PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto del 3 marzo 2023

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» (G.U. 3 aprile 2023, n. 79)

Art. 1

Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza

1. All’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera m-quater) è così sostituita:

«m-quater) Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità»;

b) la lettera n) è così sostituita:

«n) Dipartimento per il programma di Governo».

Art. 2

Modifiche all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente i poteri gestionali

1. All’art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».

Art. 3

Modifiche all’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

1. All’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell’ambito del Dipartimento opera, altresì, la segreteria tecnica di cui all’art. 1, commi 799 e 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le esigenze della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, del Commissario di cui al comma 797 della medesima legge n. 197 del 2022, con una dotazione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale.».

Art. 4

Modifiche all’art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le riforme istituzionali

1. All’art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012:

a) al comma 1, la parola «federali» è soppressa;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme costituzionali, istituzionali e legislative. In particolare, si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonchè di riforme in materia di forma di Stato, di forma di Governo, di bicameralismo, di procedimento legislativo, di istituti di democrazia diretta, di riforme elettorali, di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di riordino e di riassetto della disciplina vigente. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonchè con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di due Servizi.».

Art. 5

Modifiche all’art. 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

1. All’art. 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così sostituita: «Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità»;

b) ai commi 1 e 2, le parole: «L’Ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento»;

c) al comma 3, le parole: «L’Ufficio autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento».

Art. 6

Modifiche all’art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio per il programma di Governo

1. L’art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Dipartimento per il programma di Governo). – 1. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il Dipartimento, in particolare, cura:

a) l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali;

b) la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo;

c) l’analisi delle direttive ministeriali attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo;

d) l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

e) la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa.

3. Il Dipartimento monitora in particolare la tempistica degli iter istruttori, anche di competenza delle amministrazioni di settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia. Monitora altresì la tempestiva implementazione delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che prevedano l’adozione di atti di formazione secondaria o comunque attuativi, segnalando all’Autorità politica i ritardi, le difficoltà o gli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai target assegnati; cura l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo relative all’attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare, il Dipartimento pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell’Ufficio medesimo.

4. In relazione alle competenze di cui al comma 3, il Dipartimento può inoltre elaborare appositi indicatori temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari che evidenzino lo stato di avanzamento dell’attuazione del Programma di governo, a supporto sia dell’azione delle amministrazioni interessate, sia delle pubblicazioni di propria competenza.

5. Il Dipartimento provvede, altresì, alle funzioni di supporto all’Autorità politica delegata, connesse allo svolgimento della conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all’art. 7, comma 3, del presente decreto. Cura altresì la tenuta della banca-dati di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

6. Salvo quanto previsto dal comma 3, il Dipartimento provvede, infine, al supporto tecnico, operativo e funzionale al Presidente, o all’Autorità politica delegata, in ordine a ogni altra attività di comunicazione istituzionale connessa allo stato di attuazione del Programma di governo ed alle competenze funzionali di cui al presente articolo.

7. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e di tre Servizi.».

Art. 7

Modifiche all’art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per il personale

1. All’art. 34, comma 3, le parole: «dieci» sono sostituite dalle seguenti: «nove».

Art. 8

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.

2. L’attuale organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento per le riforme istituzionali, dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dell’Ufficio per il programma di Governo, nonché del Dipartimento per il personale resta ferma sino all’entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Con separato provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.