I lavoratori dipendenti e/o pensionati per la loro dichiarazione dei redditi compilano il modello 730. L’utilizzo del modello 730 presenta alcuni vantaggi:
- la semplicità della sua compilazione e non richiede l’esecuzione di calcoli la trasmissione del modello avviene, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
- il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)
- se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Qualora lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
- alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno di presentazione
- a un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato se il rapporto lavorativo dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può rivolgersi all’istituto scolastico oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno oggetto di dichiarazione al mese di giugno dell’anno di presentazione.
Invece, i soggetti che nell’anno di presentazione posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori che sono tenuti a presentarla, possono utilizzare il modello 730.
Dichiarazione congiunta
I coniugi posono presentare una sola dichiarazione dei redditi, quando entrambi possiedono esclusivamente redditi dichiarabili col modello 730 e almeno uno dei due lo può utilizzare effettivamente.
Se entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al datore di lavoro o ente pensionistico di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
La presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, a eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Documentazione da presentare
Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare, sia che si richieda l’assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:
- il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
- ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
- attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.
Anche per il 2013 è disponibile il modello 730 in formato “editabile”. È possibile, quindi, compilare con un computer la dichiarazione del 730. Per visualizzare, compilare e stampare il modello è sufficiente disporre di un programma già utilizzato per la lettura e la stampa di documenti in formato pdf.
Il programma non verifica o controlla le informazioni inserite. Terminata la compilazione il modello può essere stampato, sottoscritto e presentato ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale insieme alla documentazione se richiesta. Non è possibile, invece, salvare il modello 730 sul computer né trasmetterlo.
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