AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 gennaio 2019, n. 14
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa., nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è un operatore della grande distribuzione che, non avendo aderito al regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha sempre certificato le vendite al dettaglio concluse presso i propri punti vendita tramite scontrini fiscali conformi ai requisiti previsti dall’articolo 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.
In data […], con effetto dal 1° gennaio 2019, la società ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in ragione della quale è congiuntamente tenuta:
– alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, secondo le indicazioni fornite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 30 giugno 2016 ed alle relative specifiche tecniche. Obblighi che, in presenza dei requisiti prescritti, l’istante assolverà dotandosi, per ciascun punto vendita, di un Server-RT collegato ai registratori di cassa attualmente in uso che saranno via via “defiscalizzati”;
– all’emissione, in luogo degli scontrini fiscali, del documento commerciale, disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto col Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016. Emissione che la società vorrebbe curare utilizzando le stampanti “fiscali” ad oggi in uso per gli scontrini sino ad esaurimento/obsolescenza/necessità di ripristino delle stesse.
Alla luce dell’opzione esercitata, nonché del complessivo quadro normativo e di prassi in materia, la società chiede:
1) indicazioni sui tempi per la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa;
2) se possa essere emesso un documento commerciale redatto in base ad un proprio layout, che allega, ove l’indicazione del logotipo “MF” sia riportato sotto il testo del documento stesso.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, in riferimento ai quesiti posti l’interpellante ritiene che:
1) la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati a Server-RT possa essere effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica ed il versamento dell’eventuale IVA a debito del mese di gennaio 2019 (16 febbraio 2019);
2) sia conforme al predetto decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 l’emissione di un documento commerciale che rechi il logotipo MF seguito da matricola in calce allo stesso oltre a riportare la dicitura: “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”. Nel caso in cui il documento commerciale abbia efficacia fiscale (cfr. l’articolo 5 del decreto 7 dicembre 2016) la dicitura non sarà riportata ed il documento verrà integrato con il codice fiscale o il numero della partita IVA dell’acquirente.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – abrogati dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – consentiva, alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
A seguito dell’abrogazione dei commi richiamati, l’articolo 1, comma 909, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha in ultimo previsto che l’opzione «già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018».
Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (si veda l’articolo 22 del decreto IVA), devono certificarle:
– fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), comunque obbligatoria per gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);
– ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, tale forma di certificazione è attuabile su base:
– volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
– obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (cfr. l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);
– obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici» (così l’articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha inoltre stabilito che:
– memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni» (così il comma 4);
– «Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni» (cfr. il comma 5). In attuazione di tali previsioni:
a) il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, ha emesso il decreto 7 dicembre 2016, individuando le caratteristiche minime (cfr. l’articolo 2) che il documento commerciale idoneo a documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA deve possedere, altresì indicando le ulteriori informazioni da inserirvi qualora lo stesso debba assumere validità fiscale (si veda l’articolo 4);
b) il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo all’uopo apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha pubblicato e reso disponibili nella relativa sezione della medesima area tematica ulteriori chiarimenti e precisazioni sull’utilizzo dei registratori telematici, dei misuratori fiscali, nonché in ordine a specifiche problematiche riscontrate o segnalate dai contribuenti (si veda la citata sezione al link www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+co rrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+corrispettivi+registratori+telematici+te mp).
Tra i documenti più recenti disponibili nella sezione figurano anche i “Chiarimenti e precisazioni per l’utilizzo degli RT, server-RT e MF” pubblicati in data 4 ottobre 2018.
Ivi, per i passaggi da un regime fiscale all’altro, si è confermata l’attualità delle indicazioni fornite in precedenti documenti di prassi concernenti la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle imprese della grande distribuzione – si veda la circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006 (ma, nello stesso senso, potrebbero altresì richiamarsi le successive risoluzioni n. 86/E del 7 maggio 2007, n. 215/E e 273/E rispettivamente del 29 maggio e 3 luglio 2008, nonché la circolare n. 2/E del 25 gennaio 2010 – che consentivano «di utilizzare gli stessi misuratori fiscali fino a esaurimento della memoria fiscale, per emettere scontrini con il logotipo fiscale, avendo cura di comunicare al cliente la natura non fiscale dello scontrino emesso. Pertanto anche nella situazione attuale si potrà, ad esempio, indicare sullo scontrino emesso dal misuratore fiscale la natura “non fiscale” del titolo […]».
Va inoltre evidenziato, nel rispetto della ratio seguita dal legislatore in tutti gli ultimi interventi in tema di fatturazione elettronica e memorizzazione con successivo invio dei dati dei corrispettivi – ossia il minor aggravio economico/organizzativo possibile per i contribuenti – che pur in assenza di espresse indicazioni normative sul passaggio dal regime del decreto ministeriale 23 marzo 1983 a quello dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, lo stesso può avvenire, fermo il tempestivo versamento dei tributi e la regolare certificazione delle operazioni, nel rispetto dei necessari tempi tecnici, legati anche alle dimensioni dei soggetti coinvolti.
Alla luce del quadro succintamente tratteggiato, in riferimento ai quesiti formulati:
1) la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati a Server-RT può avvenire nel rispetto degli indispensabili tempi tecnici previsti per l’intervento dei soggetti incaricati. Si ritiene dunque compatibile con l’attuale quadro normativo che, come indicato dall’istante, tale procedura si perfezioni entro il termine previsto per la liquidazione periodica IVA del mese di gennaio 2019 (16 febbraio 2019);
2) il documento commerciale emesso per mezzo di un registratore di cassa, utilizzando le relative stampanti fiscali (sino a loro esaurimento), che rispetti il contenuto minimo individuato dall’articolo 2 del decreto 7 dicembre 2016, è allo stesso conforme pur recando il logotipo MF seguito dalla matricola in calce, qualora riporti un’indicazione (ad esempio, “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”) idonea a fugare qualsiasi dubbio circa la sua portata esclusivamente commerciale (e non fiscale).
Nelle ipotesi in cui tale documento, come previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 5 del medesimo decreto ministeriale, a richiesta dell’acquirente, debba essere valido anche ai fini fiscali, oltre a riportare le necessarie informazioni (ossia, in aggiunta a quelle individuate nell’articolo 2, «il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente») sarà tuttavia indispensabile rimuovere l’indicazione segnalata nel paragrafo precedente.
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