Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
Articolo 1 (Definizioni)
Nel seguito del provvedimento, s’intende per:
- “decreto-legge 23 del 2020”: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- “articolo 6-bis”: l’articolo 6-bis del decreto-legge 23 del 2020;
- “decreto-legge n. 104 del 2020”: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- “articolo 110”; l’articolo 110 del decreto-legge 104 del 2020;
- “decreto legislativo 241 del 1997”: il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- “legge 234 del 2021”: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- “legge 342 del 2000”: la legge 21 novembre 2000, n. 342;
- “rivalutazione civilistica”: il regime di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- “regime della rivalutazione”: il regime di cui all’articolo 110, commi 1, 2, 4 e 7, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- “la rivalutazione e il riallineamento per i settori alberghiero e termale”: rispettivamente i regimi della rivalutazione e quello del riallineamento previsti dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020;
- “regime del riallineamento”: il regime di cui all’articolo 110, commi 7, 8 e 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2020;
- “regime dell’affrancamento”: il regime di cui all’articolo 110, commi 3 e 8, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- “regimi di cui all’articolo 110”: il regime della rivalutazione, il regime del riallineamento e il regime dell’affrancamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020;
- “TUIR”: il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917;
- “dichiarazione integrativa”: la dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 322.
CAPO I
Disposizioni comuni
Articolo 2
(Ambito soggettivo della revoca)
1. I soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive di cui al comma 6 dell’articolo 110, abbiano comunque perfezionato l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 alla data di pubblicazione del presente provvedimento, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo le modalità e i termini previsti dai seguenti articoli.
Articolo 3
(Regimi oggetto della revoca)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 possono scegliere di revocare uno o più dei regimi di cui all’articolo 110.
2. La revoca dei regimi di cui all’articolo 110 è esercitata nell’ambito di operazioni di fusione di cui all’articolo 172 del TUIR dalla società risultante dalla fusione o incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione ai sensi dell’articolo 173, comma 12, del TUIR.
3. La revoca dei regimi di cui all’articolo 110 è esercitata esclusivamente dal dante causa di operazioni di conferimento d’azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del TUIR.
CAPO II
Della rivalutazione e del riallineamento
Articolo 4
(Ambito oggettivo della revoca)
1. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento di cui al presente provvedimento hanno ad oggetto le singole attività, a scelta dei soggetti di cui all’articolo 2, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’articolo 110.
2. La revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività di cui al comma 1 per il quale è stata esercitata la relativa opzione.
Articolo 5 (Effetti della revoca)
1. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento, esercitate con le modalità indicate nel successivo articolo 7, rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività di cui all’articolo 4 per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto.
2. Le singole attività di cui al comma precedente assumono, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze nonché ai fini della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente riconosciuto che avevano anteriormente all’adesione al regime della rivalutazione e al regime del
3. In relazione al periodo d’imposta in cui esercita la revoca, il soggetto interessato deve effettuare, nella dichiarazione integrativa di cui al successivo articolo 7, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti alle singole attività di cui all’articolo 4 in sede di rivalutazione o di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa.
CAPO III
Dell’affrancamento
Articolo 6 (Effetti della revoca)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 possono revocare autonomamente, in tutto o in parte, il regime dell’affrancamento con le modalità indicate nel successivo articolo 7.
2. La revoca del regime dell’affrancamento di cui al comma 1 comporta che, in misura corrispondente alla medesima, l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni ad essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge n. 342 del 2000.
3. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l’importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell’articolo
CAPO IV
Disposizioni procedurali comuni
Articolo 7 (Esercizio della revoca)
1. La revoca dei regimi di cui all’articolo 110 è esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata.
2. Al fine di esercitare la revoca dei regimi di cui all’articolo 110, nella dichiarazione di cui al precedente comma i soggetti interessati indicano:
- in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime del riallineamento, un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti alle attività di cui al precedente articolo 4, comma 1, risultanti dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
- in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
- l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell’esercizio della revoca dei regimi di cui all’articolo 110 rispetto a quella effettivamente versata, da indicare nella colonna 3 dell’apposito rigo della sezione I del quadro RX;
- nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca dei regimi di cui all’articolo 110, ove esistenti;
- nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel modello di dichiarazione, le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.
3. Le previsioni della lettera e) del precedente comma trovano applicazione anche nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano proceduto ad eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione civilistica secondo quanto previsto dal comma 624-bis dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
4. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i soggetti interessati chiedono, per l’intero, alternativamente il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 del credito di cui alla lettera c) del precedente comma 2, compilando gli appositi campi della sezione I del quadro RX. Detto credito può essere trasferito ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2018. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.
Articolo 8
(Previsioni per i settori alberghiero e termale)
1. La facoltà di revoca del regime della rivalutazione è riconosciuta anche ai soggetti di cui all’articolo 2 che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e
2. I soggetti di cui al precedente comma che, con la dichiarazione di cui al comma 1 dell’articolo 7, revocano il regime della rivalutazione, possono aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 6-bis nel medesimo esercizio.
3. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche all’opzione per il riallineamento per i settori alberghiero e termale.
4. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e che hanno aderito al regime dell’affrancamento possono affrancare, ai sensi dell’articolo 6- bis, anche parzialmente, la riserva risultante dall’adesione alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale.
5. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 effettuano nella dichiarazione integrativa di cui al precedente articolo 7, comma 1, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le variazioni necessarie ai fini della deduzione dei maggiori ammortamenti determinati sui valori rivalutati o riallineati ai sensi dell’articolo 6-bis. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 7, i medesimi soggetti indicano nella dichiarazione integrativa:
- in caso di adesione alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare della riserva in sospensione corrispondente all’esercizio della relativa opzione;
- in caso di affrancamento della riserva in sospensione di cui alla precedente lettera a), nella sezione relativa alla “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale”, l’ammontare della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva, comprensiva della quota già oggetto del regime di affrancamento di cui al precedente comma 4, e la corrispondente imposta sostitutiva dovuta.
Articolo 9 (Entrata in vigore)
1. Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 1, commi 622 e 623, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei regimi previsti dall’articolo 110 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il successivo comma 624 ha introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’opzione per la disciplina di cui al citato articolo 110. Nel medesimo comma 624, il legislatore, per definire le modalità e i termini per l’esercizio della predetta facoltà di revoca, ha rinviato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, specificando altresì che la revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate (secondo modalità e termini da definire nel medesimo provvedimento). Successivamente, l’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto il comma 624-bis del menzionato articolo 1 consentendo ai soggetti che esercitano la facoltà di revoca prevista dal citato comma 624 la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
- Articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, 244;
Disciplina normativa di riferimento:
- Articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, 234;
- Articolo 110 del il decreto-legge 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- Articolo 6-bis del il decreto-legge 8 aprile 2020, 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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