ORDINANZA MINISTERIALE 14 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli COVID-tested

Art. 1

Sperimentazione Voli «COVID-tested» – Aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e Aeroporto internazionale di Milano Malpensa

1. Fermo restando quanto previsto dalle ordinanze del Ministro della salute 23 novembre 2020 e 9 marzo 2021, i voli «COVID-tested» con destinazione l’aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa sono operativi, altresì, dagli aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti d’America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York “John Fitzgerald Kennedy” e “Newark Liberty”, Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.

Art. 2

Sperimentazione Voli «COVID-tested» – Aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino e Aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia

1. La sperimentazione dei voli «COVID-tested» è operativa anche con destinazione l’aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino e l’aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia.

Art. 3

Obblighi voli «COVID-tested» – Aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Aeroporto internazionale di Milano Malpensa, Aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino e Aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia

1. Alle persone in partenza sui voli «COVID-tested» è consentito l’ingresso e il transito nel territorio nazionale, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall’art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. Le persone in partenza sui voli «COVID-tested» sono tenute a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto ore precedenti all’imbarco, nonché la dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

3. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell’imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalità digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

4. I passeggeri di cui al comma 1, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sarà individuato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con apposita circolare regolamentare.

5. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Canada, Giappone, Stati Uniti d’America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York “John Fitzgerald Kennedy” e “Newark Liberty”, Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti, sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all’arrivo agli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli – Capodichino e «Marco Polo» di Venezia.

6. I voli «COVID-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potrà, laddove considerato opportuno, autorizzare voli «COVID-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all’art. 1 della presente ordinanza.

7. Nel caso di mancato imbarco sul volo «COVID-tested», per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli «COVID-tested» e l’emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.

Art. 4

Disposizioni finali

1. La disciplina dei voli «COVID-tested» con destinazione l’aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, l’aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino e l’aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe.

2. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.

3. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.