La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 9476 depositata il 6 aprile 2023, intervenendo in tema di clausole contrattuali abusive e tutela del consumatore, ha affermato, facendo seguito alla sentenza n. e del 17 maggio 2022, emessa nelle cause riunite C693/19 e C-831/19 della Corte di Giustizia, che “… ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito. …”
Per cui, secondo i giudici di legittimità, una clausola contrattuale abusiva può essere contestata anche nella fase di esecuzione qualora il giudice monitorio non abbia esaminato d’ufficio l’abusività della clausola contrattuale dandone evidenza nella motivazione, anche nell’ipotesi che abbia escluso la presenza di clausole abusive.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea – sulla evidenza della posizione di inferiorità del consumatore, sia dal punto di vista informativo che rispetto al potere negoziale, nei confronti del professionista – ha dichiarato contraria ai principi europei la normativa interna che non consente al Giudice dell’Esecuzione di poter rilevare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto su cui si fonda il diritto di credito accertato nel provvedimento monitorio non opposto scalfendo il principio nazionale secondo cui il decreto ingiuntivo fa stato tra le parti sia sul dedotto – il diritto di credito- che sul deducibile – le clausole contrattuali.
Nella sentenza in commento il Supremo consesso ha fornito le necessarie soluzioni sia nell’ipotesi di un giudizio monitorio promosso ex novo successivamente le sentenze lussemburghesi, sia nel caso in cui si è in presenza di un decreto ingiuntivo già passato in giudicato.
Le sezioni unite nell’ipotesi di un giudizio monitorio successivo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2022 ha riconosciuto in capo al Giudice del monitorio l’obbligo di effettuare un controllo sulle clausole contrattuali e all’esito dello stesso, qualora rinvenga la presenza di clausole abusive dovrà rigettare o accogliere solo in parte il ricorso per decreto ingiuntivo, diversamente provvederà ad emetterà un decreto ingiuntivo sinteticamente motivato in cui darà atto che il controllo sull’abusività delle clausole ha avuto esito negativo con l’avvertimento espresso che in mancanza di opposizione nel termine indicato dalla legge il titolo diverrà definitivo e il consumatore non potrà più contestare le clausole contrattuali.
I giudici di legittimità, per i decreti ingiuntivi già passati in giudicato, hanno itenuto lo strumento dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., riadattandolo, il più idoneo, con i dovuti adeguamenti, a dare esecuzione alle Sentenze della Corte Europea, in quanto più “malleabile” rispetto agli altri istituti di diritto interno.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia e, nell’interesse della legge, enuncia i seguenti principi di diritto:
Fase monitoria
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase esecutiva
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.”
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