PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 15 gennaio 2018

Contributi diretti per l’attività editoriale delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del d.lgs n. 206/2005 – anno 2017

Modalità di presentazione delle domande e della documentazione

Si ricorda che il 31 gennaio 2018 scade il termine per la presentazione della domanda e relativa documentazione per l’ammissione al contributo per l’anno 2017, previsto dagli articoli 6 e 7 della legge n. 281 del 1998 e s.m. a favore dell’attività editoriale delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del D.lgs. n. 206/2005.

Le domande e la documentazione, da compilare secondo i modelli scaricabili dal sito, devono essere trasmesse al Dipartimento per l’informazione l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per via telematica, con firma digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: archivio.die@mailbox.governo.it. Le domande inviate oltre il termine saranno considerate inammissibili.

Si rammenta che a far data dal corrente anno le associazioni devono adeguarsi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo VI – Sezioni I e III) e nel D.P.C.M. 28 luglio 2017 ai fini della richiesta per l’ammissione al contributo per l’annualità 2018, le cui domande dovranno essere inoltrate nell’anno 2019.

Al riguardo si segnalano le principali novità introdotte dalla nuova normativa con riferimento alle modalità procedimentali, ai requisiti richiesti e  al calcolo del contributo:

– il termine per la presentazione delle domande, a partire dall’anno 2019, è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del  contributo richiesto;

– per avere accesso ai contributi è necessaria un’anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;

– il contributo potrà essere richiesto per una sola testata che deve avere una periodicità almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo;

– l’associazione deve essere proprietaria della testata per la quale richiede il finanziamento;

– vi è l’obbligo di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto negli anni precedenti  nonché di  altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;

– i criteri per il calcolo del contributo sono stati modificati, prevedendo, tra l’altro, quote di rimborso in proporzione anche al numero di copie vendute e alla diffusione delle riviste in formato digitale;

– il contributo erogabile a ciascun avente diritto non potrà superare il 10 per cento dello stanziamento assegnato.