La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42522 depositata il 16 ottobre 2019 intervenendo in tema di reato di omesso versamento dell’Iva (art.10-ter del D.Lgs. n. 74/2000) ha statuito che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto) è richiesto il dolo generico, che è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo”

La vicenda aveva riguardato il legale rappresentante di una società di capitale, il quale non aveva versato l’IVA entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto d’imposta relativo al periodo successivo il cui importo superava i limiti previsti dall’articolo 10-ter. Per i reati ascritti l’imputata veniva, in primo grado condannato. Avverso la decisione del Tribunale fu proposto appello. I giudici della Corte di Appello accolsero le doglianze del ricorrente, assolvendolo dall’imputazione ascrittagli, escludendo che fosse certa la volontà dell’imputato di omettere la condotta doverosa.

Il Procuratore impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso proposto, hanno anche puntualizzato che per la configurazione del reato di omesso versamento dell’IVA occorre la presenza di due elementi  sia oggettivi (omesso versamento) che soggettivi (elemento psicologico del dolo) ed in particolare, nel caso di specie, non era certa la volontà dell’imputato di omettere la condotta dovuta come rilevato dai giudici di secondo grado.

Infatti, la Corte di legittimità, evidenzia che la “Corte territoriale è pervenuta alla assoluzione dell’imputato ritenendo non esigibile la condotta antidoverosa omessa, sulla base del rilievo che i soci di controllo della società capogruppo avevano adottato le iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria che aveva, tra le altre, colpito la società amministrata dall’imputato, facendo ricorso anche a beni personali allo scopo di reperire la liquidità necessaria per assolvere alle obbligazioni sociali, e anche insussistente l’elemento soggettivo del reato, sottolineando che la scelta dell’imputato di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori era avvenuta in una prospettiva di continuità aziendale, nella convinzione che tale opzione avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività d’impresa, il conseguimento di ricavi e la produzione utili e, quindi, anche l’adempimento alla scadenza della obbligazione tributaria, con la conseguente insussistenza della rappresentazione da parte dell’imputato medesimo della mancanza delle risorse necessarie per assolvere a tale adempimento alla scadenza.”

Per cui sulla base delle considerazioni sopra esposte, condivise dalla Corte Suprema, i giudici di appello avevano affermato la non esigibile la condotta antidoverosa omessa ed anche la  insussistente l’elemento soggettivo del reato posto che l’imputato aveva provveduto al pagamento dei dipendenti e dei fornitori in una prospettiva di continuità aziendale convinto che la prosecuzione dell’attività imprenditoriale avrebbe generato i flussi finanziari occorrenti al pagamento dell’IVA omessa.

L’inammissibilità del ricorso dell’accusa, fondava le sue ragioni, sulla circostanza che nel ricorso, veniva omessa un’illustrazione della portata di tale principio richiamato nel caso specifico e nella fattispecie concreta e non era stato affatto considerato, in modo critico, quanto esposto nella motivazione della pronuncia impugnata. In definitiva, il ricorso era privo della doverosa considerazione delle ragioni della decisione.