ORDINANZA MINISTERIALE 23 novembre 2020
Misure urgenti per la sperimentazione di voli COVID-tested
Art. 1
Sperimentazione Voli «COVID-tested»
1. Sono considerati voli «COVID-tested», ai fini della presente ordinanza, i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco, nel rispetto degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «COVID-tested», operativi dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l’aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, è consentito l’ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall’art. 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
Art. 2
Obblighi voli «COVID-tested»
1. Le persone in partenza sui voli «COVID-tested», come individuati nella presente ordinanza, sono tenute a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante il risultato negativo del test eseguito ai sensi dell’art. 1, comma 1, della presente ordinanza nonché la dichiarazione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
2. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell’imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalità digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
3. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», nonché dall’aeroporto di Atlanta «Hartsfield-Jackson» sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino «Leonardo da Vinci».
4. I voli «COVID-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potrà, laddove considerato opportuno, autorizzare voli «COVID-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all’art. 1, comma 2, della presente ordinanza.
5. Nel caso di mancato imbarco sul volo «COVID-tested», per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli «COVID-tested» e l’emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.
Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 15 febbraio 2021, salvo eventuali proroghe.
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