La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 9479 depositata il 6 aprile 2023 intervenendo in tema di clausole vessatorie anche alla luce delle decisioni della CGUE, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) ha statuito che il decreto ingiuntivo non opposto può essere riesaminato, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., limitatamente alla sussistenza di clausole contrattuali abusive per il consumatore, non rilevate d’ufficio dal Giudice del monitorio ovvero per omessa motivazione sul punto.
I presupposti dell’azione giudiziaria per annullare gli effetti del giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.) di un decreto ingiuntivo non opposto sono:
il mancato rilievo officioso della clausola abusiva (presupposto oggettivo), sulla base delle norme imperative (art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE), nonché l’omessa motivazione (art. 641, 1 comma, c.p.c.);
la qualità di consumatore (presupposto soggettivo), come definito dal D.Lgs. n. 206/2005.
La vicenda ha avuto origine da una consumatrice che ha prestato una fideiussione a favore di una società e a beneficio di una banca. Successivamente a seguito dell’inadempimento del debitore principale la banca ha deciso di escutere la garanzia attraverso un decreto ingiuntivo notificato alla garante che non aveva proposto opposizione. La Banca a seguito della definitività esecutiva del decreto ingiuntivo ( equiparabile ad una sentenza passata in giudicato ) avviava la procedura esecutiva immobiliare ai danni della consumatrice.
Ai sensi dell’art. 617 c.p.c. la consumatrice proponeva opposizione avverso l’ordinanza fondando l’opposizione sulla nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice territorialmente incompetente, sulla base di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore e, quindi, abusiva.
La consumatrice innanzi alla Corte di cassazione, avverso la decisione di rigetto del giudice di merito, deduceva la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93/13 e dell’art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore.
In considerazione della materia la trattazione viene rinviata alle SS. UU. della cassazione. Gli Ermellini alla luce della normativa e giurisprudenza unionale accolgono la doglianza della consumatrice affermando che la clausola del contratto resta abusiva anche se il consumatore non si è opposto all’ingiunzione. Per cui è compito del giudice dell’esecuzione controllare se la clausola ha natura vessatoria.
Inoltre, il giudice che concede l’ingiunzione deve emettere un decreto motivato dando evidenza del controllo eseguito. Altro aspetto importante è relativo all’obbligo, a carico del giudice, di avvisare il consumatore che può proporre opposizione entro 40 giorni perché, in caso contrario, non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole e il provvedimento, non opposto, diviene irrevocabile.
Nella pronuncia delle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. sono stati pronunciati i seguenti principî di diritto:
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.».
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