Sottoscritto il giorno 25 luglio 2013, tra la Confindustria Federorafi, l’Associazione Argentieri e la Fim-Cisl e la Uilm-Uil, il verbale di accordo per dare attuazione ai rinvii negoziali del CCNL 23/9/2010 per i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria e argenteria.
Nuova scadenza contrattuale
Le Parti hanno convenuto di differire la scadenza del CCNL 23/9/2010 (originariamente prevista al 31/10/2013) a tutto il 31/12/2013 con la corresponsione ai lavoratori interessati di un importo forfettario una tantum.
Una tantum
Ai lavoratori in forza in data 1/11/2013 sarà riconosciuto un importo forfettario che liquida ogni spettanza economica relativa al periodo di proroga contrattuale, pari a euro 90,00 lordi suddivisibili in quote mensili (€ 45,00) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di aspettativa, permesso non retribuito, congedo parentale e periodi nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico azienda) nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2013. La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.
L’importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche gli eventuali riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Il medesimo non sarà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Anche al fine di determinare l’esatto importo spettante in relazione al periodo di proroga della vigenza contrattuale il suddetto importo verrà erogato nel mese di gennaio 2014.
Premio di risultato
A completamento della normativa del CCNL, sono state dettate le linee guida per la diffusione del premio di risultato con la fissazione di indicatori e parametri da applicare allo scopo di rendere concrete tali erogazioni salariali a favore dei lavoratori.
Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
L’accordo prevede la seguente normativa a decorrere dall’1/1/2014:
Comporto breve:
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 244 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 10 anni compiuti;
c) 305 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Comporto lungo:
In caso di più malattie o infortuni non sul lavoro i periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso e il periodo complessivo di conservazione del posto sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 10 anni compiuti: 365 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 10 anni: 456 giorni di calendario.
Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto, come di seguito descritto, operando i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
– per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti, l’intera retribuzione globale per i primi 61 giorni e il 75% della retribuzione globale per i 122 giorni successivi;
– per anzianità di servizio oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti, l’intera retribuzione globale per i primi 91 giorni e il 75% della retribuzione globale per i 153 giorni successivi;
– per anzianità di servizio oltre i 10 anni, l’intera retribuzione globale per i primi 122 giorni e il 75% della retribuzione globale per i 183 giorni successivi.
Nell’ipotesi di più malattie o infortuni nell’arco dell’ultimo triennio (vedi nono comma) il trattamento sarà il seguente:
– per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti: 274 giorni, di cui 61 giorni a intera retribuzione globale e 213 giorni al 75% della retribuzione globale;
– per anzianità di servizio oltre 5 anni compiuti: 365 giorni, di cui 91 giorni a intera retribuzione globale e 274 giorni al 75% della retribuzione globale;
– per anzianità di servizio oltre 10 anni: 456 giorni, di cui 122 giorni a intera retribuzione globale e 334 giorni al 75% della retribuzione globale.
Assistenza sanitaria integrativa
I lavoratori al superamento del periodo di prova potranno volontariamente iscriversi al Fondo di assistenza sanitaria integrativa – MètaSalute -costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il finanziamento è assicurato dalla contribuzione di imprese e lavoratori secondo le quantità e le scadenze di seguito riportate:
1. a decorrere dall’1/1/2014, tre euro e cinquanta centesimi mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e un euro mensile a carico del lavoratore aderente.
2. a decorrere dall’1/1/2015, quattro euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e due euro mensili a carico del lavoratore aderente.
3. a decorrere dall’1/1/2016, sei euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e tre euro mensili a carico del lavoratore aderente.
Per quanto concerne tempi e modalità di iscrizione e di fruizione delle prestazioni si farà riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
La presente normativa non si applica alle aziende che hanno già in atto forme di assistenza sanitaria integrativa, né alle aziende che disporranno forme di assistenza sanitaria integrativa, con prestazioni non inferiori a quelle offerte da MetàSalute, aperte a tutti i lavoratori volontariamente aderenti.
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